Procedura per il rinnovo degli accordi di secondo livello Clausole campione

Procedura per il rinnovo degli accordi di secondo livello. Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo livello non potra` avere per oggetto materie ed istituti gia` definiti nel C.C.N.L.. Gli accordi di secondo livello in base a quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del C.C.N.L.. Le richieste di rinnovo dell'accordo di secondo livello dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative, almeno due mesi prima della scadenza dell'accordo. Nell'arco di vigenza del presente contratto, le richieste di rinnovo degli accordi di secondo livello non potranno essere presentate prima del mese di settembre 1995, nel rispetto di quanto previsto all'art. 20 Premio di risultato della parte seconda: Regolamentazione Comune ad Operai, Intermedi, Impiegati, Quadri. I conseguenti effetti economici non potranno avere decorrenza anteriore al mese di ottobre 1996. Per due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo, e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne` procederanno ad azioni dirette.
Procedura per il rinnovo degli accordi di secondo livello. Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo livello non potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti nel CCNL. Gli accordi di secondo livello in base a quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione 23.12.1998, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL. Le richieste di rinnovo dell'accordo di secondo livello dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative, almeno due mesi prima della scadenza dell'accordo. Per due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo, e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Procedura per il rinnovo degli accordi di secondo livello. La contrattazione di secondo livello riguarda materie delegate in tutto o in parte dal c.c.n.l. e/o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono titolari della negoziazione per la contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure ed i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U., costituite ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso. Gli accordi, hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale. Le richieste di rinnovo degli accordi dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Nei tre mesi successivi alla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette, a condizione che sia stata avviata la trattativa

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  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle alberature delle aree verdi comunali del Quartiere 1 dx Arno e Cascine, ammonta a €.98.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari lavori rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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