Procedure in materia di licenze di esportazione1 Clausole campione

Procedure in materia di licenze di esportazione1. 1. Ciascuna parte, nell'ambito delle proprie competenze2, garantisce la trasparenza per quanto riguarda le procedure in materia di licenze di esportazione e pubblica ogni nuova procedura in materia di licenze di esportazione o qualsiasi modifica apportata a una procedura esistente in materia di licenze di esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza. Tale pubblicazione è effettuata, ove possibile, al più tardi 30 giorni prima dell'entrata in vigore di una nuova procedura in materia di licenze di esportazione o di qualsiasi modifica di una procedura esistente in materia di licenze di esportazione e, in ogni caso, non oltre la data in cui tale procedura o modifica prende effetto. 2. La pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione comprende le seguenti informazioni: a) il testo delle procedure in materia di licenze di esportazione o di eventuali modifiche delle stesse; b) le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione; 1 Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di esportazione o impedisce a una parte di adempiere i propri obblighi o impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni. 2 Per quanto riguarda la Repubblica del Kirghizistan, il presente articolo si applica unicamente in relazione alle misure applicate unilateralmente dalla Repubblica del Kirghizistan in conformità delle disposizioni legislative e normative vigenti nel suo territorio. c) per ciascuna procedura, una descrizione del processo di presentazione della domanda di licenza di esportazione e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza di esportazione, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l'esercizio dell'attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte; d) il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione; e) l'organo o gli organi amministrativi cui presentare la domanda o altri documenti pertinenti; f) una descrizione di qualsiasi misura o misure che la procedura in materia di ...

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  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.