CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA E
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO
La Repubblica d’Austria e la Repubblica di San Marino, desiderose di concludere una Convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
(1) La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
(2) Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
(3) Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) in Austria:
(i) l’imposta sul reddito (die Einkommensteuer);
(ii) l’imposta sulle società (die Körperschaftsteuer);
(iii) l’imposta sugli immobili (die Grundsteuer);
(iv) l’imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben);
(v) l’imposta sul valore die terreni edificabili (die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken);
b) a San Marino:
l’imposta generale sui redditi (IGR) che si applica:
1. sulle persone fisiche;
2. sulle persone giuridiche e le imprese individuali; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
(4) La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI
(1) Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società, un trust ed ogni altra associazione di persone;
b) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
c) il termine “impresa” si applica all’esercizio di una qualsiasi attività economica;
d) le espressioni “impresa di uno Stato Contraente” e “impresa dell’altro Stato Contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato Contraente;
e) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato Contraente;
f) l’espressione “autorità competente” designa:
(i) in Austria: Il Ministro Federale delle Finanze o suo delegato;
(ii) a San Marino: la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio;
g) il termine “nazionali”, in relazione ad uno Stato Contraente, designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di quello Stato Contraente, e
(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in quello Stato Contraente;
h) l’espressione "attività economica" comprende l’esercizio delle libere professioni e di altre attività a carattere indipendente.
(2) Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili in quello Stato prevale sul significato attribuito alle espressioni ai sensi di altre leggi di quello Stato.
Articolo 4
RESIDENZA
(1) Ai fini della presente Convenzione l’espressione “residente di uno Stato Contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato. Inoltre, nel caso di redditi realizzati o pagati da una società di persone, o da un trust, tale espressione si applica soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale società di persone o trust è imponibile in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari.
(2) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati si adoperano per risolvere la questione di comune accordo.
(3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
(1) Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio; e
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.
(3) Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una durata superiore a dodici mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l’impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa, ha ed abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
(6) Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato Contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
(7) Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato Contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI
(1) I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
(2) L’espressione “beni immobili” ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
(3) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un’impresa.
Articolo 7
UTILI DELLE IMPRESE
(1) Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
(3) Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
(4) Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
(5) Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa..
(6) Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
(7) Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA, INTERNA ED AEREA
(1) Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa
(2) Gli utili derivanti dall’esercizio di battelli per la navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa
(3) Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima o interna è situata a bordo di una nave o battello, detta sede si considera situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l’esercente la nave o il battello.
(4) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9
IMPRESE ASSOCIATE
(1) Allorché
a) un’impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato Contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato Contraente e di un’impresa dell’altro Stato Contraente
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
(2) Allorché uno Stato Contraente include fra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate fra le due imprese fossero state quelle sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 25 della presente Convenzione.
Articolo 10
DIVIDENDI
(1) I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
(2) a) Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
b) Se l’effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10% del capitale della società che paga i dividendi, detti dividendi sono esenti nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è un residente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.
Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
(3) Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente ad essa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7.
(5) Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11
INTERESSI
(1) Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato se tale residente è l’effettivo beneficiario degli interessi.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti sono esenti da imposta nell’altro Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti.
(3) Ai fini del presente Articolo, il termine”interessi” designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.
(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7.
(5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12
CANONI
(1) I canoni provenienti da uno Stato Contraente e di cui il beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
(2) Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
(3) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7.
(4) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13
UTILI DI CAPITALE
(1) Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall’alienazione di beni immobili di cui all’articolo 6, possono essere assoggettati ad imposizione nello Stato Contraente dove detti beni sono situati.
(2) Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato Contraente ha nell’altro Stato Contraente, compresi gli utili provenienti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa), possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
(3) Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, di battelli addetti al trasporto in acque interne, ovvero di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi, aeromobili o battelli, sono imponibili solamente nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
(4) Gli utili, percepiti da un residente di uno Stato Contraente, derivanti dall’alienazione di azioni di cui oltre il 50% del valore deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell’altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in quell’altro Stato.
(5) Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l’alienante è residente.
Articolo 14
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
(1) Salve le disposizioni degli articoli 15, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato Contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere assoggettate ad imposizione in questo altro Stato.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
(3) Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, o a bordo di battelli addetti al trasporto in acque interne, possono essere assoggettate ad imposizione nello Stato Contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Articolo 15
COMPENSI E GETTONI PRESENZA
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell’altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
Articolo 16
ARTISTI E SPORTIVI
(1) Nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere assoggettati ad imposizione i in detto altro Stato.
(2) Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo siano corrisposti non all’artista o sportivo direttamente, ma ad un’altra persona, detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, può essere assoggettata ad imposizione nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono esercitate.
(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività svolte in uno Stato Contraente da artisti o sportivi, se il loro soggiorno in quello Stato è totalmente o prevalentemente finanziato con fondi pubblici dell’altro Stato o di sue suddivisioni politiche o enti locali, ovvero di un istituto riconosciuto come istituto senza fini di lucro. In tal caso, i redditi sono imponibili solamente nello Stato Contraente di cui la persona è un residente.
Articolo 17
PENSIONI
(1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’Articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario dei redditi non è assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e conformemente alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.
(3) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Articolo 18
FUNZIONI PUBBLICHE
(1) a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, o da un suo ente di diritto pubblico a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale o di diritto pubblico, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, detti salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente di questo Stato che:
(i) ha la nazionalità di questo Stato; o
(ii) non è divenuto residente di questo Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
(2) a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, o ente di diritto pubblico, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale o di diritto pubblico, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.
(3) Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano ai salari, agli stipendi ed alle altre remunerazioni analoghe, nonché alle pensioni pagati in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attività economica esercitata da uno degli Stati Contraenti o da una sua suddivisione politica, o da un suo ente locale, o da un suo ente di diritto pubblico.
Articolo 19
PROFESSORI INSEGNANTI RICERCATORI
Un professore, un insegnante od un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato Contraente è esente da imposta nel primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall’attività di insegnamento o di ricerca.
Articolo 20
STUDENTI
Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell’altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria
formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Articolo 21
ALTRI REDDITI
(1) Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso si applicano le disposizioni dell’Articolo 7.
(3) I redditi ricavati da un residente di uno Stato Contraente dall’altro Stato Contraente in virtù di un’obbligazione alimentare non sono imponibili nel primo Stato se detti redditi fossero esentati dall’imposta conformemente alle leggi dell’altro Stato Contraente.
Articolo 22
PATRIMONIO
(1) Il patrimonio costituito da beni immobili definiti all'Art. 6, di proprietà di un residente di uno Stato Contraente, e situato nell'altro Stato Contraente, può essere assoggettato ad imposizione in detto altro Stato.
(2) Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente può essere assoggettato ad imposizione in detto altro Stato
(3) Il patrimonio costituito da navi e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e dai battelli destinati alla navigazione interna, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
(4) Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente è imponibile soltanto in detto Stato.
Articolo 23
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
La doppia imposizione sarà eliminata nel seguente modo:
(1) In Austria:
a) Se un residente dell’Austria ricava redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione possono essere assoggettati a imposizione a San Marino, l’Austria accorda:
i) quale deduzione dall’imposta sul reddito di detto residente, un importo pari all’imposta sul reddito pagata a San Marino;
ii) quale deduzione dall’imposta sul patrimonio di detto residente, un importo pari all’imposta sul patrimonio pagata a San Marino.
Tuttavia, in entrambi i casi tale deduzione non eccede quella parte dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, così come calcolata prima che venga accordata la deduzione, che è attribuibile, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio che può essere assoggettata ad imposizione a San Marino.
b) Se un residente dell’Austria, che svolge operazioni economiche sostanzialmente attive a San Marino, ricava redditi che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, possono essere assoggettati ad imposizione a San Marino, l’Austria, nonostante la precedente lettera a), esenta detti redditi da ogni imposizione. Nonostante la precedente lettera a), detta esenzione si applica altresì ai redditi ricavati da un residente dell’Austria che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, possono essere assoggettati ad imposizione a San Marino.
c) Qualora, conformemente a qualunque disposizione della Convenzione, i redditi ricavati o il patrimonio posseduto da un residente dell’Austria siano esenti da imposte in Austria, l’Austria può, tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente, considerare i redditi o il patrimonio esentati.
(2) a San Marino:
a) Se un residente di San Marino ricava redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione possono essere assoggettati a imposizione in Austria, San Marino accorda:
iii) quale deduzione dall’imposta sul reddito di detto residente, un importo pari all’imposta sul reddito pagata in Austria;
iv) quale deduzione dall’imposta sul patrimonio di detto residente, un importo pari all’imposta sul patrimonio pagata in Austria.
Tuttavia, in entrambi i casi tale deduzione non eccede quella parte dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, così come calcolata prima che venga accordata la deduzione, che è attribuibile, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio che può essere assoggettata ad imposizione in Austria.
b) Se un residente di San Marino, che svolge operazioni economiche sostanzialmente attive in Austria, ricava redditi che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, possono essere assoggettati ad imposizione in Austria, San Marino, nonostante la precedente lettera a), esenta detti redditi da ogni imposizione. Nonostante la precedente lettera a), detta esenzione si applica altresì ai redditi ricavati da un residente di San Marino che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, possono essere assoggettati ad imposizione in Austria.
c) Qualora, conformemente a qualunque disposizione della Convenzione, i redditi ricavati o il patrimonio posseduto da un residente di San Marino siano esenti da imposte a San Marino, San Marino può, tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente, considerare i redditi o il patrimonio esentati.
Articolo 24
NON DISCRIMINAZIONE
(1) I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell’altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
(2) L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell’altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 9, paragrafo 6 dell'art. 11, o paragrafo 4 dell'art. 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell’altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
(5) Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
Articolo 25
PROCEDURA AMICHEVOLE
(1) Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
(2) L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.
(3) Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
(4) Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Corte formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Contraenti.
(5) Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorità competenti degli Stati Contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorità competenti istituiscono, per ogni caso specifico, una Corte arbitrale con l’incarico di emettere una decisione sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempre che il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L’istituzione della Corte può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente – senza riserve o condizioni – agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale. La Corte arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna autorità competente designa, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, un membro ed i due membri designano, nello stesso termine, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati Contraenti o ad uno Stato terzo membro dell’OCSE. La Corte, nel pronunciare la sua decisione, applicherà le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati Contraenti. La Corte stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale. Il/i contribuente/i può/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Corte.
(6) La Corte rende la sua decisione entro sei mesi dalla data in cui è stato nominato il Presidente. La Corte arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla pronuncia della decisione da parte della Corte arbitrale, le autorità competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa
che ha determinato l’insorgere della controversia. La Corte pronuncia la sua decisione non oltre sei mesi dalla data in cui il caso le è stato sottoposto. La decisione del singolo caso è vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e tutti i contribuenti interessati.
(7) Le spese procedurali della Corte sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti.
Articolo 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
(1) Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato Contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato Contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Articolo 27
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 28
RIMBORSI
1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 29
ENTRATA IN VIGORE
(1) La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
(2) La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto in materia di imposizione per ogni anno fiscale a decorrere dal 31 dicembre dell’anno di calendario in cui avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Articolo 30
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la denuncia per iscritto il o prima del 30 giugno dell’anno di calendario successivo al quinto anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto in materia di imposizione per ogni anno fiscale successivo al 31 dicembre dell’anno di calendario in cui è stata notificata la denuncia.
IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Stati Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO in duplice copia a Vienna, in data 24 novembre 2004, nelle lingue tedesca, italiana e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, prevarrà il testo inglese.
Per la Repubblica d’Austria: Dr. Xxxxxx Xxxx
Per la Repubblica di San Marino: Dr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
PROTOCOLLO
All’atto della firma della Convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa in data odierna tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica di San Marino, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
1. Con riferimento al paragrafo 2 dell’Articolo 5
Il termine “stabile organizzazione” comprende altresì un server.
2. Con riferimento al paragrafo 2dell’Articolo 10
Il riferimento alla legislazione nazionale alla lettera b) riguarda la disposizioni nazionali anti- abuso.
3. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 16
Resta inteso che il paragrafo 3 si applica anche alle persone giuridiche che gestiscono orchestre, teatri, gruppi di danza, nonché ai membri di tali enti culturali qualora tali persone giuridiche siano sostanzialmente enti senza scopo di lucro e ciò sia certificato dall’autorità competente dello Stato di residenza.
4. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 21
a) Ai fini del paragrafo 3 tali redditi comprendono anche il risarcimento per danni derivanti da crimini, vaccinazioni o ragioni simili.
b) I redditi menzionati nel presente paragrafo non sono considerati quando si applica il metodo dell’esenzione progressiva.
5. Con riferimento all’Articolo 26
Si concorda che in caso di frode fiscale, la reciproca assistenza ai sensi dell’Articolo 26 comprenderà lo scambio delle informazioni bancarie. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno con procedura amichevole le modalità di applicazione della presente disposizione, tenuto debito conto degli obblighi degli Stati contraenti nei confronti dell’Unione Europea.
6. Interpretazione della Convenzione
Resta inteso che le disposizioni della Convenzione, redatte conformemente alle corrispondenti disposizioni del Modello di Convenzione OCSE sul Reddito e sul Patrimonio, hanno in linea generale lo stesso significato di quello espresso nel relativo Commentario OCSE, ad eccezione di quanto segue:
a) riserve o osservazioni al Modello OCSE o al suo Commentario da parte degli Stati Contraenti;
b) ogni interpretazione contraria al presente Protocollo;
c) ogni interpretazione contraria prevista in una spiegazione pubblicata ad opera di uno Stato Contraente, fornita all’autorità competente dell’altro Stato Contraente prima dell’entrata in vigore della Convenzione;
d) ogni interpretazione contraria concordata dalle autorità competenti dopo l’entrata in vigore della Convenzione.
Il Commentario OCSE – così come potrà essere rivisto di volta in volta – costituisce strumento di interpretazione ai sensi della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul Diritto dei Trattati.
IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Stati Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO in duplice copia a Vienna, in data 24 novembre 2004, nelle lingue tedesca, italiana e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, prevarrà il testo inglese.
Per la Repubblica d’Austria: Dr. Xxxxxx Xxxx
Per la Repubblica di San Marino: Dr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx