Parte seconda Clausole campione
Parte seconda. La formazione dell'apprendista
Parte seconda. L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della Rsu, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/ formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere individuati a livello aziendale. Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. Alla scadenza di detto contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari al trattamento di fine rapporto previsto dal presente contratto nazionale. Per i rapporti instaurati dal 1° giugno 1982, ferie, 13ma e 14ma mensilità e Tfr saranno corrisposti e frazionati per 365esimi quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine. Tale sistema sarà seguito anche per calcolare il trattamento economico dei ratei corrispondenti ai riposi di cui all’art. 27. A decorrere dall’8 ottobre 2009 i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato ai sensi delle specifiche norme in tema di stagionalità di cui all’art. 20 hanno diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali presso la stessa sede aziendale e con la medesima qualifica e mansioni. Tale diritto si esercita mediante richiesta che dovrà essere avanzata al datore di lavoro entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato e si estingue entro 14 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le parti, ai sensi dell’art. 5, comma 4-quater del D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni, riconoscono al lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa Azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Tale diritto si ...
Parte seconda. REGOLAMENTO PER CONCESSIONE OCCASIONALE E TEMPORANEA DI SALE A TERZI A TITOLO ONEROSO
Parte seconda. Il periodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione del Tfr maturato all’inizio della sospensione stessa secondo i criteri previsti dall’art. 2120, 4° e 5° comma del Codice Civile. Al termine del periodo di richiamo alle armi, il lavoratore entro 30 giorni deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario, il lavoratore si intenderà dimissionario dalla data del richiamo alle armi. La conservazione del posto non spetta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. Quando il rapporto di lavoro sia a tempo determinato, ai lavoratori richiamati alle armi è conservato il posto limitatamente alla durata del contratto. Per il trattamento economico durante il richiamo alle armi, valgono le norme di Legge in vigore. Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalla Legge vigente.
Parte seconda. Il Piano di Sicurezza4 Il presente capitolo, ai sensi dell’art. 4, comma c, e dell’art. 7 del DPCM 3 dicembre 2013, riporta le misure di sicurezza adottate per la formazione, la gestione, la trasmissione, l’interscambio, l’accesso e la conservazione dei documenti informatici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste nell’allegato B del D.Lgs. 196/2003.
Parte seconda. 2.2.1 Schema del file XML
2.2.2 L’elemento radice “fattura elettronica”
Parte seconda. 2.1 CAPO 1 — APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEl MATERIALI E DEGLI IMPIANTI
Parte seconda. Paesi Bassi Svizzera Allegato 85 (Art. 87, par. 1)
1. a) Se la legislazione tedesca in materia d’assicurazione contro gli infortuni non lo prescrive già, gli istituti tedeschi indennizzano, conformemente a questa legislazione, anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali soprav- venuti anteriormente al 1° gennaio 1919 in Alsazia-Lorena, il cui onere non è stato assunto dagli istituti francesi secondo la decisione del Consiglio della Società delle Nazioni del 21 giugno 1921 (Reichsgesetzblatt, p. 1289), fin- ché la vittima o i superstiti risiedono sul territorio di una Parte Contraente.
Parte seconda. Con riferimento a quanto previsto dall’ipotesi b), di cui al comma 7 del presente articolo, l’Azienda ha la facoltà di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa dandone preavviso ai lavoratori interessati almeno 5 giorni prima. Le ore di lavoro prestate secondo tale modalità saranno compensate secondo una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma dell’art. 31, salvo diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera Azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Con riguardo al part-time orizzontale, in riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive, nei casi e nei limiti di cui all’art. 31 del Ccnl, è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di rapporto di lavoro part- time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni - che costituiscono lavoro supplementare - sono ammesse, previa richiesta dell’Azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 61 del 2000. Le ore di lavoro supplementare, come sopra definite, saranno compensate con la quota oraria della retribuzione di cui all’art. 31, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite, la maggiorazione sarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale. In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 45%. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni del presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di miglior favore rispetto alla disciplina di cui sopra sono fatte...
Parte seconda. IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DEI CONTRATTI STANDARD NELL’ORDINAMENTO INGLESE: L’OFFICE OF FAIR TRADING.
