IL PROCEDIMENTO. 2. Nel mese di ottobre del 2002 l’ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori: Associazione Consumatori Utenti (ACU), Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum), Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori (ADOC), Associazione Nazionale Consumatori e Utenti (Federconsumatori), Cittadinanzattiva, Confederazione Generale dei Consumatori (Confconsumatori), Lega Consumatori - ACLI, Movimento Consumatori (MC), Movimento Difesa del Cittadino (MDC), Unione Nazionale dei Consumatori (UNC).
3. Prima della diffusione presso le banche associate, con lettera pervenuta il 7 marzo 2003, l’ABI ha comunicato lo schema contrattuale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 287/90, ritenendo che esso non configurasse una violazione delle disposizioni dell’art. 2 della legge citata.
4. Nei mesi di aprile e di maggio 2003, la Banca d’Italia ha invitato l’ABI a eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale. Con lettera pervenuta l’11 luglio 2003 l’ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto.
5. Al fine di accertare se lo schema contrattuale notificato potesse configurare un’intesa restrittiva della concorrenza, la Banca d’Italia – considerati anche gli orientamenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22 agosto 2003 – ha aperto l’8 novembre 2003 l’istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.
6. Il 1° settembre 2004 è stata inviata ad alcune banche una richiesta di informazioni, volta ad accertare se le clausole contrattuali utilizzate dalle stesse per la fideiussione omnibus si differenziassero da quelle contenute nello schema predisposto dall’ABI. Le risposte delle banche sono pervenute nel corso dello stesso mese.
7. Il 1° settembre 2004 l’ABI ha trasmesso all’Istituto una memoria difensiva, seguita in data 20 settembre da un richiesta di proroga del procedimento, motivata in relazione all’esigenza di svolgere approfondimenti sull’inquadramento giuridico della fideiussione omnibus e sul ruolo di essa nella prassi bancaria; una seconda memoria difensiva è stata inviata dall’ABI il 28 dicembre 2004. Il 9 marzo 2005 l’ABI ha avuto accesso al fascicolo procedimentale. Il 25 marzo 2005 è pervenuta la memoria finale dell’ABI.
IL PROCEDIMENTO. 1. L’arbitro, le parti, e i difensori si impegnano ad agire nel procedimento nel modo più sollecito pos- sibile, tenendo presente la sua natura semplificata.
2. L’arbitro conduce il procedimento nel modo che ritiene più opportuno e più idoneo a favorirne una rapida conclusione. In particolare, sentite le parti, l’arbitro può limitare la lunghezza e l’oggetto delle memorie delle parti, il numero dei documenti e il numero di testimoni eventualmente richiesti.
3. Salva diversa determinazione dell’arbitro, le parti possono depositare, oltre agli atti introduttivi, una sola ulteriore memoria, nel termine a tal fine assegnato.
4. Salva diversa, giustificata e motivata determinazione dell’arbitro, le parti non possono proporre domande nuove dopo la costituzione del tribunale arbitrale.
5. L’arbitro, su richiesta di una parte o d’ufficio ove lo ritenga necessario, fissa un’unica udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale. L’udienza può svolgersi me- diante audio o video conferenza ovvero con altri mezzi idonei.
6. I termini fissati dall’arbitro sono a pena di decadenza, salvo che non sia diversamente stabilito dal provvedimento che li fissa.
IL PROCEDIMENTO. L'istituto del dialogo competitivo consta, dal punto di vista procedimentale, di due fasi: la prima, di dialogo, è finalizzata all'elaborazione delle soluzioni atte a soddisfare l'interesse pubblico perseguito, la seconda, di competizione, in cui l'Amministrazione appaltante, poste a base di gara le soluzioni individuate nella fase precedente, procede all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (che ai sensi del comma 4 dell'art. 58 rappresenta l'unico criterio ammesso di aggiudicazione). La fase di dialogo è preceduta da una fase di prequalifica in cui l'Amministrazione pubblica un bando di gara e/o di un documento descrittivo in cui essa rende note le proprie necessità o i propri obiettivi, indicando altresì i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, i criteri di valutazione delle offerte e i termini di presentazione delle istanze di invito alla procedura (comma 5). Inoltre è previsto che il provvedimento con cui si decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti relativi alla complessità dell'appalto (comma 3). Dopo aver proceduto all'ammissione dei candidati, l'amministrazione avvia con questi la vera e propria fase di dialogo che è caratterizzata da un'estrema flessibilità, controbilanciata, tuttavia, dalla fissazione di alcune regole finalizzate alla tutela della parità di trattamento tra i concorrenti nonché della riservatezza delle informazioni e delle soluzioni fornite alla stazione appaltante. Infatti, nel momento in cui un’ impresa presenta un'ipotesi di soluzione, deve essere garantito che essa, assieme all'idea che ne sta alla base, rimanga riservata, in modo da non determinare una trasmissione di conoscenze a vantaggio di operatori concorrenti, le quali potrebbero costituire un’ importante alterazione alla “par condicio” degli altri offerenti, sfavorendo di fatto la partecipazione delle imprese al dialogo competitivo. Allo scopo di scongiurare tale rischio, è previsto che, durante il dialogo, le stazioni appaltanti garantiscano la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non fornendo, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri (comma 7); inoltre, le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo...
IL PROCEDIMENTO. Ai sensi dell'articolo 10, Legge 27 gennaio 2012 n. 3, il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti dettati dagli art. 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto stesso ai creditori, almeno 40 giorni prima della data fissata per l'udienza. In ogni caso tra la data di deposito della documentazione e quella fissata per l'udienza non devono trascorrere più di 60 giorni. La comunicazione ai creditori deve avvenire nelle seguenti modalità: − presso la residenza; − presso la sede legale; − mediante telegramma − mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; − tramite telefax; − con posta elettronica certificata. Con il decreto, il giudice, è chiamato a stabilire l’idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto stesso, e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, ne dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del registro delle imprese. Infine, qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il giudice, nel decreto, dispone la trascrizione dello stesso presso gli uffici competenti a cura dell'organismo di composizione della crisi. Per ciò che concerne gli effetti giuridici, il suddetto decreto è assimilabile all'atto del pignoramento in quanto determina: − sospensione, decorrente dal deposito della proposta di accordo, degli interessi legali o convenzionali ai fini del concorso per crediti chirografari; − inibizione delle azioni esecutive individuali, dei sequestri conservativi e dell'acquisizione di titoli di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o anteriori fino a che il provvedimento di omologazione divenga definitivo; − sospensione delle prescrizione delle decadenze1 sino alla definitività dell'omologazione.
1 Tale sospensione non opera tuttavia nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
IL PROCEDIMENTO. Domanda di mediazione: contenuto, forma e deposito 351
IL PROCEDIMENTO. Art. 26 – Incontro preliminare.
a. Su richiesta di Parte o per iniziativa dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, la Segreteria Arbitrale può fissare un incontro preliminare con le Parti o con i loro consulenti legali o rappresentanti avente ad oggetto:
1. L’esame delle memorie delle Parti e ogni eventuale ulteriore accordo volto a definire l’ambito della controversia o le modalità di svolgimento delle udienze.
2. La tempistica delle udienze e le modalità di scambio delle informazioni documentali o memorie.
3. Ogni altra questione che possa essere portata all’attenzione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.
b. Per ragioni di celerità, e a discrezione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, l’incontro preliminare potrà essere condotto in call conference e ripetuto a seconda delle circostanze.
c. L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può richiedere che ciascuna Parte produca delle brevi memorie scritte relative alla propria posizione, unitamente ad una sintesi dei fatti e degli elementi probatori che la Parte intende presentare nonché eventuali deduzioni sulla legge applicabile. Le memorie devono essere depositate presso la Segreteria Arbitrale e notificate alle altre Parti, almeno sette giorni prima della data della prima udienza. Eventuali controdeduzioni o ulteriori memorie scritte potranno essere ammesse o richieste a sola discrezione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale nel rispetto del principio del contraddittorio.
IL PROCEDIMENTO. 1 Dopo l’apertura del procedimento, sono state formulate specifiche richieste di informazioni all’ABI, il 27 gennaio 2004, e a Banca di Roma, Banca Intesa, SanPaolo-IMI, Banca Sella e Banca Antoveneta, il 7 maggio 2004.
2 Sono state tenute audizioni con l’ABI (24 giugno), Unicredito Italiano (17 giugno), Banca popolare dell’Etruria e del Lazio (18 giugno), Assoreti (11 maggio), Assogestioni (9 giugno), l’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori (ADOC) e la Federazione nazionale di consumatori e utenti (Federconsumatori) (19 maggio), l’Associazione consumatori e utenti (26 maggio). Le audizioni sono state svolte insieme con l’Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx.
0 Il 22 giugno 2004 l’ABI ha avuto accesso al fascicolo procedimentale. Il 10 e il 17 settembre 2004 si sono svolte due riunioni tecniche con i rappresentanti dell’ABI, nel corso delle quali sono state presentate le modifiche agli schemi contrattuali. Il 28 settembre si è tenuta, presso la sede dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’audizione finale nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità stessa, alla presenza di rappresentanti della Banca d’Italia.
IL PROCEDIMENTO. 2.1 L’immissione del prodotto sul mercato
2.2 Le comunicazioni commerciali
2.3 La formazione e la conclusione del contratto
2.3.1 I contratti negoziati nei locali commerciali
2.3.2 I contratti negoziati fuori dai locali commerciali
2.3.3 I contratti negoziati a distanza
2.3.4 Commercializzazione a distanza di servizi finanziari
2.4 L’esecuzione del contratto
IL PROCEDIMENTO. ARTICOLO 10 -
IL PROCEDIMENTO. CAPO I OGGETTO E PRINCIPI