Common use of Procedura amichevole Clause in Contracts

Procedura amichevole. (1) Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. (2) L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti. (3) Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. (4) Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Corte formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Contraenti. (5) Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorità competenti degli Stati Contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorità competenti istituiscono, per ogni caso specifico, una Corte arbitrale con l’incarico di emettere una decisione sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempre che il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L’istituzione della Corte può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente – senza riserve o condizioni – agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale. La Corte arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna autorità competente designa, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, un membro ed i due membri designano, nello stesso termine, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati Contraenti o ad uno Stato terzo membro dell’OCSE. La Corte, nel pronunciare la sua decisione, applicherà le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati Contraenti. La Corte stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale. Il/i contribuente/i può/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Corte. (6) La Corte rende la sua decisione entro sei mesi dalla data in cui è stato nominato il Presidente. La Corte arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla pronuncia della decisione da parte della Corte arbitrale, le autorità competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa che ha determinato l’insorgere della controversia. La Corte pronuncia la sua decisione non oltre sei mesi dalla data in cui il caso le è stato sottoposto. La decisione del singolo caso è vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e tutti i contribuenti interessati. (7) Le spese procedurali della Corte sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti.

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Samples: Tax Convention, Tax Convention

Procedura amichevole. (1) . Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno una o da entrambi gli Stati entrambe le Giurisdizioni Contraenti comportano o e comporteranno per essa un’imposizione tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzionedell'Accordo fiscale coperto, essa detta persona può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Statitali Giurisdizioni Contraenti, sottoporre il proprio caso all’autorità all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalitàuna delle due Giurisdizioni Contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i due tre anni che seguono la dalla prima notifica della misura che comporta un’imposizione l'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzionedell'Accordo fiscale coperto. (2) L’autorità . L'autorità competente, se il ricorso reclamo le appare fondato e se essa non è in grado da sola di giungere ad una soddisfacente soluzionesoluzione soddisfacente, farà fa del suo meglio per regolare risolvere il caso per via di mediante accordo amichevole composizione con l’autorità l'autorità competente dell’altro Stato dell'altra Giurisdizione Contraente, al fine di evitare una tassazione l'imposizione non conforme alla Convenzioneall'Accordo fiscale coperto. L’accordo raggiunto sarà applicato quali che siano concluso è attuato nonostante i termini limiti temporali previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati dalla legislazione nazionale delle Giurisdizioni Contraenti. (3) . Le autorità competenti degli Stati delle Giurisdizioni Contraenti faranno fanno del loro meglio per risolvere per via di mediante accordo amichevole composizione le qualsiasi difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione dubbio concernente l'interpretazione o all’applicazione della Convenzionel'applicazione dell'Accordo fiscale coperto. Esse potranno altresì Tali autorità possono anche consultarsi al fine di eliminare la dell'eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzionedall'Accordo fiscale coperto. 4. a) i) Il primo periodo del paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto (4o di parti di disposizioni) Le autorità competenti degli Stati che stabiliscono che, qualora una persona ritenga che le misure adottate da una o da entrambe le Giurisdizioni Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine comportano o comporteranno per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto, detta persona può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali tali Giurisdizioni Contraenti, sottoporre il caso all'autorità competente della Giurisdizione Contraente di opinioni possano facilitare il raggiungimento di cui tale accordopersona è residente, essi potranno aver luogo in seno ad una Corte formata da rappresentanti ivi incluse le disposizioni ai sensi delle autorità competenti degli Stati Contraenti. (5) Nei casi previsti dai paragrafi precedentiquali, se le autorità competenti degli Stati Contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una da tale persona rientra nell'ambito delle disposizioni di esseun Accordo fiscale coperto relative alla non discriminazione in base alla nazionalità, le autorità competenti istituiscono, per ogni il caso specifico, una Corte arbitrale con l’incarico di emettere una decisione sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempre che il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni può essere sottoposto all'autorità competente della stessa. L’istituzione della Corte può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente – senza riserve o condizioni – agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale. La Corte arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna autorità competente designa, entro 3 mesi dalla scadenza del termine Giurisdizione Contraente di cui sopra, un membro ed i due membri designano, nello stesso termine, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati Contraenti o ad uno Stato terzo membro dell’OCSE. La Corte, nel pronunciare tale persona ha la sua decisione, applicherà le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati Contraenti. La Corte stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale. Il/i contribuente/i può/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Cortenazionalità. (6) La Corte rende la sua decisione entro sei mesi dalla data in cui è stato nominato il Presidente. La Corte arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla pronuncia della decisione da parte della Corte arbitrale, le autorità competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa che ha determinato l’insorgere della controversia. La Corte pronuncia la sua decisione non oltre sei mesi dalla data in cui il caso le è stato sottoposto. La decisione del singolo caso è vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e tutti i contribuenti interessati. (7) Le spese procedurali della Corte sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti.

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Samples: Convention for the Implementation of Measures Related to Tax Conventions Aimed at Preventing Base Erosion and Profit Shifting (Beps)

Procedura amichevole. (1) . Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano contraenti comportino o comporteranno per essa lei un’imposizione non conforme alle disposizioni di- sposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio suo caso all’autorità competente dello Stato Contraente contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzioneo cittadina. (2) . L’autorità competente, se il ricorso reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad a una soddisfacente soluzionesoluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato Contraentecontraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti. (3) . Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio contraenti si adoperano per risolvere per in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione. Esse potranno altresì In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di: a) attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell’altro Stato contraente; b) delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all’articolo 9 (Imprese associate); c) qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; d) qualificare allo stesso modo la natura delle persone; e) applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati red- diti; f) dare la stessa interpretazione di una determinata parola; g) applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposi- zioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. (4) . Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno contraenti possono comunicare direttamente tra fra di loro al fine di pervenire ad a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. 5. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Corte formata da rappresentanti delle Le autorità competenti degli Stati Contraenticontraenti possono emanare disposizioni per l’applicazione della presente Convenzione. (5) Nei casi previsti dai paragrafi precedenti6. Qualora, se le autorità competenti degli Stati Contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad nel quadro di una di esseprocedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti istituiscononon sono in grado di trovare un accordo completo, per ogni caso specificola controversia sarà decisa da una procedura d’arbitrato, una Corte arbitrale con l’incarico secondo le dispo- sizioni del paragrafo 7 e di emettere una decisione sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempre che il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L’istituzione della Corte può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente – senza riserve altre prescrizioni o condizioni – agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale. La Corte arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna autorità competente designa, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, un membro ed i due membri designano, nello stesso termine, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati Contraenti o ad uno Stato terzo membro dell’OCSE. La Corte, nel pronunciare la sua decisione, applicherà le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati Contraenti. La Corte stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale. Il/i contribuente/i può/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Corte. (6) La Corte rende la sua decisione entro sei mesi dalla data in cui è stato nominato il Presidente. La Corte arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla pronuncia della decisione da parte della Corte arbitrale, le autorità competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa che ha determinato l’insorgere della controversia. La Corte pronuncia la sua decisione non oltre sei mesi dalla data in cui il caso le è stato sottoposto. La decisione del singolo caso è vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e tutti i contribuenti interessati. (7) Le spese procedurali della Corte sono suddivise in parti uguali convenute tra gli Stati contraenti., a condizione che: a) almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d’impo- sta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; b) le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d’arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e c) tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d’arbi- trato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministra- tivo di uno dei due Stati.3 7. Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: a) l’espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all’autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all’occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amiche- vole scaturita da tale decisione; b) l’espressione «data d’inizio» di una controversia è la prima data in cui en- trambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; c) una procedura d’arbitrato per una controversia inizia: i) due anni dopo la data d’inizio della controversia, purché le autorità com- petenti non si siano previamente accordate su un’altra data, oppure ii) appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l’approvazione richiesta nella lettera d, a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; d) prima dell’inizio della procedura d’arbitrato le persone interessate e i loro rap- presentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d’arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; e) se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e f) ai fini della procedura d’arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da con- siderare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l’articolo 26.4

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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Procedura amichevole. (1) . Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti entrambe le Parti contraenti comportano o comporteranno per essa lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della alla presente Convenzione, essa una persona può, indipendentemente dai ricorsi mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Statitali Parti, sottoporre il proprio suo caso all’autorità competente dello Stato Contraente della Parte contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel nell’ambito di appli- cazione paragrafo 1 dell’articolo 2423, a quella dello Stato Contraente della Parte contraente di cui possiede ha il diritto di dimora o vi è stabilita o vi è stata costituita (se la nazionalitàParte è la Regione amministra- tiva speciale di Hong Kong) o è cittadina dell’altra Parte (se l’altra Parte è la Sviz- zera). Il caso deve essere sottoposto entro i due tre anni che seguono la prima notifica notifica- zione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. (2) L’autorità competente, se . Se il ricorso reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzionesoluzione soddisfacente, farà l’autorità competente fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato Contraentedell’altra Parte contraente, al fine di evitare una tassazione un’imposizione non conforme alla Convenzione. L’accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i La Convenzione è applicata indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraentidal diritto interno delle Parti con- traenti. La Convenzione è applicata indipendentemente dai termini previsti dal diritto interno delle Parti contraenti. (3) . Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio delle Parti contraenti si adoperano per risolvere per in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione all’ap- plicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. (4) . Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Corte formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Contraenti. (5) Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorità competenti degli Stati Contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorità competenti istituiscono, per ogni caso specifico, una Corte arbitrale con l’incarico di emettere una decisione sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempre che il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L’istituzione della Corte può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente – senza riserve o condizioni – agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale. La Corte arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna autorità competente designa, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, un membro ed i due membri designano, nello stesso termine, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati Contraenti o ad uno Stato terzo membro dell’OCSE. La Corte, nel pronunciare la sua decisione, applicherà le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati Contraenti. La Corte stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale. Il/i contribuente/i può/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Corte. (6) La Corte rende la sua decisione entro sei mesi dalla data in cui è stato nominato il Presidente. La Corte arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla pronuncia della decisione da parte della Corte arbitrale, le autorità competenti delle Parti contraenti possono ancora adottareconferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un colloquio nell’ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti. 5. Se una persona ha: (a) sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all’autorità competente di una Parte contraente adducendo che le misure adottate da una o da entrambe le Parti contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione; e (b) le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amiche- vole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altra Parte contraente; le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sotto- poste a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da una delle due Parti. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambe le Parti contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni interne delle Parti contraenti. Le autorità compe- tenti delle Parti contraenti disciplinano, di comune accordointesa, misure volte ad eliminare la causa che ha determinato l’insorgere della controversia. La Corte pronuncia la sua decisione non oltre sei mesi dalla data in cui il caso le è stato sottoposto. La decisione del singolo caso è vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e tutti i contribuenti interessatimodalità di applica- zione di questa procedura. (7) Le spese procedurali della Corte sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti.

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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni in Materia Di Imposte Sul Reddito

Procedura amichevole. (1) . Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell’articolo 24dell’Articolo 23, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. (2) . L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo raggiunto La procedura amichevole si chiude entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui il caso è stato sottoposto dal contribuente. Se si raggiunge un accordo, detto accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti. (3) . Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. (4) . Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta composta da loro stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Corte formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Contraenti. (5) Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorità competenti degli Stati Contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorità competenti istituiscono, per ogni caso specifico, una Corte arbitrale con l’incarico di emettere una decisione sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempre che il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L’istituzione della Corte può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente – senza riserve o condizioni – agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale. La Corte arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna autorità competente designa, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, un membro ed i due membri designano, nello stesso termine, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati Contraenti o ad uno Stato terzo membro dell’OCSE. La Corte, nel pronunciare la sua decisione, applicherà le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati Contraenti. La Corte stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale. Il/i contribuente/i può/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Corte. (6) La Corte rende la sua decisione entro sei mesi dalla data in cui è stato nominato il Presidente. La Corte arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla pronuncia della decisione da parte della Corte arbitrale, le autorità competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa che ha determinato l’insorgere della controversia. La Corte pronuncia la sua decisione non oltre sei mesi dalla data in cui il caso le è stato sottoposto. La decisione del singolo caso è vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e tutti i contribuenti interessati. (7) Le spese procedurali della Corte sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Procedura amichevole. (1) . Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti contraenti comportano o comporteranno per essa lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della alla presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio suo caso all’autorità competente compe- tente dello Stato Contraente contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 2423, a quella dello Stato Contraente contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due tre anni che seguono la prima notifica notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. (2) . L’autorità competente, se il ricorso reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato Contraentecontraen- te, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti. (3) . Le autorità competenti degli Stati Contraenti contraenti faranno del loro meglio per risolvere per in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. (4) . Le autorità competenti degli Stati Contraenti contraenti potranno comunicare direttamente tra fra di loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali uno scambio orale di opinioni possano possa facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno è possibile ricorrere ad un colloquio nell’ambito di una Corte formata commissione composta da rappresentanti rappresentan- ti delle autorità competenti degli Stati Contraenti. (5) Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorità competenti degli Stati Contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorità competenti istituiscono, per ogni caso specifico, una Corte arbitrale con l’incarico di emettere una decisione sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempre che il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L’istituzione della Corte può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente – senza riserve o condizioni – agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale. La Corte arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna autorità competente designa, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, un membro ed i due membri designano, nello stesso termine, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati Contraenti o ad uno Stato terzo membro dell’OCSE. La Corte, nel pronunciare la sua decisione, applicherà le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati Contraenti. La Corte stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale. Il/i contribuente/i può/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Corte. (6) La Corte rende la sua decisione entro sei mesi dalla data in cui è stato nominato il Presidente. La Corte arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla pronuncia della decisione da parte della Corte arbitrale, le autorità competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa che ha determinato l’insorgere della controversia. La Corte pronuncia la sua decisione non oltre sei mesi dalla data in cui il caso le è stato sottoposto. La decisione del singolo caso è vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e tutti i contribuenti interessati. (7) Le spese procedurali della Corte sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Procedura amichevole. (1) . Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti contraenti comportano o comporteranno per essa lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della alla presente Convenzione, essa una persona può, indipendentemente dai ricorsi mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio suo caso all’autorità competente 3 RU 2013 431 dello Stato Contraente contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel nell’ambito di appli- cazione del paragrafo 1 dell’articolo 2423, a quella dello Stato Contraente contraente di cui possiede pos- siede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzionecittadinanza. (2) L’autorità competente, se . Se considera il ricorso le appare reclamo fondato e se essa non è in grado di giungere ad a una soddisfacente soluzionesoluzione soddisfacente, farà l’autorità competente fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato Contraentecontraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti. (3) . Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio contraenti si adoperano per risolvere per in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. (4) . Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare contraenti possono conferire direttamente tra fra loro al fine di pervenire ad per giungere a un accordo come indicato nei ai sensi dei paragrafi precedentiprecedenti e ricorrere anche a un colloquio nell’ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali uno scambio orale di opinioni possano possa facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad è possibile ricorrere a un colloquio nell’ambito di una Corte formata commissione com- posta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Contraenti. (5) Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorità competenti degli Stati Contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorità competenti istituiscono, per ogni caso specifico, una Corte arbitrale con l’incarico di emettere una decisione sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempre che il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L’istituzione della Corte può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente – senza riserve o condizioni – agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale. La Corte arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna autorità competente designa, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, un membro ed i due membri designano, nello stesso termine, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati Contraenti o ad uno Stato terzo membro dell’OCSE. La Corte, nel pronunciare la sua decisione, applicherà le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati Contraenti. La Corte stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale. Il/i contribuente/i può/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Corte. (6) La Corte rende la sua decisione entro sei mesi dalla data in cui è stato nominato il Presidente. La Corte arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla pronuncia della decisione da parte della Corte arbitrale, le autorità competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa che ha determinato l’insorgere della controversia. La Corte pronuncia la sua decisione non oltre sei mesi dalla data in cui il caso le è stato sottoposto. La decisione del singolo caso è vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e tutti i contribuenti interessati. (7) Le spese procedurali della Corte sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti.

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Samples: Convention

Procedura amichevole. (1) . Quando una persona un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità all'autorità competente dello Stato Contraente contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 24dell'articolo 26, a quella dello Stato Contraente contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve dovrà essere sottoposto entro i due tre anni che seguono la prima notifica notificazione della misura che comporta un’imposizione un'imposizione non conforme alle disposizioni della alla Convenzione. (2) L’autorità . L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità l'autorità competente dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo raggiunto L'accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenticontraenti. (3) . Le autorità competenti degli Stati Contraenti contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i di dubbi inerenti all’interpretazione all'interpretazione o all’applicazione all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. (4) . Le autorità competenti degli Stati Contraenti contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Corte Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Contraenti. (5) Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorità competenti degli Stati Contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorità competenti istituiscono, per ogni caso specifico, una Corte arbitrale con l’incarico di emettere una decisione sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempre che il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L’istituzione della Corte può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente – senza riserve o condizioni – agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale. La Corte arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna autorità competente designa, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, un membro ed i due membri designano, nello stesso termine, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati Contraenti o ad uno Stato terzo membro dell’OCSE. La Corte, nel pronunciare la sua decisione, applicherà le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati Contraenti. La Corte stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale. Il/i contribuente/i può/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Corte. (6) La Corte rende la sua decisione entro sei mesi dalla data in cui è stato nominato il Presidente. La Corte arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla pronuncia della decisione da parte della Corte arbitrale, le autorità competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa che ha determinato l’insorgere della controversia. La Corte pronuncia la sua decisione non oltre sei mesi dalla data in cui il caso le è stato sottoposto. La decisione del singolo caso è vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e tutti i contribuenti interessati. (7) Le spese procedurali della Corte sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti.

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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Procedura amichevole. (1) . Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti contraenti comportano o comporteranno per essa lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della alla presente Convenzione, essa una persona può, indipendentemente dai ricorsi mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio suo caso all’autorità competente dello Stato Contraente contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel nell’ambito di appli- cazione del paragrafo 1 dell’articolo 2423, a quella dello Stato Contraente contraente di cui possiede pos- siede la nazionalitàcittadinanza. Il caso deve dovrà essere sottoposto entro i due tre anni che seguono la prima notifica notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. (2) L’autorità competente, se . Se considera il ricorso le appare reclamo fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzionesoluzione soddisfacente, farà del suo meglio l’autorità competente si adopera per regolare il caso per via di amichevole ami- chevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato Contraentecontraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. L’accordo raggiunto sarà applicato quali Uno Stato contraente non aumenterà la base del calcolo dell’imposta di un resi- dente di uno dei due Stati contraenti includendo in essa elementi di reddito che siano i stati già imposti nell’altro Stato contraente dopo la scadenza dei termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraentidal suo diritto interno e, in ogni caso, non oltre sei anni dalla fine del periodo fiscale nel corso del quale i redditi in questione sono stati realizzati. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria. (3) 4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio contraenti si adopereranno per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. 5. Esse potranno altresì Le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi al fine di eliminare evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione e possono comunicare direttamente fra di loro per facilitare l’applicazione della Convenzione. (4) Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Corte formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Contraenti. (5) Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorità competenti degli Stati Contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorità competenti istituiscono, per ogni caso specifico, una Corte arbitrale con l’incarico di emettere una decisione sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempre che il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L’istituzione della Corte può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente – senza riserve o condizioni – agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale. La Corte arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna autorità competente designa, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, un membro ed i due membri designano, nello stesso termine, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati Contraenti o ad uno Stato terzo membro dell’OCSE. La Corte, nel pronunciare la sua decisione, applicherà le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati Contraenti. La Corte stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale. Il/i contribuente/i può/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Corte. (6) La Corte rende la sua decisione entro sei mesi dalla data in cui è stato nominato il Presidente. La Corte arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla pronuncia della decisione da parte della Corte arbitrale, le autorità competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa che ha determinato l’insorgere della controversia. La Corte pronuncia la sua decisione non oltre sei mesi dalla data in cui il caso le è stato sottoposto. La decisione del singolo caso è vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e tutti i contribuenti interessati. (7) Le spese procedurali della Corte sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti.

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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni