Common use of Procedura amichevole Clause in Contracts

Procedura amichevole. 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione del paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui pos- siede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

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Samples: fedlex.data.admin.ch, www.ncilawgroup.com

Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione lui un'imposizione non conforme alla alle disposizioni della presente Convenzione, una persona egli può, indipendentemente dai mezzi giuridici ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito nell'ambito di appli- cazione applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 23dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui pos- siede possiede la cittadinanzanazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione una imposizione non conforme alle disposizioni della presente alla Convenzione.

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Samples: Convenzione Tra

Procedura amichevole. 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente 3 RU 2013 431 dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione del paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui pos- siede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

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Procedura amichevole. 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione essa un'imposizione non conforme alla alle disposizioni della presente Convenzione, una persona essa può, indipendentemente dai mezzi giuridici ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo proprio caso all’autorità all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente residente, o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione del nel paragrafo 1 dell’articolo 23dell'articolo 26, a quella dello Stato contraente di cui pos- siede possiede la cittadinanzanazionalità. Il caso dovrà deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

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Samples: Convenzione Tra

Procedura amichevole. 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona essa può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente compe- tente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui pos- siede possiede la cittadinanzanazionalità. Il caso dovrà deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

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Samples: lex.weblaw.ch

Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione lui un'imposizione non conforme alla alle disposizioni della presente Convenzione, una persona egli può, indipendentemente dai mezzi giuridici ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione del paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui pos- siede la cittadinanzaresidente. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente alla Convenzione.

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