Common use of Procedimento disciplinare Clause in Contracts

Procedimento disciplinare. 1. La cooperative deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse. 2. La contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie. 3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all'irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della legge n. 300/70 e delle norme contrattuali. 4. La cooperative non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e averlo sentito a sua difesa. 5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustificazioni. 7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustificazioni di cui al punto 6), in una delle seguenti modalità: • mediante consegna del provvedimento all'interessato che ne rilascia ricevuta su copia; • con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale di spedizione; • con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario. 8. I termini di cui al punto 7) possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impedimenti di forza maggiore. 9. In mancanza di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al punto 7 e fatta salva l'ipotesi di cui al punto 8) il suddetto procedimento disciplinare si estingue. Art. 22‌

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedimento disciplinare. 1La violazione dei doveri del Socio, accertata secondo quanto previsto nel presente articolo, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) avvertimento, consistente nel richiamo della persona sulla violazione commessa e nell'esortazione a non ricadervi; b) censura, in caso di violazione di lieve entità; c) sospensione dall'iscrizione, fino a un massimo di 3 (tre) anni, in caso di violazione grave; d) radiazione, in caso di violazione gravissima o di condotta gravemente lesiva della reputazione o della dignità professionale. I provvedimenti di cui alle precedenti lettere c) e d) vengono resi noti a tutte le persone appartenenti all'Associazione e quelli di cui alla lettera d) possono altresì essere comunicati all'azienda di appartenenza del Socio a cui viene applicata la sanzione disciplinare. La cooperative comunicazione avviene in ogni caso dopo l’esaurimento del termine per ricorrere al Giurì d’Onore o, in caso di ricorso, dopo l’emissione della decisione da parte di tale Giurì d’Xxxxx che abbia confermato o riformulato la sanzione. Il procedimento disciplinare si svolge come segue: a) quando perviene notizia di fatti che possano condurre all'applicazione di una sanzione disciplinare, il Collegio dei Probiviri apre il procedimento e nomina tra i suoi membri un relatore; b) il Collegio dei Probiviri, esaminato il rapporto del relatore e udito l'interessato, delibera a maggioranza dei componenti; c) le decisioni del Collegio dei Probiviri devono riportare una sintetica esposizione dei fatti e devono essere adeguatamente motivate. Esse sono comunicate all'interessato con lettera raccomandata, inviata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni da quello della deliberazione. Copia di tale lettera viene inviata, entro lo stesso termine, al Consiglio Direttivo. Salvo casi eccezionali, nei quali a giudizio dei Probiviri sia opportuno procrastinare lo svolgimento dell'azione disciplinare nell'interesse della persona sottoposta a procedimento disciplinare, la decisione del Collegio dei Probiviri deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse. 2. La contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie. 3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all'irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo intervenire non oltre quattro mesi dal momento in cui è pervenuta notizia dei fatti per i quali si sarebbe verificato sì procede. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso a un Giurì d'Onore da consentire parte dell'interessato, da presentarsi al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della legge n. 300/70 e delle norme contrattuali. 4. La cooperative non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e averlo sentito a sua difesa. 5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere adottati prima che siano trascorsi dieci Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione per iscritto comunicazione della sanzione. Il Giurì d'Onore è composto da 3 (tre) membri, 2 (due) dei quali scelti rispettivamente dall'interessato e dal Collegio dei Probiviri, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento del fatto che vi ha dato causaricorso. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustificazioni. 7. L’adozione Il terzo membro del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore Giurì d’Onore è designato di comune accordo dai due membri così nominati, entro dieci 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustificazioni di cui al punto 6), in una delle seguenti modalità: • mediante consegna del provvedimento all'interessato che ne rilascia ricevuta su copia; • con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale di spedizione; • con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario. 8. I termini di cui al punto 7) possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impedimenti di forza maggiore. 9della loro nomina. In mancanza difetto di comunicazione accordo nel termine predetto, la nomina del provvedimento disciplinare terzo membro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale dove ha sede l’Associazione, su richiesta della parte più diligente. Il Giurì d'Xxxxx procederà senza obbligo di formalità all'esame del ricorso, salvo il principio del contraddittorio, ed emetterà la propria decisione pro bono et equo entro i termini di cui 30 (trenta) giorni dalla sua composizione. La decisione del Giurì d’Onore è definitiva e inappellabile, e viene trasmessa al punto 7 e fatta salva l'ipotesi di cui al punto 8) il suddetto procedimento disciplinare si estingue. Art. 22‌Consiglio Direttivo per l’esecuzione.

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Samples: Statuto

Procedimento disciplinare. 1. La cooperative L’azienda deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse. 2. La contestazione per iscritto dell'addebito dell’addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie. 3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all'irrogazione all’irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato in modo da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della legge L. n. 300/70 300/1970 e delle norme contrattuali. 4. La cooperative L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito l’addebito e averlo sentito a sua difesa. 5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustificazioni. 7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del notificata al lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustificazioni di cui al punto 6), in una delle seguenti modalità: - mediante consegna del provvedimento all'interessato all’interessato che ne rilascia ricevuta su copia; - con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell'interessato dell’interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell'ufficio dell’ufficio postale di spedizione; - con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario. 8. I termini Il termine di cui al punto 7) possono 7 può essere sospesisospeso, se sopraggiungono provati, oggettivi impedimenti di forza maggiore. 9. In mancanza di comunicazione notifica del provvedimento disciplinare entro i termini il termine di cui al punto 7 e fatta salva l'ipotesi l’ipotesi di cui al punto 8) 8 il suddetto procedimento disciplinare si estingue. 10. ArtFatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui al successivo art. 22‌67 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto o conferisca mandato.

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Samples: Codice Disciplinare

Procedimento disciplinare. 1. La cooperative deve portare a Il dirigente responsabile dell’Ufficio presso il quale il dipendente svolge la propria attività, avuta conoscenza dei dipendentidella commissione da parte del proprio dipendente di una presunta violazione sanzionabile ai sensi del presente Xxxxxx, ne informa per iscritto, tempestivamente e comunque entro e non oltre dieci giorni da detta conoscenza, il Segretario generale e il dipendente interessato. Il Segretario generale, verificato il fumus mediante affissione in luogo accessibile a tuttisommarie indagini e sentito il dipendente, le norme disciplinari relative alle sanzioniprocede all’archiviazione dell’informativa entro e non oltre dieci giorni se il fatto non costituisce una condotta disciplinarmente rilevante; oppure, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesseprevia informativa al Consiglio entro e non oltre venti giorni dalla conoscenza del fatto, trasmette gli atti all’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale per l’avvio del procedimento disciplinare. 2. La contestazione Il Segretario generale, in relazione a fatti di cui sia venuto a conoscenza diretta o attraverso le modalità del cd. whistleblowing di cui al Piano triennale per iscritto dell'addebito deve essere tempestivala prevenzione della corruzione per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità, può promuovere l’avvio del procedimento disciplinare nel rispetto delle modalità e della tempistica di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttoriecui al presente articolo. 3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all'irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione decisione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo Segretario generale di archiviare il caso è comunicata in cui si sarebbe verificato sì da consentire forma scritta al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della legge n. 300/70 entro e delle norme contrattualinon oltre dieci giorni dalla decisione. 4. La cooperative non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Le comunicazioni di archiviazione e di contestazione sono effettuate al dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e averlo sentito personale, tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dichiari di disporre di idonea casella di posta, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite raccomandata a sua difesamano. 5. Il dipendente potrà farsi assistere da Nel caso di contestazione di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandatoillecito disciplinare al personale con qualifica dirigenziale, la contestazione è effettuata dal Segretario generale. 6. In ogni caso L’illecito disciplinare è contestato al dipendente, in modo puntuale e circostanziato, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data in cui il Segretario generale, cui spetta il potere propulsivo del procedimento disciplinare, è venuto a conoscenza della presunta infrazione. 7. Il dipendente nel termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione può far pervenire una memoria scritta sulle questioni oggetto della contestazione. Tale termine può essere prorogato dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, su richiesta motivata del dipendente, per non più di quindici giorni. 8. Il responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, qualora ritenga esaustive le giustificazioni del dipendente, sentito il Segretario generale, ne dà comunicazione scritta al dipendente entro e non oltre i provvedimenti successivi venti giorni; ove ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero verbale di gravità superiore alla censura, entro e non potranno essere adottati prima che siano trascorsi oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione memoria di cui al comma precedente trasmette gli atti, unitamente a una propria relazione, al Segretario generale che, previa informativa al Consiglio, convoca la Commissione di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima della data fissata per iscritto la convocazione, trasmettendogli contestualmente gli atti del fatto che vi ha dato causaprocedimento. Entro A esito di tale termine comunicazione il dipendente può presentare avvalersi della procedura disciplinata al successivo art. 15. Davanti alla Commissione di disciplina e per tutti gli atti del procedimento il dipendente è invitato a comunicare preventivamente per iscritto se intenda esporre personalmente alla Commissione le sue giustificazioni. 7proprie difese ovvero delegare, indicandone contestualmente il nominativo, un procuratore o altra persona ovvero un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato. L’adozione Nella stessa comunicazione, il dipendente deve indicare il nome del provvedimento disciplinare dovrà essere portata componente a conoscenza del lavoratore sua scelta, con funzioni di rappresentante, destinato a integrare la Commissione di disciplina. Se il dipendente non intende presentarsi, può inviare, entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustificazioni la data di cui al punto 6)convocazione, una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo impedimento, può formulare motivata istanza di differimento della convocazione per l’esercizio della sua difesa, comunque non superiore a quindici giorni. Il differimento può essere disposto per una delle seguenti modalità: • mediante consegna sola volta nel corso del provvedimento all'interessato che ne rilascia ricevuta su copia; • con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale di spedizione; • con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario. 8. I termini di cui al punto 7) possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impedimenti di forza maggioreprocedimento disciplinare. 9. Almeno cinque giorni prima della seduta l’interessato può comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive. 10. Il dipendente, ovvero la persona delegata dalla quale si è fatto assistere, possono presentare, al termine dell’audizione innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell’audizione medesima. 11. Prima della decisione del Consiglio, il dipendente può chiedere di esporre le proprie argomentazioni, personalmente o con l’assistenza di terzi preventivamente indicati, dinanzi al Consiglio stesso. 12. In mancanza caso di proscioglimento viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato, a cura del Segretario generale, in forma scritta entro cinque giorni dall’avvenuta deliberazione del Consiglio. 13. Al di fuori dei casi in cui il procedimento disciplinare sia stato sospeso al fine di acquisire, su fatti di particolare complessità, l’esito di un’azione penale avviata dall’Autorità giudiziaria sui medesimi fatti contestati, il procedimento disciplinare medesimo deve concludersi, a pena di estinzione, entro e non oltre nove mesi dalla data di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini della contestazione di cui al punto 7 presente articolo. 14. L’esito del procedimento disciplinare va comunicato entro e fatta salva l'ipotesi non oltre dieci giorni dall’adozione del provvedimento, mediante notifica al dipendente con le stesse modalità descritte per la comunicazione delle contestazioni. L’esito del procedimento disciplinare è altresì comunicato al delegato di cui al punto 8) precedente comma 8 nonché al Garante etico. 15. L’estinzione comporta l’annullamento della sospensione cautelare eventualmente disposta. 16. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il suddetto procedimento disciplinare si estinguedisciplinare. ArtEventuali determinazioni conclusive potranno essere assunte solo ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 17. 22‌Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.

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Samples: Accordo Sul Codice Disciplinare

Procedimento disciplinare. 1. La cooperative L’azienda deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse. 2. La contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie. 3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all'irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della legge n. 300/70 e delle norme contrattuali. 4. La cooperative L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e averlo sentito a sua difesa. 5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustificazioni. 7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustificazioni di cui al punto 6), in una delle seguenti modalità: mediante consegna del provvedimento all'interessato che ne rilascia ricevuta su copia; con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale di spedizione; con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario. 8. I termini di cui al punto 7) 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impedimenti di forza maggiore. 9. In mancanza di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al punto 7 e fatta salva l'ipotesi di cui al punto 8) 8 il suddetto procedimento disciplinare si estingue. 10. ArtFatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di Conciliazione e Arbitrato di cui al successivo art. 22‌62 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritto o conferisca mandato.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Procedimento disciplinare. 1. La cooperative L’azienda deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse. 2. La contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie. 3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all'irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della legge n. 300/70 e delle norme contrattuali. 4. La cooperative L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e averlo sentito a sua difesa. 5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustificazioni. 7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustificazioni di cui al punto 6), in una delle seguenti modalità: - mediante consegna del provvedimento all'interessato che ne rilascia ricevuta su copia; - con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale di spedizione; - con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario. 8. I termini di cui al punto 7) 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impedimenti di forza maggiore. 9. In mancanza di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al punto 7 e fatta salva l'ipotesi di cui al punto 8) 8 il suddetto procedimento disciplinare si estingue. 10. ArtFatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di Conciliazione e Arbitrato di cui al successivo art. 22‌62 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritto o conferisca mandato.

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Samples: Contratto Aziendale