Procedura di primo accreditamento ............................................................... Clausole campione

Procedura di primo accreditamento ................................................................ Art. 7 - Variazioni ........................................................................................................
Procedura di primo accreditamento ................................................................ La procedura di primo accreditamento si applica a tutti i Soggetti che non abbiano mai posseduto la condizione di accreditato in Regione Umbria, nonché ai Soggetti accreditati ma che intendono presentare domanda di accreditamento per la Macro-Tipologia “Obbligo di Istruzione”, oppure a coloro che l’abbiano perduta a seguito di revoca, decadenza o rinuncia, come disposto dall’art. 10 della presente Disciplina. Nel rispetto dei princìpi della semplificazione amministrativa e dell’effettività dell’accreditamento come strumento di garanzia e promozione della qualità, la procedura di primo accreditamento è articolata nelle seguenti azioni: • richiesta di accreditamento da parte del Soggetto interessato, in conformità alle indicazioni contenute nell’avviso pubblico; • valutazione svolta dalla Regione Umbria sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, secondo le modalità di seguito indicate. Il procedimento di accreditamento è svolto dal competente Servizio della Regione Umbria nei termini previsti dalla normativa di riferimento, fatti salvi gli effetti derivanti da errore, incompletezza od omissione della documentazione obbligatoria. In tal caso, il Servizio richiede le eventuali integrazioni e specificazioni, sospendendo l’esame fino al raggiungimento delle condizioni documentali necessarie. La Regione Umbria dispone la pubblicazione di avviso pubblico aperto recante le indicazioni normative e procedurali, la tempistica, la modulistica, le sottoscrizioni obbligatorie e le modalità di accesso al sistema informativo on line necessarie per la corretta istituzione dei procedimenti di accreditamento. Nessun termine è posto alla presentazione della richiesta di accreditamento, fatti salvi gli effetti della decadenza e della revoca richiamati dal successivo art. 10. Ai fini della semplificazione amministrativa, le informazioni relative alla conformità ai requisiti relativi ai criteri A1, A2, B, C ed E1 sono rese tramite dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e di certificazione, secondo schema-tipo allegato all’avviso pubblico e le modalità di accesso al sistema informativo. Il Servizio competente compie la valutazione relativamente: • alla completezza ed alla correttezza delle informazioni rese in sede di richiesta di accreditamento, attraverso il formulario on line e la trasmissione di documentazione in originale; • alla veridicità delle informazioni rese, secondo le modalità di cui all’art. 9 della presente Disciplina. La valutazione prevede le s...