Procedura peritale. 1. I contraenti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti. 2. Se di seguito non vengono previste pattuizioni in deroga, per la procedura peritale trovano applicazione le disposizioni del codice austriaco di procedura civile (Zivilprozessordnung) in materia di tribunali arbitrali: 2.1 L’accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni: 2.1.1 Tipologia ed entità delle domande da porre ai periti. 2.1.2 Nomi dei periti; ciascun contraente nomina il proprio perito e lo incarica di procedere con i suoi accertamenti. 2.2 Prima di avviare la procedura di accertamento, i due periti designano un terzo con funzioni di arbitro. Qualora essi non addivengano ad un accordo, su richiesta di uno o di entrambi i contraenti, l’arbitro sarà nominato dal tribunale circondariale competente per il luogo del sinistro. 2.3 I periti consegnano contemporaneamente l’esito dei propri accertamenti all’Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l’Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all’arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controversi, limitatamente alle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore e al Contraente. 2.4 Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il computo dell’indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivo. 3. La procedura peritale non ha effetto alcuno sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro.
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Samples: Assicurazione Per Esercizi Alberghieri, Insurance Contract, Insurance Contract
Procedura peritale. 1. I contraenti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti.
2. Se di seguito non vengono previste pattuizioni in deroga, per Per la procedura peritale trovano applicazione le disposizioni del codice austriaco di procedura civile (Zivilprozessordnung) in materia di tribunali arbitralivigono i seguenti principi:
2.1 L’accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
2.1.1 Tipologia ed entità a) Ogni parte elegge con processo verbale o per iscritto un perito, e prima della determinazione del danno questi due nominano allo stesso modo un arbitro. Se una delle domande da porre ai periti.
2.1.2 Nomi dei periti; ciascun contraente nomina parti tralascia di designare il proprio perito e lo incarica entro 14 giorni da quando ne è stata invitata per iscritto, questo perito può essere nominato su richiesta dell’altra parte dal presidente del tribunale di procedere con i suoi accertamenti.
2.2 Prima di avviare prima istanza nel luogo nel quale la procedura di accertamentopolizza è valida per il suo importo principale. Al medesimo giudice compete anche la nomina dell’arbitro, se i due periti designano un terzo non si accordano sulla sua nomina.
b) Le persone alle quali manca la competenza o che sono imparentate o comunque legate con funzioni una parte, possono essere rifiutate come periti. Se il motivo di arbitrorifiuto è contestato, allora decide il giudice indicato nel cpv. Qualora essi non addivengano ad un accordoa), su richiesta che nel caso di uno approvazione dell’obiezione nomina il perito o l’arbitro.
c) I periti accertano il valore di risarcimento degli oggetti assicurati, salvati e danneggiati immediatamente prima e dopo l’evento dannoso. Se gli accertamenti divergo- no, allora, entro i limiti di entrambi i contraentigli accertamenti, l’arbitro sarà nominato dal tribunale circondariale competente per il luogo del sinistrodecide circa i punti rimasti controversi.
2.3 I periti consegnano contemporaneamente l’esito dei propri accertamenti all’Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l’Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all’arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controversi, limitatamente alle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore e al Contraente.
2.4 d) Gli accertamenti compiuti dai che i periti nei limiti fanno nell’ambito della loro competenza sono vincolanti e su di vincolanti, a meno che non ven- ga provato, che essi dovrà basarsi il computo dell’indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivoevidentemente differiscono molto dalla situazione reale. La parte che sostiene questa divergenza ha l’onere della prova.
3. La procedura peritale non ha effetto alcuno sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistroe) Ogni parte sostiene le spese del proprio perito; le spese dell’arbitro sono sostenute a metà da entrambe le parti.
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Samples: Condizioni Generali
Procedura peritale. 17.1. I contraenti Contraenti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti.
27.2. Se di seguito non vengono previste pattuizioni in deroga, per la procedura peritale trovano applicazione le disposizioni del codice austriaco di procedura civile (Zivilprozessordnung) in materia di tribunali arbitralilegge:
2.1 7.2.1. L’accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
2.1.1 : Tipologia ed entità delle domande da porre ai periti.
2.1.2 . Nomi dei periti; ciascun contraente Contraente nomina il proprio perito e lo incarica di procedere con i suoi accertamenti.
2.2 7.2.2. Prima di avviare la procedura di accertamento, i due periti designano un terzo con funzioni di arbitro. Qualora essi non addivengano ad un accordo, su richiesta di uno o di entrambi i contraentiContraenti, l’arbitro sarà nominato dal presidente del tribunale circondariale competente per il luogo nella cui circoscrizione si trova la residenza/sede legale del sinistroContraente.
2.3 7.2.3. I periti consegnano contemporaneamente l’esito dei propri accertamenti all’Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l’Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all’arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controversi, limitatamente alle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore e al Contraente.
2.4 7.2.4. Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il computo dell’indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.
37.3. La procedura peritale non ha alcun effetto alcuno sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Procedura peritale. 1. I contraenti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti.
2. Se di seguito non vengono previste pattuizioni in deroga, per Per la procedura peritale trovano applicazione le disposizioni del codice austriaco di procedura civile (Zivilprozessordnung) in materia di tribunali arbitralivigono i seguenti principi:
2.1 L’accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
2.1.1 Tipologia ed entità a) Ogni parte elegge con processo verbale o per iscritto un perito, e prima della determinazione del danno questi due nominano allo stesso modo un arbitro. Se una delle domande da porre ai periti.
2.1.2 Nomi dei periti; ciascun contraente nomina parti tralascia di designare il proprio perito e lo incarica entro 14 giorni da quando ne è stata invitata per iscritto, questo perito può essere nominato su richiesta dell’altra parte dal presidente del tribunale di procedere con i suoi accertamenti.
2.2 Prima di avviare prima istanza nel luogo nel quale la procedura di accertamentopolizza è valida per il suo importo principale. Al medesimo giudice compete anche la nomina dell’arbitro, se i due periti designano un terzo non si accordano sulla sua nomina.
b) Le persone alle quali manca la competenza o che sono imparentate o comunque legate con funzioni una parte, possono essere rifiutate come periti. Se il motivo di arbitrorifiuto è contestato, allora decide il giudice indicato nel cpv. Qualora essi non addivengano ad un accordoa), su richiesta che nel caso di uno approvazione dell’obiezione nomina il perito o l’arbitro.
c) I periti accertano il valore di risarcimento degli oggetti assicurati, salvati e danneggiati immediatamente prima e dopo l’evento dannoso. Se gli accertamenti divergono, allora, entro i limiti di entrambi i contraentigli accertamenti, l’arbitro sarà nominato dal tribunale circondariale competente per il luogo del sinistrodecide circa i punti rimasti controversi.
2.3 I periti consegnano contemporaneamente l’esito dei propri accertamenti all’Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l’Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all’arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controversi, limitatamente alle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore e al Contraente.
2.4 d) Gli accertamenti compiuti dai che i periti nei limiti fanno nell’ambito della loro competenza sono vincolanti e su di vincolanti, a meno che non venga provato, che essi dovrà basarsi il computo dell’indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivoevidentemente differiscono molto dalla situazione reale. La parte che sostiene questa divergenza ha l’onere della prova.
3. La procedura peritale non ha effetto alcuno sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistroe) Ogni parte sostiene le spese del proprio perito; le spese dell’arbitro sono sostenuti a metà da entrambe le parti.
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Samples: Assicurazione D’oggetti D’arte
Procedura peritale. 1. I contraenti 36.1 Le parti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere es- sere accertati da periti.
2. 36.2 Se di seguito non vengono previste pattuizioni in deroga, per la procedura peritale trovano applicazione le disposizioni del codice austriaco di procedura civile (Zivilprozessordnung) in materia di tribunali arbitrali:legge.
2.1 36.2.1 L’accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
2.1.1 : - Tipologia ed entità delle domande da porre ai periti.
2.1.2 ; - Nomi dei periti; ciascun contraente ciascuna parte nomina il proprio perito e lo incarica di procedere con i suoi accertamenti.
2.2 36.2.2 Prima di avviare la procedura di accertamento, i due periti designano un terzo con funzioni di arbitro. Qualora essi non addivengano ad raggiungano un accordo, su richiesta di uno una o di entrambi i contraentientrambe le parti, l’arbitro sarà nominato dal presidente del tribunale circondariale competente per il luogo nella cui circoscrizione si trova la residenza/sede legale del sinistroContraente.
2.3 36.2.3 I periti consegnano contemporaneamente l’esito dei propri accertamenti all’Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l’Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all’arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controversicontrover- si, limitatamente alle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore all’Assicuratore e al Contraente.
2.4 36.2.4 Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il computo dell’indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.
3. 36.3 La procedura peritale non ha alcun effetto alcuno sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro.
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Samples: Insurance Agreement
Procedura peritale. 17.1. I contraenti Le parti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti.
27.2. Se di seguito non vengono previste pattuizioni in deroga, per la procedura peritale trovano applicazione le disposizioni del codice austriaco di procedura civile (Zivilprozessordnung) in materia di tribunali arbitrali:legge.
2.1 7.2.1. L’accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
2.1.1 : - Tipologia ed entità delle domande da porre ai periti.
2.1.2 ; - Nomi dei periti; ciascun contraente ciascuna parte nomina il proprio perito e lo incarica di procedere con i suoi accertamenti.
2.2 7.2.2. Prima di avviare la procedura di accertamento, i due periti designano un terzo con funzioni di arbitro. Qualora essi non addivengano ad un accordo, su richiesta di uno una o di entrambi i contraentientrambe le parti, l’arbitro sarà nominato dal presidente del tribunale circondariale competente per il luogo nella cui circoscrizione si trova la residenza/sede legale del sinistroContraente.
2.3 7.2.3. I periti consegnano contemporaneamente l’esito dei propri accertamenti all’Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l’Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all’arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controversi, limitatamente alle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore e al Contraente.
2.4 7.2.4. Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il computo dell’indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.
37.3. La procedura peritale non ha alcun effetto alcuno sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro.
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Samples: Insurance Contract