IL PROCEDIMENTO Clausole campione

IL PROCEDIMENTO. 2. Nel mese di ottobre del 2002 l’ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori: Associazione Consumatori Utenti (ACU), Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum), Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori (ADOC), Associazione Nazionale Consumatori e Utenti (Federconsumatori), Cittadinanzattiva, Confederazione Generale dei Consumatori (Confconsumatori), Lega Consumatori - ACLI, Movimento Consumatori (MC), Movimento Difesa del Cittadino (MDC), Unione Nazionale dei Consumatori (UNC). 3. Prima della diffusione presso le banche associate, con lettera pervenuta il 7 marzo 2003, l’ABI ha comunicato lo schema contrattuale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 287/90, ritenendo che esso non configurasse una violazione delle disposizioni dell’art. 2 della legge citata. 4. Nei mesi di aprile e di maggio 2003, la Banca d’Italia ha invitato l’ABI a eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale. Con lettera pervenuta l’11 luglio 2003 l’ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto. 5. Al fine di accertare se lo schema contrattuale notificato potesse configurare un’intesa restrittiva della concorrenza, la Banca d’Italia – considerati anche gli orientamenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22 agosto 2003 – ha aperto l’8 novembre 2003 l’istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90. 6. Il 1° settembre 2004 è stata inviata ad alcune banche una richiesta di informazioni, volta ad accertare se le clausole contrattuali utilizzate dalle stesse per la fideiussione omnibus si differenziassero da quelle contenute nello schema predisposto dall’ABI. Le risposte delle banche sono pervenute nel corso dello stesso mese. 7. Il 1° settembre 2004 l’ABI ha trasmesso all’Istituto una memoria difensiva, seguita in data 20 settembre da un richiesta di proroga del procedimento, motivata in relazione all’esigenza di svolgere approfondimenti sull’inquadramento giuridico della fideiussione omnibus e sul ruolo di essa nella prassi bancaria; una seconda memoria difensiva è stata inviata dall’ABI il 28 dicembre 2004. Il 9 marzo 2005 l’ABI ha avuto accesso al fascicolo procedimentale. Il 25 marzo 2005 è pervenuta la memoria finale dell’ABI.
IL PROCEDIMENTO. 1. L’arbitro, le parti, e i difensori si impegnano ad agire nel procedimento nel modo più sollecito pos- sibile, tenendo presente la sua natura semplificata. 2. L’arbitro conduce il procedimento nel modo che ritiene più opportuno e più idoneo a favorirne una rapida conclusione. In particolare, sentite le parti, l’arbitro può limitare la lunghezza e l’oggetto delle memorie delle parti, il numero dei documenti e il numero di testimoni eventualmente richiesti. 3. Salva diversa determinazione dell’arbitro, le parti possono depositare, oltre agli atti introduttivi, una sola ulteriore memoria, nel termine a tal fine assegnato. 4. Salva diversa, giustificata e motivata determinazione dell’arbitro, le parti non possono proporre domande nuove dopo la costituzione del tribunale arbitrale. 5. L’arbitro, su richiesta di una parte o d’ufficio ove lo ritenga necessario, fissa un’unica udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale. L’udienza può svolgersi me- diante audio o video conferenza ovvero con altri mezzi idonei. 6. I termini fissati dall’arbitro sono a pena di decadenza, salvo che non sia diversamente stabilito dal provvedimento che li fissa.
IL PROCEDIMENTO. Il procedimento relativo all'accordo quadro si svolge in due fasi: la prima è finalizzata all'individuazione dei soggetti sottoscrittori i quali possono essere selezionati attraverso le procedure previste dalla legge (aperte, ristrette o negoziate), utilizzando, in ogni caso, i criteri generali di aggiudicazione afferenti all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i diversi parametri fissati* oppure al prezzo più basso, quando sia rilevante esclusivamente l'aspetto economico (ad es. per prodotti le cui caratteristiche industriali siano strettamente predeterminate, come carburanti, carte per fotocopie ecc. ecc.). La seconda fase è diretta alla conclusione dei singoli contratti applicativi dell'accordo. Da questo punto di vista bisogna introdurre una distinzione: quando l'accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su di esso sono aggiudicati entro i limiti fissati nell'accordo. Una questione in tale ambito riguarda la possibilità, da parte della Pubblica .Amministrazione, di indire una gara d'appalto per una prestazione oggetto dell'accordo quadro: tale possibilità non pare possa prescindere dalla risoluzione dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 1467 c.c., ossia nel caso di prestazione divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. Nel caso in cui, invece, l'accordo quadro sia concluso tra più operatori economici, questi devono essere almeno tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione o di offerte corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. In tale ipotesi, gli appalti basati su accordo quadro possono essere aggiudicati: a) senza nuovo confronto competitivo, alle condizioni stabilite dall'accordo; b) con rilancio del confronto competitivo nel caso in cui l'accordo quadro non abbia fissato tutte le condizioni. In tale eventualità, viene chiesto per iscritto alle controparti aderenti di presentare un rilancio di offerta, in base alle medesime condizioni, se necessario precisate, o con riferimento ad altre condizioni, purché già indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. Dopodiché, le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto al soggetto che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
IL PROCEDIMENTO. Il procedimento nella sua prima fase, diretta ad instaurare il contraddittorio con i creditori, è regolato dall’art. 10 della legge. La proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo in cui si trova la residenza o la sede del debitore. Insieme alla proposta, oltre al piano, debbono essere depositati alcuni documenti (art. 9): a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; b) l’elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; c) l'attestazione sulla fattibilità del piano: d) l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. Nel caso in cui si tratti d’imprenditore che svolge attività d’impresa debbono essere depositate anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, cui deve essere allegata una dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale. Non è stata più riportata nel testo di legge la previsione contenuta nel D.L. 212/2011 secondo la quale le scritture contabili potevano essere eventualmente sostituite, per lo stesso periodo, dagli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell’art. 14, comma 105, legge 183/2011. La presentazione della proposta determina l’apertura di un procedimento affidato al giudice monocratico, regolato dagli artt. 737 e ss. c.p.c. Contro i provvedimenti del giudice monocratico è ammesso reclamo, di competenza dello stesso tribunale in composizione collegiale, di cui non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 in ordine ai presupposti di ammissibilità ed ai presupposti soggettivi ed oggettivi, fissa con decreto udienza avanti a sé, disponendo la comunicazione ai creditori del decreto e della proposta. La comunicazione può essere effettuata presso la residenza o la sede legale dei creditori e può essere effettuata per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per telefax o per posta elettronica certificata. Il decreto deve contenere l’avvertimento dei provvedimenti che, ai sensi del comma 3 dell’art. 10 della legge, possono essere assunti all’udienza, vale a dire della sospensione delle azioni esecutive e del divieto di procedere a sequestro conservativo oltre che di acquisto di diritti di prelazione ...
IL PROCEDIMENTO. ARTICOLO 10 -
IL PROCEDIMENTO. 1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore. 2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti: a) deliberazioni a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
IL PROCEDIMENTO. Art. 26 – Incontro preliminare. a. Su richiesta di Parte o per iniziativa dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, la Segreteria Arbitrale può fissare un incontro preliminare con le Parti o con i loro consulenti legali o rappresentanti avente ad oggetto: 1. L’esame delle memorie delle Parti e ogni eventuale ulteriore accordo volto a definire l’ambito della controversia o le modalità di svolgimento delle udienze. 2. La tempistica delle udienze e le modalità di scambio delle informazioni documentali o memorie. 3. Ogni altra questione che possa essere portata all’attenzione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale. b. Per ragioni di celerità, e a discrezione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, l’incontro preliminare potrà essere condotto in call conference e ripetuto a seconda delle circostanze. c. L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può richiedere che ciascuna Parte produca delle brevi memorie scritte relative alla propria posizione, unitamente ad una sintesi dei fatti e degli elementi probatori che la Parte intende presentare nonché eventuali deduzioni sulla legge applicabile. Le memorie devono essere depositate presso la Segreteria Arbitrale e notificate alle altre Parti, almeno sette giorni prima della data della prima udienza. Eventuali controdeduzioni o ulteriori memorie scritte potranno essere ammesse o richieste a sola discrezione dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale nel rispetto del principio del contraddittorio.
IL PROCEDIMENTO. 2.1 L’immissione del prodotto sul mercato 2.2 Le comunicazioni commerciali 2.3 La formazione e la conclusione del contratto 2.3.1 I contratti negoziati nei locali commerciali 2.3.2 I contratti negoziati fuori dai locali commerciali 2.3.3 I contratti negoziati a distanza 2.3.4 Commercializzazione a distanza di servizi finanziari 2.4 L’esecuzione del contratto
IL PROCEDIMENTO. Domanda di mediazione: contenuto, forma e deposito 351
IL PROCEDIMENTO. La proposta/richiesta di monetizzazione deve essere presentata, dagli aventi titolo, contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio ovvero prima della adozione definitiva del Piano di lottizzazione, L’ammissione della monetizzazione degli standard sarà definita con apposito atto dirigenziale, che coinciderà con il rilascio della Concessione edilizia nei casi di cui alla lett. a) dell’art. 2 e con una apposita determinazione nei casi di cui alla lett. b). La proposta di monetizzazione può avvenire anche su iniziativa dell’Ufficio, qualora ravvisiuna manifesta mancanza di interesse pubblico nella acquisizione di aree marginali e non funzionali agli scopi dell’Amministrazione, ovvero un evidente interesse pubblico nel procedimento di monetizzazione.