Contratto di Assicurazione per il condominio.
TIROLER
ASSICURAZIONI.
Condizioni contrattuali per l’assicurazione CondominioSicuro 1821.
WKI17, versione 01/2019
Contratto di Assicurazione per il condominio.
Prima della sottoscrizione della proposta
di assicurazione/polizza leggere attentamente le condizioni di assicurazione.
Indice | Pagina |
Glossario | 01 a 03 |
Condizioni di Assicurazione | 01 a 20 |
Condizioni Generali | 01 |
Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto | 01 |
Articolo 2 – Aggravamento del rischio | 01 |
Articolo 3 – Diminuzione del rischio | 01 |
Articolo 4 – Pagamento del premio, decorrenza della copertura assicurativa | 01 |
Articolo 5 – Effetti della procedura fallimentare e di concordato | 01 |
Articolo 6 – Altre assicurazioni | 02 |
Articolo 7 – Procedura peritale | 02 |
Articolo 8 – Causazione dolosa del sinistro; Adempimento di disposizioni legislative | 02 |
Articolo 9 – Recesso in caso di sinistro | 02 |
Articolo 10 – Forma delle dichiarazioni | 02 |
Articolo 11 – Rinnovo tacito del contratto di assicurazione; Periodo assicurativo | 03 |
Articolo 12 – Oneri fiscali | 03 |
Articolo 13 – Foro competente e legge applicabile | 03 |
Articolo 14 – Definizione della contraenza | 03 |
Articolo 15 – Rinvio alle norme di legge | 03 |
Articolo 16 – Ispezione dei rischi assicurati | 03 |
Articolo 17 – Rivalsa | 03 |
Articolo 18 – Adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI) | 03 |
Articolo 19 – Ambito della copertura assicurativa | 04 |
Condizioni Particolari | 05 |
Sezione I: Assicurazione incendio e garanzie supplementari | 05 |
Articolo 20 – Cose assicurate | 05 |
Articolo 21 – Xxxxxx e danni assicurati | 05 |
Articolo 21.1. Assicurazione incendio | 05 |
Articolo 21.2. Assicurazione acqua condotta | 06 |
Articolo 21.3. Assicurazione eventi atmosferici | 07 |
Articolo 21.4. Assicurazione vetri e cristalli | 07 |
Articolo 21.5. Assicurazione eventi naturali straordinari | 08 |
Articolo 22 – Spese assicurate | 08 |
Articolo 23 – Somme assicurate dopo il sinistro | 09 |
Articolo 24 – Esclusioni | 09 |
Sezione II: Disposizioni relative ai sinistri inerenti alla sezione | |
“Assicurazione incendio e garanzie supplementari“ | 11 |
Articolo 25 – Valore assicurato | 11 |
Articolo 26 – Indennizzo | 11 |
Articolo 27 – Ricostruzione in Italia | 11 |
Articolo 28 – Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo | 12 |
Articolo 29 – Anticipo sull’indennizzo | 12 |
Articolo 30 – Deroga alla proporzionale | 12 |
Articolo 31 – Disposizioni relative all’assicurazione a primo rischio assoluto | 12 |
Articolo 32 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro | 13 |
Sezione III: Assicurazione di elementi strutturali in seguito a furto con scasso | 14 |
Articolo 33 – Misure minime di sicurezza | 14 |
Articolo 34 – Xxxxxx e danni assicurati | 14 |
Articolo 35 – Somme assicurate dopo il sinistro | 14 |
Articolo 36 – Esclusioni 14
Sezione IV: Disposizioni relative ai sinistri inerenti alla sezione Assicurazione di elementi strutturali in seguito a furto con scasso 16
Articolo 37 – Disposizioni relative all’assicurazione a primo rischio assoluto 16
Articolo 38 – Obblighi del Contraente prima del sinistro 16
Articolo 39 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro 16
Sezione V: Assicurazione di responsabilità civile per la proprietà di fabbricati e terreni 17
Articolo 40 – Sinistro e copertura assicurativa | 17 |
Articolo 41 – Xxxxxx e danni assicurati | 17 |
Articolo 42 – Validità territoriale | 18 |
Articolo 43 – Validità temporale | 18 |
Articolo 44 – Massimali e risarcimenti | 18 |
Articolo 45 – Esclusioni | 19 |
Articolo 46 – Obblighi | 19 |
Allegato: Riassunto garanzie | 01 a 06 |
Sezione I: Assicurazione incendio e garanzie supplementari | 01 |
Sezione III: Assicurazione furto con scasso | 05 |
Sezione V: Assicurazione responsabilità civile per la proprietà di fabbricati e terreni | 06 |
GLOSSARIO
Alluvione/Allagamento | Vedasi punto “Inondazione” |
Beni di terzi | Fabbricati e contenuto di abitazioni i quali non sono di proprietà del Contraente |
Caduta e urto di aeromobili e mezzi aerospaziali | Per caduta aerei si intende la caduta o l’urto di aeroplani e mezzi aerospaziali, dotati di equipaggio o meno, di loro parti o del loro carico. |
Caduta massi/caduta sassi | Con caduta massi e caduta sassi s’intende il distacco spontaneo e la caduta di cumuli di pietrame sul terreno. |
C.C. | Codice civile |
Colate detritiche | La colata detritica si verifica a causa dello spostamento di una massa di terra, acqua, fango e altro materiale, dovuto all’effetto dell’acqua in relazione a fenomeni naturali. |
Condominio | Il complesso immobiliare (fabbricati/aree) ad uso abitativo costituito dall’insieme indistinto delle singole proprietà, nonché dalle parti comuni (articolo 1117 ss c.c.), di cui la parte ad uso commerciale o aziendale non sia superiore ad 1/3 all’intera superficie utilizzabilie. |
Contenuto ad uso comune | Per contenuto ad uso commune s’intendono tutti i beni mobili destinati all’uso e al consumo del condominio e di proprietà del Contraente. |
Copertura sussidiaria | Per copertura sussidiaria si intende una prestazione assicurativa che opera solo nel caso in cui non si possa chiedere un indennizzo in forza di un’altra assicurazione. |
Danneggiamento doloso, Atti vandalici | Per danneggiamento doloso o atti vandalici s’intende qualsivoglia danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate. |
Danno a persone | Per danno alle persone s’intende l’uccisione, la lesione fisica o un danno alla salute delle persone. |
Danno da inquinamento | Per danno da inquinamento s’intende il pregiudizio della qualità di aria, terreno o acque a seguito di immissioni. |
Xxxxx differenziale | Il “danno differenziale” è rappresentato da quelle componenti di danno alla salute di un cittadino che abbia subito un infortunio sul lavoro che non sono soddisfatte dall’intervento dello Stato (articolo 38 Costituzione), attraverso l’assicurazione Inail. |
Danno materiale a cose | Per danno material a cose s’intende il danneggiamento o la distruzione di cose materiali. Per l’assicurazione furto con scasso anche la sottrazione di cose materiali viene considerata come danno materiale a cose. Non rientrano tra i danni materiali la perdita, la modifica o l’indisponibilità di dati memorizzati su supporto elettronico. |
Disordini interni | Si hanno disordini interni quando un numero non irrilevante di persone si muove in modo tale da disturbare la quiete e l’ordine pubblici e commette atti di violenza contro persone o cose. |
Esplosione | L’esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l’espansione violenta di gas o vapori. Si ha esplosione di un contenitore (caldaia, tubature e simili) solo nel caso in cui le pareti dello stesso siano lacerate in modo tale da consentire un immediato livellamento della differenza di pressione tra l’interno e l’esterno del contenitore medesimo. Un’esplosione provocata da una reazione chimica all’interno di un contenitore è parimenti intesa come esplosione, anche se le pareti del contenitore non sono lacerate. |
Fabbricati | • Per fabbricati s’intendono tutti gli edifici in senso stretto, ossia tutte le opera - ossia tutte le opere che proteggono persone e cose dagli influssi esterni grazie a una recinzione spaziale, consentono l’accesso alle persone, sono saldamente ancorate al terreno e di una certa stabilità. Sono inoltre opere con una delle seguenti caratteristiche: - opere che costituiscono una parte integrante strutturale dei fabbricati; - opere realizzate prevalentemente con criteri edilizi; - opere che nel capitale immobilizzato sono considerate fabbricati. A titolo esemplificativo: tettoie, palloni pneumatici, coperture, pensiline, ponti di collegamento, rampe, pozzi dell’ascensore, silos, bunker, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canali e pozzetti, corridoi di comunicazione, recinzioni di fabbricati. • Rientrano tra i fabbricati tutti gli elementi strutturali e gli accessori che nel capitale immobilizzato sono considerati fabbricati. A titolo esemplificativo: - dispositivi parafulmine; - impianti sanitari, ossia installazioni wc e destinate all’igiene personale; - impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, illuminazione, aerazione, climatizzazione, allarme, antincendio, rilevatori di fumo, di aspirazione installati in modo fisso, fotovoltaici e sprinkler, come pure ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, incluse installazioni, linee, cavi e condutture ad essi relative; - pareti divisorie fisse, tramezzi mobili, controsoffitti fissi, rivestimenti di soffitti, plafoni pensili, ma non mobili a muro e arredi divisori; - pavimentazioni, rivestimenti di pareti e piastrellature a posa fissa; battiscopa e altri elementi fissi di copertura delle pareti; |
- scale, anche a pioli, saldamente collegate al fabbricato e aste portabandiera, anche esterne; - porte ad azionamento elettromeccanico e/o riscaldate elettricamente (anche sbarre nelle recinzioni di fabbricati), inclusi tutti i relativi elementi di azionamento e/o riscaldanti; - tende da sole installate in modo fisso; - veneziane e tapparelle, inclusi elementi di azionamento, p.e. anche raffstore; - stufe in muratura per il riscaldamento degli ambienti; - installazioni elettriche, di gas e di acqua inclusi gli accessori, ma senza dispositivi e apparecchi ad essi collegati; - pavimenti installati in modo fisso, piastrelle, asfalto e pavimentazioni anche sul fondo assicurato; - rivestimenti di balcone; - antenne esterne; - citofoni esterni e interni, impianti di azionamento di portoni e cancelli; - Piscine all’interno dei fabbricati inclusi dispositivi tecnici e coperture di piscine; • Rientrano nella somma assicurata dei fabbricati anche gli oneri di progettazione e urbanizzazione. • Rientrano nella somma assicurata dei fabbricati anche gli fabbricati minori. | |
Fabbricati minori | Con il termine fabbricati minori s’intendono esclusivamente garage, rimesse, aree coperte e casette in giardino sul fondo assicurato. La somma assicurata di questi fabbricati deve essere compresa nella somma assicurata del fabbricato principale. |
Fabbricati stabilmente abitati / non stabilmente abitati | Si intende per stabilmente abitato un fabbricato in cui si trova un’abitazione che viene utilizzata come dimora abituale in modo continuativo. In caso contrario il fabbricato si intende non stabilmente abitato. |
Fenomeni elettrici ed elettronici | Gli effetti della energia elettrica (p. es. incremento dell’intensità di corrente, sovratensione, difetti di isolamento, cortocircuito, dispersione a terra, difetti di contatto, guasto di dispositivi di misurazione, di regolazione, di sicurezza, scarica, sovraccarico) come pure sovratensione o induzione in seguito a fulmine diretto o indiretto. |
Frane in roccia | Con frane in roccia s’intende lo scivolamento spontaneo di masse di terra o cumuli di pietrame su uno strato sotto la superficie. |
Fulmine | Il fulmine è l’effetto, in termini di forza e calore, sviluppato direttamente da una scarica elettrica su cose (fulmine diretto). |
Fuoriuscita di fumo | Fuoriuscita di fumi dovuta a un difetto dell’impianto di riscaldamento del fabbricato assicurato non riconducibile a usura, corrosione, imperfezione del materiale ovvero a manutenzione manchevole. |
Furto con scasso | • Si configura un furto con scasso se un ladro si introduce nei locali indicati in polizza: - sfondando o forzando porte, finestre o altre parti del fabbricato; - superando ostacoli difficoltosi attraverso aperture non adibite all’accesso; - e, nonostante siano chiusi, vi sottrae cose; - aprendo le serrature con l’ausilio di arnesi o chiavi false (chiavi realizzate illegalmente). - utilizzando le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso in locali differenti da quelli indicati in polizza, ovvero con una rapina. - e, in presenza di persone, entra di forza in locali chiusi come da punti precedenti. • Si configura il furto con scasso in un contenitore chiuso, quando un ladro - conformemente al punto 1 entra con la forza e scassina un contenitore, ovvero lo apre con xxxxxx o chiavi false; - apre un contenitore con le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso di un contenitore analogamente protetto. - entra nei locali indicati in polizza in presenza di persone e forza i contenitori chiusi ivi riposti, ovvero li apre con l’ausilio di arnesi o chiavi false. |
Grandine | Con grandine s’intende una precipitazione sotto forma di chicchi di ghiaccio dovuta a condizioni atmosferiche. |
Guerra civile | La Guerra civile è un conflitto armato di vaste proporzioni, nel quale le parti belligeranti sono principalmente costituite da persone appartenenti ala stessa popolazione e quindi di uno stesso stato o paese, tipicamente divise in fazioni averse. |
Impianti esterni | Si considerano impianti esterni contenitori di concime organico e rifiuti, altalene, scivoli, cassoni per la sabbia, castelli da gioco, tappeti elastici, impianti sportivi, crocifissi, piloni votivi, insegne aziendali, insegne pubblicitari, lanterne, portabandiere, piscine e idromassaggi all’esterno incluse coperture e accessori. |
Implosione | Per implosione si intende danni da sottopressione. |
Incendio | L’incendio è una combustione con fiamma che si autoestende propagandosi con effetti dannosi (fiamme dannose). Vale altresì come incendio l’incendio doloso da terzi. |
Inondazione | L’inondazione è l’allagamento del terreno del luogo assicurato dovuto a - precipitazioni atmosferiche straordinarie, - fuoriuscita dalle sponde di acque di superficie stagnanti o correnti. |
Onda sonica | Per onda sonica s’intende un’onda d’urto generatasi quando aeroplani e oggetti in generale superano la velocità del suono. |
Onde d’urto provocate da valanghe | L’onda d’urto provocata dalla valanga è lo spostamento d’aria consequenziale alla stessa. |
Rapina | Si configura una rapina quando, minacciando o usando violenza nei confronti del Contraente, delle persone che convivono con lui o di altre persone, legittimamente presenti nei locali indicati in polizza, vengono sottratti beni, ovvero ne viene estorta la consegna. |
Ribellione | Una ribellione è una resistenza aperta e violenta di più persone contro l’autorità dello Stato. Si tratta di una ribellione quando l’azione di resistenza si rivolge contro un governo in carica mediante l’impiego di armi. |
Rischio in quota | Sussiste rischio in quota se il rischio da assicurare non è raggiungibile dai vigili del fuoco con veicoli antincendio per una organizzata ed efficiente lotta antincendio. |
Rivoluzione | La rivoluzione è un profondo e duraturo mutamento strutturale di uno o più ordini sociali o statuali. Esso avviene per lo più in modo repentino oppure in un lasso di tempo relativamente breve. |
Sabotaggio | Il sabotaggio è l’impedimento o l’intralcio intenzionale di progetti procurati con danneggiamento, distruzione o azioni impeditive, ovvero attività occulta di disturbo. |
Sciopero | Per sciopero s’intende la concertata sospensione del lavoro di un numero di dipendenti relativamente elevato attuata per un determinato scopo. |
Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio. |
Serrata | Per serrata s’intende l’esclusione pianificata di un numero di dipendenti relativamente elevato attuata per un determinato scopo. |
Sinistro | Per sinistro s’intende un evento dannoso derivante da un rischio assicurato. In particolare per quanto riguarda l’assicurzione di responsabilità civile si tratta di eventi dannosi che comportano o potrebbero comportare obblighi risarcitori in capo al Contraente. |
Sovraccarico di neve | Con sovraccarico di neve s’intende la forza esercitata da ammassi statici di neve o di ghiaccio depositatisi naturalmente. |
Tempesta | Con tempesta s’intende un movimento di aria dovuto a condizioni atmosferiche, che supera i 60 km/h nel luogo assicurato. Nel caso specifico, per l’accertamento della velocità si fa riferimento al rilevamento del competente istituto per la meteorologia e la geodinamica regionale. |
Terrorismo | Ai sensi delle presenti Condizioni, per terrorismo s’intende qualsivoglia azione perpetrata da singoli individui o da gruppi di persone per il raggiungimento di obiettivi di carattere politico, etnico, religioso, ideologico e simili, atta a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parte di essa, influendo così su un governo o una istituzione statale. |
Valanghe | Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani. |
Valore assicurato | Il valore assicurato è il valore da attribuire alle cose assicurate ai sensi delle disposizioni riportate nelle condizioni, per esempio il valore a nuovo, il valore allo stato d’uso, il valore di mercato e il valore nominale. |
Valore a nuovo | Quale valore a nuovo di un fabbricato s’intendono le spese necessarie per la sua ricostruzione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione. Per valore a nuovo di contenuto di abitazioni s’intendono le spese necessarie per rimpiazzare nuovi beni dello stesso genere e qualità. |
Valore allo stato d’uso | Il valore allo stato d’uso è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado del bene. |
Valore di mercato | Il valore di mercato di una cosa è il prezzo di vendita realizzabile. In caso di un fabbricato il valore del terreno non viene preso in considerazione. |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto
1.1. Alla stipulazione del contratto, il Contraente deve comunicare all’Assicuratore in modo completo e veritiero tutte le circostanze a lui note che sono rilevanti per l’assunzione del rischio. In casi dubbi sono considerate rilevanti le circostanze sulle quali l’Assicuratore ha fatto domande esplicite e per iscritto.
1.2. La violazione degli obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo nonché l’annullamento ovvero il recesso dal contratto di assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.
Articolo 2 Aggravamento del rischio
2.1. Stipulato il contratto, il Contraente non può dar luogo ad un aggravamento del rischio senza il consenso dell’Assicuratore, né ammettere che un terzo agisca in tal senso. Qualora il Contraente venga a sapere che, senza che lui ne fosse a conoscenza o lo avesse voluto, si sono verificate circostanze tali da determinare un aggravamento del rischio, deve informare senza indugi per iscritto l'Assicuratore in merito.
2.2. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 2.1 può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dal contratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 c.c.
2.3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano altresì applicazione qualora, nel lasso di tempo che intercorre tra la richiesta di copertura assicurativa e la relativa accettazione, intervenga un aggravamento del rischio del quale l’Assicuratore non era a conoscenza all’accoglimento della domanda.
Articolo 3 Diminuzione del rischio
3.1. Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione scritta del Contraente ai sensi dell’articolo 1897 del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 4
Pagamento del premio, decorrenza della copertura assicurativa
4.1. Il Contraente deve versare al più tardi il primo premio, inclusi accessori, a fronte della consegna della polizza, e premi successivi, inclusi accessori, secondo le scadenze stabilite nella polizza stessa.
4.2. Qualora non altrimenti concordato l’assicurazione è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l’assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio.
Qualora l’Assicuratore abbia concesso una copertura provvisoria mediante indicazione nel modulo di proposta, l’assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di ricevimento del modulo di proposta presso la Sede dell’Assicuratore, ovvero dalle ore 00:00 della data indicata nel modulo di proposta se successiva.
In caso di mancato pagamento del premio o della prima rata di premio, la copertura provvisoria cessa trascorsi due mesi dal suo inizio, oppure – se questo momento si verifichi prima – alle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla consegna della polizza.
Altrimenti valgono le disposizioni dell’articolo 1901 del c.c.
4.3. Qualora il Contraente non paghi i premi successivi o le successive rate di premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e torna operante solo dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento.
Altrimenti valgono le disposizioni dell’articolo 1901 del c.c. Restano impregiudicate le successive scadenze.
Articolo 5
Effetti della procedura fallimentare e di concordato
5.1. Se viene aperta una procedura fallimentare o di concordato sul patrimonio del Contraente, ovvero se viene disposta l’esecuzione forzata sugli immobili del medesimo, l’Assicuratore può recedere dal contratto con un preavviso di trenta giorni.
Articolo 6 Altre assicurazioni
6.1. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, il Contraente deve comunicare senza indugi all’Assicuratore il nome dell’altro Assicuratore e la somma assicurata. Valgono le disposizioni dell’articolo 1910 del c.c.
6.2. In caso di sinistro il Contraente deve darne preavviso a tutti gli Assicuratori a norma dell’articolo 1913 del c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. Il Contraente può chiedere a ciascun Assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
6.3. Se, per tutti i rischi assicurati o per alcuni di essi, è stata o viene stipulata un’ulteriore assicurazione presso un altro Assicuratore, concordando con quest’ultimo che l’indennizzo dovrà essere liquidato solo in via sussidiaria, anche la responsabilità dell'Assicuratore derivante dal presente contratto sarà unicamente in via sussidiaria. Ciò vale, anche quando l’accordo sussidiario del presente contratto è stato stipulato precedentemente a quello del contratto concorrente. In questo caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1910 c.c.
Articolo 7 Procedura peritale
7.1. I Contraenti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti.
7.2. Se di seguito non vengono previste pattuizioni in deroga, per la procedura peritale trovano applicazione le disposizioni di legge:
7.2.1. L’accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni: Tipologia ed entità delle domande da porre ai periti.
Nomi dei periti; ciascun Contraente nomina il proprio perito e lo incarica di procedere con i suoi accertamenti.
7.2.2. Prima di avviare la procedura di accertamento, i due periti designano un terzo con funzioni di arbitro. Qualora essi non addivengano ad un accordo, su richiesta di uno o di entrambi i Contraenti, l’arbitro sarà nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la residenza/sede legale del Contraente.
7.2.3. I periti consegnano contemporaneamente l’esito dei propri accertamenti all’Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l’Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all’arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controversi, limitatamente alle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore e al Contraente.
7.2.4. Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il computo dell’indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.
7.3. La procedura peritale non ha alcun effetto sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro.
Articolo 8
Causazione dolosa del sinistro; Adempimento di disposizioni legislative
8.1 Qualora il Contraente, l’Assicurato, il beneficiario, i legali rappresentanti, l’amministratore o i soci cagionino il danno con dolo, per tale sinistro l’Assicuratore è liberato da qualsivoglia obbligo a fornire la prestazione.
8.2 L’Assicuratore è esonerato dall’obbligo del risarcimento se leggi, disposizioni o norme amministrative vigenti per il rischio assicurato vengono violate con dolo dal Contraente, Assicurato, Beneficiario, legale rappresentante, amministratore o soci, a condizione che l’avvenimento del danno sia riconducibile a detta violazione.
8.3 In deroga all’articolo 1900 c.c. l’Assicuratore risponde anche per i sinistri cagionati con colpa grave.
Articolo 9 Recesso in caso di sinistro
9.1. Al verificarsi del sinistro sia l’Assicuratore che il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto di assicurazione con l’invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite pec (posta eletronica certificata).
9.2. Il diritto di recesso può essere esercitato a partire dal momento della denuncia del sinistro fino a 60 giorni dal pagamento o del rifiuto dell’indennizzo.
9.3. Il recesso dell’Assicuratore avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 10
Forma delle dichiarazioni
10.1. Tutte le denunce e le dichiarazioni del Contraente, ivi incluse le dichiarazioni di recesso e di disdetta, richiedono la forma scritta.
Articolo 11
Rinnovo tacito del contratto di assicurazione; Periodo assicurativo
11.1. Il contratto, inizialmente, è valido per il periodo indicato nella polizza. I contratti, la cui durata convenuta è di almeno un anno, vengono prorogati con cadenza annuale, se non disdetti con l’invio della comunicazione entro 30 giorni prima della loro scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite pec.
11.2. Se il periodo di validità del contratto è inferiore ad un anno, questo cessa senza richiederne la disdetta.
Articolo 12 Oneri fiscali
12.1. Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 13
Foro competente e Legge applicabile
13.1. Il presente contratto è disciplinato dalla Legge italiana. Il foro competente è Bolzano.
Articolo 14 Definizione della contraenza
14.1. Il Contraente si presume coincidente con l'Assicurato.
14.2. Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente o quando la copertura assicurativa è estesa a persone diverse da esso, i diritti, le garanzie e le esclusioni previste dal presente contratto con riguardo al Contraente devono intendersi riferite all'Assicurato e/o alle persone assicurate.
14.3. Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente o quando la copertura assicurativa è estesa a persone diverse da esso, l'Assicurato e/o le persone assicurate sono tenute ad adempiere gli obblighi del presente contratto che per loro natura non possono essere adempiuti da altri o che comunque sono di più facile adempimento da parte dell'Assicurato e/o delle persone assicurate (ad esempio: obbligo di salvataggio, di denuncia del sinistro, di consentire l'accertamento del danno, di rendere le dichiarazioni relative alle circostanze di rischio e al loro mutamento, di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi).
Articolo 15
Rinvio alle norme di Legge
15.1. Per tutto quanto che non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
Articolo 16 Ispezione dei rischi assicurati
16.1. L’Assicuratore ha sempre il diritto di ispezionare i rischi assicurati e il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative ai rischi.
Articolo 17 Rivalsa
17.1. Se l’Assicuratore indennizza il danno al Contraente, vengono trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente nei confronti di terzi, secondo l’articolo 1916 c.c.
17.2. Tuttavia, l’Assicuratore rinuncia a questo diritto di rivalsa se la rivendicazione del risarcimento è rivolta ad un inquilino, coniuge, ai conviventi, ospiti o collaboratori domestici.
17.3. Inoltre, detta rinuncia alla rivalsa vale solo se l’obbligato al risarcimento non ha cagionato il danno con dolo.
Articolo 18
Adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
18.1. Il presente accordo trova applicazione se specificamente convenuto in polizza per le relative garanzie:
18.1.1. Alla scadenza annuale del premio le somme assicurate indicate in polizza subiscono un aumento o una riduzione pari alla percentuale di variazione dell’indice convenuto dalla data d'inizio del contratto o dall’ultimo adeguamento. In via proporzionale viene aumentato o ridotto il premio.
18.1.2. L’adeguamento fa riferimento agli indici pubblicati dall’ISTAT, Istituto nazionale di statistica, xxx Xxxxxx Xxxxx 00, 00000 – Xxxx, “Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” (base 1995 = 100%). Per calcolare la percentuale di variazione fa fede il valore dell’indice in atto quattro mesi prima della scadenza principale del premio. L’indice è pubblicato sulla home page del sito xxx.xxxxx.xx.
18.2. Il presente accordo (adeguamento dei premi) può essere singolarmente disdettato da ogni parte con termine di 30 giorni alla scadenza del premio, indipendentemente dalla continuità di tutte le altre condizioni del contratto.
Articolo 19
Ambito della copertura assicurativa
19.1. Per quanto riguarda le garanzie operanti “se esplicitamente convenuto”, esse si considerano generalmente escluse dal contratto e operano solo nell’ambito delle coperture in cui vengono esplicitamente riportate.
19.2. Tutte le disposizioni specifiche che prevedono la copertura di un determinato rischio derogano le relative disposizioni previste da clausole di portata generale.
CONDIZIONI PARTICOLARI
SEZIONE I: ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE SUPPLEMENTARI
20.1. Cose assicurate
Articolo 20 Cose assicurate
20.1.1. Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente.
Articolo 21
Xxxxxx e danni assicurati
21.1. Assicurazione incendio (se convenuta)
Sono coperti danni alle cose assicurate da:
21.1.1. Incendio;
21.1.2. Fulmine;
21.1.3. Esplosione;
21.1.4. Caduta e urto di aeromobili e mezzi aerospaziali con o senza pilota;
21.1.5. Implosione;
21.1.6. Caduta di ascensori e montacarichi;
21.1.7. Fenomeni elettrici ed elettronici;
Sono esclusi dall’assicurazione fenomeni elettrici ed elettronici:
- Danni dovuti a difetti del materiale o a errori di costruzione, come anche quelli riconducibili all’usura o al logorio interni o esterni del materiale stesso, ovvero a una manutenzione periodica inadeguata;
- Parti meccaniche quali, a titolo esemplificativo, cuscinetti, giunti, materiale di esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, anche se esse devono essere sostituite a seguito di un danno soggetto a risarcimento;
- Parti soggette a usura quali, a titolo esemplificativo, lampade a incandescenza, tubi e simili;
- Spese di ogni genere che non interessano la riparazione o la sostituzione della cosa danneggiata in sé;
- Danni indiretti di qualsiasi natura.
La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Qualora non altrimenti documentato in polizza la somma a primo rischio assoluto ammonta ad EUR 10.000,-.
21.1.8. Eventi sociopolitici di seguito elencati:
- Disordini interni;
- Danneggiamento doloso;
- Atti vandalici;
- Sabotaggio;
- Terrorismo;
- Sciopero e serrata:
La copertura è operante per danni dovuti ad azioni dei dipendenti in sciopero o interessati dalla serrata in relazione a uno sciopero o in caso di resistenza a una serrata; Sono esclusi dall’assicurazione danni a cose dei dipendenti.
Sono esclusi dall’assicurazione eventi sociopolitici i seguenti danni:
- Danni a seguito di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate, disposti da un’autorità di fatto o di diritto;
- Danni dovuti a perdita, furto con scasso, rapina, estorsione, saccheggio, ovvero
- Danni cagionati dall’imbrattamento dei muri esterni del fabbricato. Inoltre l’assicurazione non è estesa a danni cagionati
- dal Contraente medesimo, ovvero
- da dipendenti, ovvero
- da terze persone che operano nell’esercizio, ovvero
- da abitanti o inquilini dei fabbricati assicurati.
La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Il limite massimo di indennizzo corrisponde alla rispettiva somma assicurata concordata.
21.1.9. Incendio del camino, così come i danni subiti da impianti di essiccazione e da altri impianti di riscaldamento (incluso il relativo contenuto), se l’incendio scoppia all’interno degli stessi;
Non trova applicazione l’articolo 24.2.1.
21.1.10. Onda sonica;
21.1.11. Fuoriuscita di fumo, gas e vapori da un impianto di riscaldamento collegato a canne fumarie e camini adeguati;
Sono esclusi i danni riconducibili ad usura, corrosione, difetti del materiale o manutenzione manchevole.
21.1.12. Veicoli stradali ignoti:
Sono coperti danni da veicoli stradali ignoti a fabbricati assicurati, ai campi e alle colture nonché alle recinzioni pertinenti al fabbricato assicurato;
La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Il limite massimo di indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-.
21.1.13. Scoppio.
Sono altresì coperti i seguenti danni derivanti dagli eventi descritti agli articoli 21.1.1.-00.0.00.:
21.1.14. Danni a terreni e colture sul fondo assicurato;
La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Il limite massimo di indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-.
21.1.15. Danni al contenuto ad uso comune (anche se si trova sul fondo assicurato);
Il limite massimo di indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-.
21.1.16. Danni agli apparecchi per l’approvvigionamento di energia elettrica, acqua, gas e di telefonia, di proprietà degli enti eroganti del servizio.
Se esplicitamente convenuto, sono altresì coperti:
21.1.17. Danni a impianti esterni, ad uso comune, derivanti dagli eventi descritti agli articoli 21.1.1.-21.1.13.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.
21.1.18. Xxxxx derivanti da responsabilità civile verso terzi a seguito di incendio (ricorso terzi): L’Assicuratore garantisce l’operatività della copertura secondo le disposizioni dell’articolo 41.6. Il limite massimo di indennizzo corrisponde alla somma assicurata concordata.
21.2. Assicurazione acqua condotta (se convenuta)
La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia.
Sono assicurati:
21.2.1. Xxxxx alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta da tubature idriche, rubinetteria o dispositivi ad essi collegati.
21.2.2. Tubature all’interno del fabbricato
A condizione che sia assicurato un fabbricato la copertura assicurativa si estende, fino alla concorrenza della somma assicurata a primo rischio assoluto concordata, a:
- Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da gelo alle tubature di acqua condotta e alle condutture del gas, impianti di riscaldamento a pavimento, a parete e soffitto, impianti solari e di climatizzazione, situati all’interno del fabbricato.
- Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da rottura alle tubature di acqua condotta e alle condutture del gas, impianti di riscaldamento a pavimento, a parete e soffitto, impianti solari e di climatizzazione, a condizione che detti danni non siano riconducibili a corrosione, usura o logorio, e che siano all’interno del fabbricato.
Sono altresì coperti i seguenti danni derivanti dagli eventi di cui agli articoli 21.2.1.-00.0.0.:
21.2.3. Danni al contenuto ad uso comune (anche se si trova sul fondo assicurato)
Il limite massimo di indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-.
21.2.4. Danni agli apparecchi per l’approvvigionamento di energia elettrica, acqua, gas e di telefonia, di proprietà degli enti eroganti del servizio.
A condizione che sia assicurato un fabbricato e esplicitamente convenuto si considerano coperti:
21.2.5. Tubature all’esterno del fabbricato;
- Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da gelo alle tubature di acqua condotta e alle condutture del gas,
situate all’esterno del fabbricato sul fondo assicurato.
- Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da rottura alle tubature di acqua condotta e alle condutture del gas, a condizione che detti danni non siano riconducibili a corrosione, usura o logorio, situate all’esterno del fabbricato sul fondo assicurato.
Per la garanzia “tubature all’esterno del fabbricato” vale la somma a primo rischio assoluto concordata.
21.2.6. Copertura estesa;
- Spese di ricerca e ripristino di rottura di tubature di acqua condotta e alle condutture del gas all’interno del fabbricato assicurato a causa di corrosione, usura o logorio;
- Rimozione di danni a guarnizioni di tubature di acqua condotta e alle condutture del gas all’interno del fabbricato assicurato;
- Sostituzione della rubinetteria e di dispositivi acquiferi collegati alla tubazione all’interno del fabbricato assicurato se
essa è necessaria in seguito alla riparazione o al ripristino di un tubo rotto;
- Danni da rottura e gelo alla rubinetteria e a dispositivi acquiferi collegati alla tubazione all’interno del fabbricato assicurato.
Per la garanzia “copertura estesa” vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 3.000,-.
21.2.7. Rimozioni di ostruzioni;
Le spese sostenute per rimuovere ostruzioni di tubi di scarico all’interno del fabbricato assicurato. Sono esclusi dall’assicurazione i danni dovuti a ristagno e rigurgito dalla rete fognaria pubblica. Per la garanzia “rimozioni di ostruzioni” vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 3.000,-.
21.2.8. Danni da fuoriuscita di acqua da piscine;
Danni alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua da piscine all’interno del fabbricato oppure sul fondo assicurato.
21.3. Assicurazione eventi atmosferici (se convenuta)
La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia.
Sono coperti i danni alle cose assicurate che si verificano come effetto diretto da:
21.3.1. Tempesta;
21.3.2. Grandine;
21.3.3. Sovraccarico di neve;
21.3.4. Caduta massi/caduta sassi;
21.3.5. Frane in roccia.
Sono altresì coperti i seguenti danni derivanti dagli eventi descritti agli articoli 21.3.1.-00.0.0.:
21.3.6. Danni al contenuto ad uso comune (all’interno dei fabbricati assicurati)
Il limite massimo di indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-.
21.3.7. Danni agli apparecchi per l’approvvigionamento di energia elettrica, acqua, gas e di telefonia, di proprietà degli enti eroganti del servizio.
Se esplicitamente convenuto, sono altresì coperti:
21.3.8. Danni a impianti esterni, ad uso comune, derivanti dai rischi sopra elencati.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata;
21.3.9. Danni alle cose assicurate a causa di acqua piovana o acqua di disgelo a seguito di ostruzione di grondaie o pluviali, anche in assenza di un evento atmosferico assicurato, fino ad EUR 5.000,- a primo rischio assoluto;
21.3.10. Danni a tende da sole installate in modo fisso, derivanti dai rischi sopra elencati.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata, il telo viene risarcito al valore allo stato d’uso.
21.4. Assicurazione vetri e cristalli (se convenuta)
A scelta il limite di indennizzo massimo ammonta ad EUR 2.500,- oppure EUR 5.000,- per ogni singolo elemento di vetro.
Sono possibili le seguenti varianti di copertura:
21.4.1. Copertura base (rottura di vetri e cristalli a causa di eventi atmosferici)
La copertura assicurativa si estende ai danni da rottura di lastre delle seguenti cose assicurate in seguito a tempesta, grandine, sovraccarico di neve, caduta massi/caduta di sassi, frane in roccia:
- Finestre, porte, finestre di tetto, pavimenti e lucernari di fabbricati;
- Verande da giardino e vetrate di protezione antivento incluse le vetrate del tetto;
- Vetrate di limitazione, di terrazze e di balconi;
- Tetti e tettoie in vetro;
21.4.2. Copertura top (rottura di vetri e cristalli indipendentemente dalla causa)
La copertura assicurativa si estende ai danni da rottura di lastre delle seguenti cose assicurate indipendentemente dalla causa:
- Finestre, porte, finestre di tetto, pavimenti e lucernari di fabbricati;
- Verande da giardino e vetrate di protezione antivento incluse le vetrate del tetto;
- Vetrate di limitazione, di terrazze e di balconi;
- Tetti e tettoie in vetro;
21.4.3. Vetrate di parti comuni
L’assicurazione contro la rottura di vetri e cristalli, a seconda della variante di copertura prescelta (copertura base o copertura top), copre solamente vetrate di parti comuni.
In ogni caso sono escluse vetrate in appartamenti, in locali commerciali o aziendali e in locali in locazione.
Se esplicitamente convenuto, sono coperti i danni da rottura a:
21.4.4. Vetrate di piombo, ottone e artistiche;
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.
21.4.5. Vetrate di impianti solari e fotovoltaici fissati al fabbricato assicurato. Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.
21.5. Assicurazione eventi naturali straordinari (se convenuta)
La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 500,- a titolo di franchigia.
Il limite di indennizzo per ogni singolo fabbricato, a scelta, ammonta ad EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,-.
Sono coperti i danni alle cose assicurate che si verificano come effetto diretto da:
21.5.1. Valanghe e onde d’urto provocate da valanghe;
21.5.2. Colate detritiche;
21.5.3. Allagamento, alluvione e inondazione;
21.5.4. Ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie.
Articolo 22 Spese assicurate
22.1. Spese per la diminuzione del danno
Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, salvo che si tratti di interventi operati sconsideratamente.
Nel caso di sottoassicurazione, le spese sono coperte in proporzione del valore assicurato rispetto al valore che la cosa aveva al momento del sinistro.
22.2. Spese accessorie per le garanzie “Incendio”, “Acqua condotta” e “Eventi atmosferici”: Fino alla concorrenza della somma riportata in polizza si considerano assicurate:
22.2.1. Spese di estinzione dell'incendio
Sono spese sostenute per la lotta antincendio.
22.2.2. Spese di spostamento e di protezione
Sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti di fabbricati.
22.2.3. Spese di demolizione e di sgombero
Sono spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
22.2.4. Spese di smaltimento
Sono spese sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
22.3. Spese accessorie per le garanzie “Eventi naturali straordinari” e “Vetri e cristalli” Nel limite dell’indennizzo massimo concordato si considerano assicurate:
22.3.1. Spese di spostamento e di protezione
Sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti dei fabbricati.
22.3.2. Spese di demolizione e di sgombero
Sono spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
22.3.3. Spese di smaltimento
Sono spese sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
22.3.4. Spese per la messa in sicurezza di vetrate danneggiate (senza lavori straordinari)
22.4. Spese di perizia
L’Assicuratore rimborsa al Contraente le spese peritali che questi deve sostenere ai sensi dell’articolo 7 fino alla concorrenza del 10% del rispettivo danno, massimo EUR 5.000,- per periodo assicurativo.
Il rimborso delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all’accertamento del danno ai beni oggetto di quel contratto di assicurazione che copre anche le spese peritali stesse.
22.5. Perdita pigioni per fabbricati abitativi
In caso di fabbricati ad uso abitativo locati o abitati dal Contraente proprietario l’Assicuratore risarcisce la perdita delle pigioni ovvero il valore locativo usuale della zona in questione. La garanzia opera a condizioni che i locali assicurati siano inabitabili a seguito di un sinistro a causa di incendio, acqua condotta o eventi atmosferici indennizzabile a termini di polizza. La garanzia viene prestata al massimo fino a 6 mesi dal momento del sinistro ed è limitata con il danno effettivamente documentato e subito.
Se esplicitamente convenuto si considerano assicurate le seguenti spese:
22.6. Costi maggiori dovuti da obblighi imposti dalle autorità
Per costi maggiori s’intendono i costi che eccedono quelli di ripristino delle condizioni originarie e che il Contraente deve sostenere dopo un sinistro indennizzabile a termini di polizza in forza di disposizioni di legge o obblighi imposti dalle autorità.
L’Assicuratore risarcisce detti costi solamente laddove egli sia tenuto a riconoscere il valore a nuovo e solo se le disposizioni di legge o gli obblighi imposti dalle autorità non siano riconducibili ad una diversa destinazione d’uso.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.
22.7. Costi sostenuti per la perdita di acqua
L’Assicuratore rimborsa le spese per la perdita di acqua che saranno addebitate al cliente da parte di un ente di fornitura di acqua in seguito ad un danno da rottura di tubazioni.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.
Articolo 23
Somme assicurate dopo il sinistro
23.1. La somma assicurata non si riduce con il pagamento di un indennizzo.
23.2. Tale pattuizione non trova applicazione per le somme assicurate a primo rischio assoluto. Le somme assicurate e i relativi limiti massimi d’indennizzo delle voci a primo rischio assoluto si riducono in caso di sinistro con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso dell’importo della prestazione indennitaria, detratte eventuali franchigie e scoperti, senza il relativo rimborso dei premi.
Articolo 24 Esclusioni
24.1. Esclusioni generali; sono esclusi derivanti da:
24.1.1. Eventi bellici di ogni genere;
24.1.2. Guerre civili, rivoluzioni, ribellioni;
24.1.3. tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (articoli 24.1.1. e 24.1.2.);
24.1.4. Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto di meteoriti;
24.1.5. Energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;
24.1.6. Inoltre sono esclusi danni indiretti di qualunque tipo.
24.2. Esclusioni specifiche relative all’assicurazione incendio:
24.2.1. Danni a cose che, per l’uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo;
24.2.2. Xxxxx a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato;
24.2.3. Danni da bruciature (fuoco senza fiamma).
24.3. Esclusioni specifiche relative all’assicurazione acqua condotta:
24.3.1. Danni a impianti destinati esclusivamente al deflusso di acque meteoriche;
24.3.2. Danni a impianti antincendio sprinkler, o dovuti ad essi;
24.3.3. Danni da acque freatiche, allagamento, alluvione, inondazioni, colate detritiche, acque meteoriche e relativo ristagno;
24.3.4. Danni a tubature all’esterno del fabbricato (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 21.2.5.);
24.3.5. Xxxxx rientranti nella copertura estesa ai sensi dell’articolo 21.2.6. (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 21.2.6.);
24.3.6. Rimozioni di ostruzioni (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 21.2.7.);
24.3.7. Danni da fuoriuscita di acqua da piscine (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 21.2.8.).
24.4. Esclusioni specifiche relative all’assicurazione eventi atmosferici:
24.4.1. Danni causati da valanghe o onde d’urto provocate da valanghe, mareggiate, allagamento, alluvione, inondazioni o colate detritiche;
24.4.2. Danni causati da acqua o dal relativo ristagno, come pure da condizioni atmosferiche o ambientali persistenti;
I danni causati all’interno del fabbricato da acque di disgelo o meteoriche sono coperti se l’acqua penetra nei fabbricati a causa di un danneggiamento o una distruzione di elementi strutturali fissi o finestre o porte esterne debitamente chiuse in seguito ad un sinistro;
24.4.3. Danni causati dal movimento di masse di terra o pietrame, se provocato da attività edili o minerarie;
24.4.4. Danni causati da cedimento del terreno;
24.4.5. Compromissione senza effetti sull’utilizzabilità, la funzionalità o la vita utile delle cose;
I danni estetici, che non rappresentano danni materiali in senso stretto (ossia nessuna compromissione dell’utilizzabilità, della funzionalità o della vita utile delle cose), s’intendono assicurati se interessano parti a vista della facciata delle cose danneggiate che è necessario sostituire per motivi estetici.
24.4.6. Danni dovuti al fatto che,
- fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti;
- in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato.
24.4.7. Danni da acque freatiche e danni causati da acqua che penetra attraverso finestre e/o porte aperte, in posizione “drehkipp” e non stagne;
24.4.8. Vetrate e vetrate in materie plastiche di ogni genere, come pure lucernari;
24.4.9. Cose mobili all’esterno ovvero trasportate;
24.4.10. Danni a tende da sole installate in modo fisso (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 21.3.10.).
24.5. Esclusioni specifiche relative all’assicurazione vetri e cristalli
24.5.1. Rivestimenti di facciate in vetro
24.5.2. Mattonelle in vetro
24.5.3. Serre
24.5.4. Danni che consistono semplicemente in un graffio, una scalfittura o una scheggiatura degli spigoli, della superficie del vetro o delle pellicole, pitture, scritte o altri rivestimenti che la ricoprono, anche quelli riflettenti;
24.5.5. Danni a supporti e cornici;
24.5.6. Danni indiretti;
24.5.7. Xxxxx conseguenti a inserimento, estrazione o trasporto di vetri;
24.5.8. Xxxxx conseguenti ad operazioni sui vetri stessi, i loro supporti o cornici. Sono assicurati i danni dovuti a lavori di pulizia;
24.5.9. Vetrate di fabbricati aperti e tettoie;
24.5.10. Vetrate di piombo, ottone e artistiche (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 21.4.4.);
24.5.11. Vetrate di impianti solari e fotovoltaici (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 21.4.5.).
24.6. Esclusioni specifiche relative all’assicurazione eventi naturali straordinari:
24.6.1. Danni da acque freatiche, dovuti esclusivamente all’innalzamento dello specchio dell’acqua freatica, e danni da infiltrazioni, anche se i danni sono stati provocati da un’inondazione, e danni da disgelo;
24.6.2. Danni per masse di neve cadute dai tetti;
24.6.3. Danni da acqua, non riconducibili a uno dei sinistri assicurati;
24.6.4. Danni dovuti al movimento di blocchi di roccia, masse di pietre o terra o a colate detritiche, se tali eventi sono provocati da interramenti o sterramenti, da brillamenti o dallo sfruttamento di sostanze gassose, liquide o solide del sottosuolo;
24.6.5. Danni dovuti al fatto che i fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti;
24.6.6. Danni dovuti al fatto che in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato.
24.7. Esclusioni relative alle spese assicurate:
24.7.1. Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio;
SEZIONE II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINISTRI INERENTI ALLA SEZIONE “ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE SUPPLEMENTARI”
Articolo 25 Valore assicurato
25.1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
25.1.1. Quale valore assicurato può essere pattuito:
- il valore a nuovo
- il valore allo stato d’uso
25.2. Disposizioni generali per il valore assicurato
25.2.1. A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo 25.1.1., il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato nel caso di cose di valore storico o artistico che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
25.3. All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 26 Indennizzo
26.1. Se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’articolo 25,
- in caso di distruzione vengono risarcite le spese necessarie per ricostruire o riacquistare le cose assicurate dello stesso genere con le stesse caratteristiche di qualità che avevano al momento del sinistro,
- in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori a quelle necessarie per la ricostuzione o il riacquisto.
Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore allo stato d’uso della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore allo stato d’uso.
In deroga a quanto sopra si intende convenuto che i fabbricati oggetto di manutenzione e utilizzati hanno un valore allo stato d’uso non inferiore al 40% e quindi in caso di sinistro viene indennizzato l’intero valore a nuovo.
Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, un fabbricato era destinato alla demolizione non è dovuto alcun indennizzo.
26.2. Se è convenuta l’assicurazione del valore allo stato d’uso ai sensi dell’articolo 25,
- in caso di distruzione vengono risarcite le spese necessarie per ricostruire o riacquistare le cose assicurate, decurtate di un importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado del bene
- in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori a quelle necessarie per la ricostuzione o il riacquisto, decurtate di un importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado del bene
Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, un fabbricato era destinato alla demolizione non è dovuto alcun indennizzo.
26.3. Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’articolo 25,
- viene risarcito il prezzo di vendita delle cose assicurate che sarebbe stato realizzabile nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro. In caso di un fabbricato il valore del terreno non viene preso in considerazione.
26.4. Per altri beni mobili
26.4.1. in caso di distruzione viene risarcito il valore di mercato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
26.4.2. in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore di mercato immediatamente prima dello stesso.
26.5. Per le spese assicurate vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
26.6. In ogni caso l'importo dell’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Articolo 27 Ricostruzione in Italia
27.1. Se quale valore assicurato di fabbricati è convenuto il valore a nuovo, in caso di distruzione del fabbricato assicurato la ricostruzione può avvenire anche in un luogo diverso rispetto a quello ove il fabbricato si trovava originariamente, purchè ubicato sul territorio italiano.
27.2. In tal caso la prestazione indennitaria è tuttavia limitata all'importo che sarebbe occorso per la ricostruzione nel luogo originario e di pari entità.
27.3. Restano ferme le ulteriori limitazioni previste dall'articolo 26.
Articolo 28
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo
28.1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
28.1.1. Per i fabbricati
- in caso di distruzione, all’indennizzo del valore allo stato d’uso, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
- in caso di danneggiamento, all’indennizzo del danno a valore allo stato d’uso, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
28.1.2. Per beni mobili
- all’indennizzo del valore allo stato d’uso in caso di distruzione;
- all’indennizzo del danno a valore allo stato d’uso in caso di danneggiamento.
28.1.3. Il rapporto tra danno a valore allo stato d’uso e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore allo stato d’uso e valore a nuovo.
28.1.4. Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
28.2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento ai sensi dell’articolo 28.1. solo quando e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
28.2.1. È appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo;
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
28.2.2. Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità o al medesimo impiego;
28.2.3. La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
Articolo 29 Anticipo sull’indennizzo
29.1. Si intende convenuto che, trascorse due settimane dalla denuncia del danno, può essere richiesto un primo pagamento parziale, pari all’importo minimo da liquidare in base allo stato dei fatti.
29.2. Se in quel momento non si dispone ancora di una perizia, l’Assicuratore individuerà, d’accordo con il perito, un adeguato importo da riconoscere a titolo di acconto.
29.3. Anche nel caso in cui non ci sia assoluta certezza circa l’obbligo in capo all’Assicuratore di erogare la prestazione, si provvederà a concedere un acconto senza pregiudizio e con l’obbligo di restituzione integrale dello stesso in caso di esonero dalla prestazione, a condizione che il Contraente metta a disposizione una garanzia corrispondente.
29.4. Le predette pattuizioni valgono fatto salvo il consenso dei beneficiari del vincolo a pagare l’indennizzo al Contraente.
Articolo 30 Deroga alla proporzionale
30.1. Nel caso in cui la somma assicurata secondo polizza sia inferiore al valore assicurato della cosa al tempo del sinistro (cd. sottoassicurazione), si conviene di derogare alla regola proporzionale di cui dall'articolo 1907 c.c. come segue:
30.1.1. Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa non supera il 20%, l'Assicuratore indennizza l'intero danno patito fino alla concorrenza della somma assicurata.
30.1.2. Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa supera il 20%, l'Assicuratore indennizza il danno in proporzione del rapporto tra somma assicurata maggiorata del 20% e valore della cosa assicurata, fino alla concorrenza della somma assicurata.
Articolo 31
Disposizioni relative all’assicurazione a primo rischio assoluto
31.1. Nel caso in cui, con riguardo a una o più coperture, in polizza sia espressamente pattuita l’assicurazione a primo rischio assoluto, l’Assicuratore si impegna ad indennizzare il danno effettivamente patito fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all’articolo 1907 c.c. e all’articolo 30.
31.2. Si applica quanto previsto dall'articolo 23.2.
32.1. Obbligo di salvataggio
Articolo 32
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All’uopo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1914 c.c.
32.2. Obbligo di denuncia del sinistro
Secondo le disposizioni dell’articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza.
32.3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
32.3.1. Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
32.3.2. Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
32.3.3. Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
32.3.4. Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
32.4. Esonero dall’obbligo di prestazione ai sensi dell’articolo 1915 c.c.
32.4.1. Il Contraente che dolosamente non adempia l’obbligo dell’avviso o del salvataggio o l’accertamento del danno perde il diritto all’indennità.
32.4.2. Se il Contraente omette colposamente di adempiere tali obblighi l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
SEZIONE III: ASSICURAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN SEGUITO A FURTO CON SCASSO
(se convenuta)
Articolo 33
Misure minime di sicurezza
Per l’assicurazione furto con scasso è fatto obbligo al Contraente di predisporre e osservare le seguenti misure minime di sicurezza nel luogo indicato in polizza prima che si verifichi il sinistro:
33.1. In fabbricati stabilmente abitati:
33.1.1. Porte di entrata e di terrazze, finestre e ogni altra apertura dei locali assicurati devono essere chiusi correttamente. Le serrature presenti devono essere azionate. Ciò non vale per finestre, porte di balconi e altre aperture attraverso le quali un ladro può intromettersi solo superando ostacoli aggravanti.
33.2. In fabbricati non stabilmente abitati:
33.2.1. Per i fabbricati non stabilmente abitati si danno per convenute tutte le misure di sicurezza previste per quelli stabilmente abitati.
33.2.2. Tutte le porte esterne (ad eccezione di porte di balconi e terrazzi di fabbricati ad uso abitativo) devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- serratura a cilindro con ferramenta di sicurezza
- in caso di porte a più ante, protezione con blocco chiavistello
- per porte che danno all’esterno, con dispositivi anti-scardinamento
- nel caso di telai in legno, listello antieffrazione
- per parti di porte in vetro, inferriate o vetri antisfondamento
33.2.3. Le finestre ad altezza raggiungibile, le porte di balconi e terrazze e le aperture di altra natura devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- inferriate o serrande a pantografo, ovvero
- serrande avvolgibili/griglie avvolgibili, ovvero
- saracinesche con binari, ovvero
- persiane di finestre e porte con chiavistello interno, ovvero
- persiane di finestre e porte con barra trasversale e lucchetto, ovvero
- vetri antisfondamento
Articolo 34
Xxxxxx e danni assicurati
34.1. La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia.
Qualora le misure minime di sicurezza richieste, ai sensi dell’articolo 33, non fossero state opportunamente adottate, verrà applicato uno scoperto pari al 20%, con una franchigia minima di EUR 500,- per ogni sinistro.
34.2. Sono assicurate:
34.2.1. Le spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti, o di adeguamento dei locali indicati in polizza derivanti da un furto con scasso tentato o consumato o da una rapina.
Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto concordato.
Articolo 35
Somme assicurate dopo il sinistro
35.1. Le somme assicurate e i relativi limiti massimi d’indennizzo delle voci a primo rischio assoluto si riducono in caso di sinistro con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso dell’importo della prestazione indennitaria, detratte eventuali franchigie e scoperti, senza il relativo rimborso dei premi.
Articolo 36 Esclusioni
Non sono assicurati, neanche quali conseguenze inevitabili di un sinistro:
36.1. Danni a elementi strutturali senza che si configuri un furto con scasso o una rapina;
36.2. Danni cagionati da azioni dolose di persone che lavorano per il Contraente e hanno accesso ai locali indicati in polizza, a meno che il furto con scasso non abbia avuto luogo in momenti nei quali detti locali erano a loro inaccessibili ed essi non hanno utilizzato chiavi, né autentiche né false;
36.3. Danni per lucro cessante e danni indiretti;
36.4. Danni indiretti di qualunque tipo e danni diretti derivanti da
36.4.1. Eventi bellici di ogni genere;
36.4.2. Disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
36.4.3. Tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (articoli 36.4.1. e 36.4.2.);
36.5. Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto di meteoriti;
36.6. Energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
SEZIONE IV: DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINISTRI INERENTI ALLA SEZIONE “ASSICURAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN SEGUITO A FURTO CON SCASSO”
Articolo 37
Disposizioni relative all’assicurazione a primo rischio assoluto
37.1. Si considera pattuita l'assicurazione a primo rischio assoluto. Perciò l'Assicuratore si impegna ad indennizzare il danno effettivamente patito fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 c.c.
37.2. Si applica quanto previsto dall'articolo 35.
Articolo 38
Obblighi del Contraente prima del sinistro
38.1. Se tutte le persone si allontanano dai locali indicati in polizza, anche se per breve tempo, il Contraente deve,
38.1.1. tenere sempre debitamente chiuse le porte, le finestre e tutte le altre aperture dei locali in questione, chiudendo anche le serrature presenti; Ciò non vale per finestre, porte di balconi e altre aperture attraverso le quali un ladro può intromettersi solo superando ostacoli aggravanti.
38.1.2. utilizzare compiutamente tutte le misure di sicurezza convenute.
38.2. I predetti obblighi sono da intendersi come prescrizioni di sicurezza. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore.
38.3. In riferimento al rispetto degli obblighi non trova applicazione l’articolo 8.3. (colpa grave).
39.1. Obbligo di salvataggio
Articolo 39
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All’uopo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1914 c.c.
39.2. Obbligo di denuncia del sinistro
39.2.1. Secondo le disposizioni dell’articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza.
39.2.2. Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’autorità competente in materia di sicurezza. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose sottratte.
39.3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
39.3.1. Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
39.3.2. Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
39.3.3. Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
39.3.4. Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
39.4. Esonero dall’obbligo di prestazione ai sensi dell’articolo 1915 c.c.
39.4.1. Il Contraente che dolosamente non adempia l’obbligo dell’avviso o del salvataggio o l’accertamento del danno perde il diritto all’indennità.
39.4.2. Se il Contraente omette colposamente di adempiere tali obblighi l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
39.5. In riferimento al rispetto degli obblighi non trova applicazione l’articolo 8.3. (colpa grave).
SEZIONE V: ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ DI FABBRICATI E TERRENI
(se convenuta)
Articolo 40
Sinistro e copertura assicurativa
40.1. Sinistro
Per sinistro s’intende un evento dannoso che deriva dal rischio assicurato che comporta o potrebbe comportare obblighi risarcitori in capo al Contraente.
40.2. Sinistro in serie
Più eventi dannosi dovuti alla medesima causa sono considerati un unico sinistro. Inoltre, s’intendono come un unico sinistro eventi dannosi dovuti a cause analoghe in connessione temporale, se tra dette cause vi è un nesso giuridico, economico o tecnico.
40.3. Copertura assicurativa
Nel caso di sinistro l’Assicuratore si assume, nei limiti e nelle modalità previste dalle specifiche garanzie
40.3.1. l'adempimento di quanto il Contraente sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ("obblighi risarcitori") per danni cagionati a terzi:
- per morte o lesioni fisiche ("danni a persone")
- per danneggiamenti a cose ("danni a cose")
Si intendono compresi anche i danni indiretti (ad es. da interruzione o sospensione di attività, da mancato guadagno) conseguenti a danni a persone o a cose risarcibili a termini di polizza
40.3.2. le spese per l’accertamento e la difesa da obblighi risarcitori pretesi da terzi con riferimento all’articolo 1917 c.c.
Articolo 41
Xxxxxx e danni assicurati
Sono assicurati gli obblighi risarcitori del Contraente e di tutti eventuali ulteriori proprietari di fabbricati e terreni, ai sensi dell'articolo 40, per
41.1. la proprietà e la conduzione di fabbricati abitativi, parti di fabbricati abitativi e locali nonché i terreni e attrezzature ad essi pertinenti.
La copertura assicurativa è operante anche se fondi, fabbricati o locali insistenti sui fondi pertinenti al fabbricato assicurato sono interamente o parzialmente locati o affittati, oppure adibiti altrimenti ad uso di terzi.
41.2. l’esecuzione di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, costruzione e ristrutturazione di fabbricati e di terreni di cui all’articolo 41.1., ivi inclusi i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 81/2008.
41.2.1. Tale garanzia è prestata per il Contraente anche in qualità di committente, a condizione che il Contraente abbia designato il responsabile dei lavori e, ove dalla normativa vigente, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
41.2.2. Per gli obblighi riasrcitori relativi ad infortuni sul lavoro si applicano le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 41.3. R.C.O.
41.2.3. La copertura opera per lavori il cui costo complessivo (inclusa IVA) non superi l’importo di 400.000 Euro.
41.3. l’impiego di addetti ai servizi pertinenti al fabbricato assicurato nell’esercizio delle proprie mansioni per conto del Contraente.
L’assicurazione si obbliga a tenere indenne il Contraente, purché questi sia in regola al momento del sinistro con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e di mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) in qualità di civilmente responsabile:
41.3.1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso dell'INAIL e/o dell'INPS per tutti gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro addetti all'attività assicurata (in breve: regresso)
41.3.2. ai sensi del codice civile per danni non rientranti nei casi di cui al precedente articolo 41.3.1. subiti dai prestatori di lavoro addetti (in breve: danno differenziale)
41.3.3. inoltre, per infortuni subiti da categorie di soggetti non tutelati dalle ipotesi di legge qui sopra indicate, qualora dalla prestazione sia loro derivata morte o lesioni che superano un grado di invalidità permanente del 6% (in breve: danni gravi).
41.3.4. Categorie dei soggetti con indicazione delle coperture operanti:
Le singole coperture di cui agli articoli 41.3.1.-41.3.3. operano nei limiti di quanto indicato nella seguente tabella:
Tutti i lavoratori dipendenti del Contraente | - Regresso ai sensi dell’articolo 41.3.1. - Danni differenziali ai sensi dell’articolo 41.3.2. |
I lavoratori occasionali ex articolo 48 D.lgs 81/2015 | - Regresso ai sensi dell’articolo 41.3.1. - Danni differenziali ai sensi dell’articolo 41.3.2. |
I lavoratori parasubordinati | - Regresso ai sensi dell’articolo 41.3.1. |
- Danni differenziali ai sensi dell’articolo 41.3.2. | |
I soggetti che prestano la propria opera manuale a titolo meramente occasionale e di cortesia, senza percepire alcun compenso | - Regresso ai sensi dell’articolo 41.3.1. - Danni gravi ai sensi dell’articolo 41.3.3. |
41.3.5. Dall'assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali
41.3.6. In deroga all`articolo 42 la garanzia assicurativa è valida in Europa in senso geografico.
41.4. danni a cose in seguito a danni da inquinamento nell’ambito della sfera di rischio privata fino ad un importo massimo di EUR 75.000,- nell’ambito del massimale globale.
41.5. danni derivanti dalla detenzione e dall’uso di veicoli a motore – senza obbligo di targa – per la cura e manutenzione dei terreni e fabbricati del rischio assicurato.
Non trova applicazione l’articolo 45.4.3.
41.6. danni da incendio (ricorso terzi)
L’Assicuratore garantisce l’operatività della copertura nel caso in cui al Contraente siano avanzate pretese risarcitorie per danni dovuti a un incendio o ad una esplosione.
41.7. Sono parimenti assicurati gli obblighi risarcitori di persone che agiscono per il Contraente, non a titolo professionale.
Se esplicitamente convenuto si considera assicurata la seguente garanzia:
41.8. Obblighi risarcitori derivanti dalla conduzione delle singole unità abitative
L’assicurazione comprende gli obblighi risarcitori in capo ai condomini e/o locatari e ai loro parenti conviventi in qulità di detentori delle singole unità abitative, derivanti dai rischi della vita privata, con l’eccezione di qualsiasi attività commerciale, professionale o aziendale o comunque remunerata.
41.8.1. La copertura assicurativa è limitata alla conduzione delle singole untià abitative e sarà prestata in via sussidiaria rispetto ad altre assicurazioni di responsabilità civile in essere.
41.8.2. I singoli condomini e/o locatari sono considerati terzi tra di loro.
Articolo 42 Validità territoriale
42.1. L’assicurazione è valida sul territorio della Repubblica Italiana.
Articolo 43 Validità temporale
43.1. L’assicurazione è operante per sinistri occorsi nel periodo di validità della copertura assicurativa (con riferimento alle disposizioni dell’articolo 4).
43.2. I sinistri occorsi nel periodo di validità della copertura assicurativa la cui causa, tuttavia, precede la stipulazione del contratto, sono assicurati solo se il Contraente o l’Assicurato non era a conoscenza della causa che ha cagionato il sinistro fino alla stipulazione del contratto predetto.
43.3. Nel caso di danno alle persone, se sussistono dubbi circa il verificarsi di un evento assicurato, questo s’intende occorso con il primo accertamento medico verificabile di danno alla salute.
Articolo 44 Massimali e risarcimenti
44.1. Salvo quanto previsto dall'articolo 44.3.3., il massimale rappresenta la massima esposizione dell’Assicuratore per un sinistro ai sensi dell’articolo 40.1., anche nel caso in cui la copertura assicurativa operi per più persone tenute a risarcire il danno.
Qualora sia stato concordato un massimale globale, questo vale congiuntamente per danni alle persone e danni a cose.
44.2. Nel caso di più sinistri verificatisi nel corso di un periodo assicurativo, la copertura è offerta fino ad un importo massimo costituito da un multiplo del massimale di riferimento, come di seguito indicato:
44.2.1. Qualora sia stato convenuto un massimale da EUR 1.500.000,- fino ad EUR 3.000.000,- massimo il triplo del massimale di riferimento.
44.2.2. Qualora sia stato convenuto un massimale da EUR 4.000.000,- fino ad EUR 5.000.000,- massimo il doppio del massimale di riferimento.
44.2.3. Qualora sia stato convenuto un massimale superiore ad EUR 5.000.000,- massimo il massimale di riferimento.
44.3. Spese
44.3.1. L’assicurazione copre, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 1917 c.c., le spese giudiziali e stragiudiziali, richieste dalle circostanze, di accertamento e difesa da un obbligo risarcitorio preteso da un terzo, anche nel caso in cui la pretesa si riveli ingiustificata.
44.3.2. Inoltre, l’assicurazione copre le spese della difesa condotta su indicazione dell’Assicuratore in un procedimento di carattere penale o disciplinare da cui può derivare un obbligo risarcitorio.
44.3.3. Ai sensi dell'articolo 1917 c.c. le spese di cui agli articoli 44.3.1. e 44.3.2. sono coperte anche oltre il massimale, per un importo pari ad un quarto del massimale. Tuttavia, nel caso in cui il risarcimento dovuto al terzo superi il massimale, le spese vengono ripartite tra Contraente ed Assicuratore in proporzione del relativo interesse.
44.3.4. Qualora l’Assicuratore veda fallire la propria richiesta di ottemperare a un obbligo risarcitorio tramite riconoscimento, soddisfazione o transazione a causa dell’opposizione del Contraente e dichiari a mezzo raccomandata di tenere a disposizione la sua quota contrattualmente dovuta a titolo di indennizzo e spese per la soddisfazione del danneggiato, l’Assicuratore non deve rispondere delle maggiori spese occorrenti dalla dichiarazione predetta in relazione alla questione principale, agli interessi e alle spese.
Articolo 45 Esclusioni
Non sono assicurati:
45.1. le pretese che, in base ad un contratto o ad un accordo particolare superano l’entità dell’obbligo di risarcimento stabilito per legge.
45.2. l’adempimento di contratti e la prestazione d’indennizzo che sostituisce l’adempimento.
45.3. obblighi di risarcimento derivanti da danni legati direttamente o indirettamente alle conseguenze dell’energia atomica.
45.4. obblighi di risarcimento derivanti da danni causati dal Contraente
45.4.1. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
45.4.2. derivanti dalla detenzione e circolazione di natanti, aeromobili e apparecchi aerei;
45.4.3. da veicoli speciali a motore quali motoslitte, veicoli battipista, moto d'acqua e simili.
45.5. Danni causati
45.5.1. al Contraente stesso;
45.5.2. ai condomini assicurati in proporzione della loro quota di proprietà.
45.6. Obblighi di risarcimento per danni a
45.6.1. cose che il Contraente ha preso in comodato, in locazione, in leasing o in affitto;
45.6.2. cose che il Contraente ha preso in custodia, laddove ciò deve intendersi anche come obbligo accessorio (p. es. consegna di una cosa per riparazione e/o servizio assistenza);
45.6.3. beni mobili cagionati da o in seguito al loro utilizzo, trasporto, lavorazione o altra attività presso o con i rispettivi beni;
45.6.4. parti di beni immobili che sono oggetto diretto di lavorazione, di uso o di altra attività.
45.7. Obblighi di risarcimento per danni a beni cagionati da emissioni graduali o azione graduale di temperatura, gas, vapori, liquidi, umidità o precipitazioni non atmosferiche (quali fumo, fuliggine, polvere ecc.).
Articolo 46 Obblighi
46.1. Obbligo di salvataggio
Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All’uopo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1914 c.c.
46.2. Obbligo di denuncia del sinistro
46.2.1. Secondo le disposizioni dell’articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza.
46.2.2. Sinistri riconducibili allo smarrimento di cose devono essere denunciati senza indugio all’autorità competente in materia di sicurezza.
46.2.3. Nella denuncia di sinistro in particolare devono essere indicati:
- la descrizione del sinistro;
- la richiesta di danni intimata dal danneggiato o da un suo legale;
- l'eventuale notifica di atti giudiziari;
- ogni altra informazione o documentazione relativa al sinistro o comunque utile alla sua gestione.
46.3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
46.3.1. Il Contraente deve collaborare attivamente e diligentemente con l’Assicuratore nel corso dell’accertamento e della liquidazione del danno o del rigetto dello stesso.
46.3.2. Il Contraente deve rilasciare procura all’avvocato nominato dall’Assicuratore (difensore, consulente), dargli tutte le informazioni che gli sono necessarie e affidargli la conduzione del processo.
L’Assicuratore non rimborsa le spese sostenute dal Contraente per i legali o periti che non siano da essa designati.
46.3.3. Qualora il Contraente non possa ricevere tempestivamente le istruzioni dell’Assicuratore, deve provvedere autonomamente entro il termine prescritto a tutte le azioni processuali necessarie (di diritto civile, penale e amministrativo).
46.3.4. Senza il previo consenso dell'Assicuratore il Contraente non può riconoscere o comporre, in tutto o in parte, obblighi risarcitori.
46.4. Esonero dall’obbligo di prestazione ai sensi dell’articolo 1915 c.c.
46.4.1. Il Contraente che dolosamente non adempia l’obbligo dell’avviso o del salvataggio o l’accertamento del danno perde il diritto all’indennità.
46.4.2. Se il Contraente omette colposamente di adempiere tali obblighi l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ALLEGATO:
Riassunto garanzie CondominioSicuro 1821
SEZIONE I: Assicurazione incendio e garanzie supplementari
Le garanzie elencate qui di seguito valgono solamente se sono stati concordati i relativi rami con le rispettive somme assicurate e forme di copertura per il rischio richiamato in polizza.
I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti espressi in percentuale valgono per ogni singolo sinistro.
Per le posizioni a primo rischio assoluto vale l’indennizzo massimo concordato, per ogni singolo sinistro e per il periodo assicurativo. Si rinvia inoltre all’articolo 23.
Articolo | Garanzia | Operatività | Franchigia per sinistro | Indennizzo massimo |
21.1.1. | Incendio | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata concordata |
21.1.2. | Fulmine | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata concordata |
21.1.3. | Esplosione | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata concordata |
21.1.4. | Caduta e urto di aereomobili con o senza pilota | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata concordata |
21.1.5. | Implosione | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata concordata |
21.1.6. | Caduta di ascensori e montacarichi | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata concordata |
21.1.7. | Fenomeni elettrici ed elettronici | Sempre operante nell’assicurazione incendio Estensione con sovrappremio nell’assicurazione incendio | EUR 150,- | EUR 10.000,- a primo rischio assoluto Dietro sovrappremio possono essere scelte le seguenti somme di indennizzo massimo a primo rischio assoluto: EUR 15.000,- EUR 20.000,- EUR 25.000,- EUR 30.000,- |
21.1.8. | Eventi sociopolitici | Sempre operante nell’assicurazione incendio | EUR 150,- | Somma assicurata concordata |
21.1.9. | Incendio del camino e danni subiti da impianti di essiccazione e da altri impianti di riscaldamento | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata concordata |
21.1.10. | Onda sonica | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata concordata |
21.1.11. | Fuoriuscita di fumo, gas e vapori da un impianto di riscaldamento | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata concordata |
21.1.12. | Veicoli stradali ignoti | Sempre operante nell’assicurazione incendio | EUR 150,- | Indenizzo massimo EUR 10.000,- |
21.1.13. | Scoppio | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata concordata |
21.1.14. | Danni a terreni e colture sul fondo assicurato | Sempre operante nell’assicurazione incendio | EUR 150,- | EUR 10.000,- a primo rischio assoluto |
21.1.15. | Danni al contenuto ad uso comune | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Indennizzo massimo EUR 10.000,- |
21.1.16. | Danni agli apparecchi per l’approvvigionamento di energia elettrica, acqua, gas e di telefonia, di proprietà degli enti eroganti del servizio | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata concordata |
21.1.17. | Danni a impianti esterni ad uso comune | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione incendio | - | Somma a primo rischio assoluto concordata |
21.1.18. | Ricorso terzi | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione incendio | - | Indennizzo massimo concordata |
21.2.1. | Fuoriuscita di acqua condotta | Sempre operante nell’assicurazione acqua condotta | EUR 150,- | Somma assicurata concordata |
21.2.2 | Tubature all’interno del fabbricato (Spese di ricerca e ripristino per danni da gelo e rottura alle tubature – esclusa corrosione) | Sempre operante nell’assicurazione acqua condotta Estensione con sovrappremio nell’assicurazione acqua condotta | EUR 150,- | EUR 3.000,- a primo rischio assoluto Dietro sovrappremio possono essere scelte le seguenti somme di indennizzo massimo a primo rischio assoluto: EUR 5.000,- EUR 10.000,- EUR 15.000,- |
21.2.3. | Danni al contenuto ad uso comune | Sempre operante nell’assicurazione acqua condotta | EUR 150,- | Indennizzo massimo EUR 10.000,- |
21.2.4. | Danni agli apparecchi per l’approvvigionamento di energia elettrica, acqua, gas e di telefonia, di proprietà degli enti eroganti del servizio | Sempre operante nell’assicurazione acqua condotta | EUR 150,- | Somma assicurata concordata |
21.2.5. | Tubature all’esterno del fabbricato sul fondo assicurato (Spese di ricerca e ripristino per danni da gelo e rottura alle tubature – esclusa corrosione) | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione acqua condotta | EUR 150,- | Possono essere scelte le seguenti somme di indennizzo massimo a primo rischio assoluto: EUR 3.000,- EUR 5.000,- EUR 10.000,- EUR 15.000,- |
21.2.6. | Copertura estesa acqua condotta: - Spese di ricerca e ripristino in caso di corrosione, degrado d’uso o usura alle tubature all’interno del fabbricato - Rimozione di danni a guarnizioni di tubature all’interno del fabbricato - Sostituzione della rubinetteria e di dispositivi acquiferi collegati, in seguito alla riparazione o al ripristino di un tubo rotto – all’interno del fabbricato - Danni da rottura o gelo alla rubinetteria e dispositivi acquiferi collegati all’interno del fabbricato | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione acqua condotta | EUR 150,- | EUR 3.000,- a primo rischio assoluto |
21.2.7. | Rimozione di ostruzioni a tubi di scarico all’interno del fabbricato | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione acqua condotta | EUR 150,- | EUR 3.000,- a primo rischio assoluto |
21.2.8. | Fuoriuscita di acqua da piscine | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione acqua condotta | EUR 150,- | Somma assicurata concordata |
21.3.1. | Tempesta | Sempre operante nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Somma assicurata concordata |
21.3.2. | Grandine | Sempre operante nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Somma assicurata concordata |
21.3.3. | Sovraccarico di neve | Sempre operante nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Somma assicurata concordata |
21.3.4. | Caduta massi/caduta sassi | Sempre operante nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Somma assicurata concordata |
21.3.5. | Frane in roccia | Sempre operante nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Somma assicurata concordata |
21.3.6. | Danni al contenuto ad uso comune | Sempre operante nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Indennizzo massimo EUR 10.000,- |
21.3.7. | Danni agli apparecchi per l’approvvigionamento di energia elettrica, acqua, gas e di telefonia, di proprietà degli enti eroganti del servizio | Sempre operante nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Somma assicurata concordata |
21.3.8. | Danni a impianti esterni ad uso comune | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Somma a primo rischio assoluto concordata |
21.3.9. | Danni a causa di acqua piovana/disgelo a seguito di ostruzione di grondaie o pluviali | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | EUR 5.000,- a primo rischio assoluto |
21.3.10. | Danni a tende da sole installate in modo fisso | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Somma a primo rischio assoluto concordata |
21.4.1. 21.4.2. | A scelta: Rottura vetri cristalli a causa di tempesta, grandine, sovraccarico di neve, caduta massi/caduta sassi, frane in roccia (copertura base) oppure Rottura vetri e cirstalli indipendentemente dalla causa (copertura top) | Sempre operante nell’assicurazione vetri e cristalli | - | A scelta EUR 2.500,- oppure EUR 5.000,- per singolo elemento di vetro assicurato |
21.4.3. | Vetrate in locali ad uso comune | Sempre operante nell’assicurazione vetri e cristalli | - | A scelta EUR 2.500,- oppure EUR 5.000,- per singolo elemento di vetro assicurato |
21.4.4. | Vetrate di piombo, ottone e artistiche | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione vetri e cristalli | - | Somma a primo rischio assoluto concordata |
21.4.5. | Vetrate di impianti solari e fotovoltaici fissati al fabbricato assicurato | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione vetri e cristalli | - | Somma a primo rischio assoluto concordata |
21.5.1. | Valanghe e onde d’urto da valanghe | Sempre operante nell’assicurazione eventi naturali straordinari | EUR 500,- | A scelta EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,- |
21.5.2. | Colate detritiche | Sempre operante nell’assicurazione eventi naturali straordinari | EUR 500,- | A scelta EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,- |
21.5.3. | Allagamento, alluvione e inondazione | Sempre operante nell’assicurazione eventi naturali straordinari | EUR 500,- | A scelta EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,- |
21.5.4. | Ristagno nei canali | Sempre operante nell’assicurazione eventi naturali straordinari | EUR 500,- | A scelta EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,- |
22.1. | Spese per la diminuzione del danno | Sempre operante | - | - |
22.2. 22.3. | Spese accessorie | Sempre operante | - | Somma assicurata concordata Nel limite dell’indennizzo |
22.4. | Spese di perizia | Sempre operante | - | 10% del danno, massimo EUR 5.000,- |
22.5. | Perdita pigioni per fabbricati abitativi | Sempre operante | - | 6 mesi |
22.6. | Costi maggiori da obblighi imposti dalle autorità | Estensione con sovrappremio | - | Somma a primo rischio assoluto concordata |
22.7. | Costi sostenuti per la perdita di acqua | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione acqua condotta | - | Somma a primo rischio assoluto concordata |
SEZIONE III: Assicurazione furto con scasso
La garanzia elencata qui di seguito vale solamente se è stato concordato il relativo ramo con le rispettive somme assicurate e forme di copertura per il rischio richiamato in polizza.
I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti espressi in percentuale valgono per ogni singolo sinistro.
Per le posizioni a primo rischio assoluto vale l’indennizzo massimo concordato, per ogni singolo sinistro e per il periodo assicurativo. Si rinvia inoltre all’articolo 35.
In ogni sinistro gli indennizzi relativi alle garanzie elencate qui di seguito vengono decurtati della franchigia di EUR 150,-. Qualora non dovessero essere completamente presenti le misure di sicurezza richieste ai sensi dell’articolo 33 in caso di danni da furto con scasso verrà applicato uno scoperto pari al 20%, con una una franchigia minima di EUR 500,- per ogni sinistro
Articolo | Garanzia | Operatività | Indennizzo massimo |
34. | Le spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti | Sempre operante | Possono essere scelte le seguenti somme di indennizzo massimo a primo rischio assoluto: EUR 5.000,- EUR 10.000,- EUR 15.000,- |
SEZIONE V: Assicurazione di responsabilità civile per la proprietà di fabbricati e terreni
Le garanzie elencate qui di seguito valgono solamente se è stato concordato il relativo ramo con i rispettivi massimali per il rischio richiamato in polizza.
I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti espressi in percentuale valgono per ogni singolo sinistro.
Se nella tabella non è indicato un limite massimo di risarcimento vale il massimale globale riportato in polizza insieme per danni a cose, danni a persone e danni patrimoniali riconducibili a un danno a cose o a persone.
Si rinvia in particolare all’articolo 44 “Massimali e riscarcimenti”.
Articolo | Garanzia | Operatività | Franchigia per sinistro | Indennizzo massimo |
41.1. | Proprietà e conduzione di fabbricati abitativi, parti di fabbricati abitativi, locali nonché i terreni e attrezzature ad essi pertinenti | Sempre operante | - | Massimale globale |
41.2. | Lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, costruzione e ristrutturazione e RC del committente | Sempre operante | - | Massimale globale |
41.3. | Obblighi di risarcimento dall’impiego di addetti ai servizi pertinenti al fabbricato assicurato (R.C.O.) | Sempre operante | - | Massimale globale |
41.4. | Danni da inquinamento | Sempre operante | - | EUR 75.000,- nell’ambito del massimale globale |
41.5. | Danni derivanti dalla detenzione e dall’uso di veicoli a motore – senza obbligo di targa – per la cura e manutenzione dei terreni e fabbricati assicurati | Sempre operante | - | Massimale globale |
41.6. | Ricorso terzi | Sempre operante | - | Massimale globale |
41.7. | Obblighi risarcitori di persone che agiscono per il Contraente (non a titolo professionale) | Sempre operante | - | Massimale globale |
41.8. | Obblighi risarcitori derivanti dalla conduzione delle singole unità abitative | Estensione con sovrappremio | - | Massimale globale |
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