Procedimento di accertamento dell’illecito Clausole campione

Procedimento di accertamento dell’illecito. La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato è accertata nell’ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l’art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede “La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende”. Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell’ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova un temperamento nel dettato dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l’illecito amministrativo. L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l’ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001).
Procedimento di accertamento dell’illecito. La responsabilità per la commissione di un illecito amministrativo derivante da reato da parte dell’Ente viene accertata nell’ambito di un procedimento penale. Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: in sostanza, il processo nei confronti della persona giuridica dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto nell’interesse o a vantaggio dell’Ente medesimo (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 3812 che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l’illecito amministrativo. L’accertamento della responsabilità dell’Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante: ▪ la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell’Ente; ▪ l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’interesse o vantaggio dell’Ente alla ▪ commissione del reato da parte del suo Apicale o Sottoposto; ▪ il sindacato di idoneità sui Modelli 231 adottati. Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del Modello 231 a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”. Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, ossia prima della commissione del fatto illecito, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del Modello 231 adottato.

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