Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto. Per ciascun candidato l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti dall’articolo 2. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a dare comunicazione all’interessato. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. L’ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. L’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in Allegato 6, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda; inoltre, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità.
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Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 8 del D.Lgs. 6 marzo 2017, decreto legislativo n. 4077 del 2002, dall’ente che realizza il progetto prescelto. Per ciascun candidato l’ente L’ente cui è rivolta la domanda ne verifica in capo a ciascun candidato la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del candidato previsti dall’articolo 2presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. L’ente dovrà inoltre verificare, a pena di esclusione, che: • la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro i termini prescritti dall’art. 4 del presente bando; • alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede è data comunicazione all’interessato a dare comunicazione all’interessatocura dell’ente. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. L’ente deve dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. L’ente Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in “Allegato 64”, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema a 36/60 come indicato nella scheda di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) valutazione sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; prescelto. Le procedure selettive sono effettuate in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titolilingua italiana. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i I candidati assenti al colloquiosi attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, progetto in ordine decrescente di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai nell’ambito dei posti disponibili. Le graduatorie devono tenere , tenendo conto della sede indicata dal candidato dai candidati nella domanda; inoltre, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di postiposti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità.
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Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. dell’art 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto. Per ciascun candidato l’ente L’ente cui è rivolta la domanda ne verifica in capo a ciascun candidato la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. Il candidato previsti dall’articolo 2. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a dare comunicazione all’interessato. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 deve presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date previste dal relativo all’informativa “Privacy” ai sensi calendario pubblicato sulla HOME PAGE del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioniufficiale dell’ente. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italianaDelle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente. L’ente deve dovrà verificare che la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro i termini, secondo le modalità prescritte dall’art. 4, del presente bando e che alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità. L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. L’ente Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto l’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in “Allegato 64”, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) , come indicato nella scheda di valutazione sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana. L’ente è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile nazionale” posta sulla HOME PAGE, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, progetto in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai nell’ambito dei posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto , in considerazione della sede indicata dal candidato dai candidati nella domanda; inoltre, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di postiposti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità.
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Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 8 del D.Lgs. 6 marzo 2017, decreto legislativo n. 4077 del 2002, dall’ente che realizza il progetto prescelto. Per ciascun candidato l’ente L’ente cui è rivolta la domanda ne verifica in capo a ciascun candidato la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del candidato previsti dall’articolo 2presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. L’ente dovrà inoltre verificare che: • la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro i termini prescritti dall’art. 4 del presente bando; • alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di identità; è invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede è data comunicazione all’interessato a dare comunicazione all’interessatocura dell’ente. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. L’ente deve dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. L’ente Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in “Allegato 64”, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. I candidati che abbiano ottenuto in fase nella scheda di colloquio valutazione un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) 36/60 sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; prescelto. Le procedure selettive sono effettuate in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titolilingua italiana. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i I candidati assenti al colloquiosi attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, progetto in ordine decrescente di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai nell’ambito dei posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda; inoltre, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di postiposti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità.
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Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto. Per ciascun candidato l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 5 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti dall’articolo 23. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a dare comunicazione all’interessato. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. L’ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. L’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in Allegato 6, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda; inoltre, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMIFAMI e a i volontari con minori opportunità. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità.
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Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto. Per ciascun candidato l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti dall’articolo 2. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a dare comunicazione all’interessato. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. L’ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. L’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in Allegato 6, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda; inoltre, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità.
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Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 8 del D.Lgs. 6 marzo 2017, decreto legislativo n. 4077 del 2002, dall’ente che realizza il progetto presceltoprogetto. Per ciascun candidato l’ente L’ente cui è rivolta la domanda ne verifica in capo a ciascun candidato la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del candidato previsti dall’articolo 2presente bando, ad esclusione dei requisiti di occupazione, istruzione e formazione dichiarati dai candidati sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione della domanda (All.2). L’ente dovrà inoltre verificare che: al precedente articolo 4; ssa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità; dall’interessato e dalla presa in carico da parte del CPI e/o Servizio competente. Sono causa di esclusione dalla selezione, oltre la mancanza di uno dei requisiti di cui all’art.3: E’ sanabile da parte dell’ente destinatario della domanda il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a dare è data comunicazione all’interessato. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, CPI e/o Servizio competente a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa proceduracura dell’ente. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. L’ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. L’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in Allegato 6, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. I candidati che abbiano ottenuto in fase devono presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date previste dal relativo calendario pubblicato sulla Home Page del sito ufficiale dell’ente. La pubblicazione del calendario ha valore di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per notifica della convocazione e i candidati assenti che, pur avendo inoltrato domanda, non si presentano al colloquio. L’entecolloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda; inoltre, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato sono esclusi dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e selezione per non selezionati per mancanza di posti. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalitàaver completato la relativa procedura.
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Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato. Per ciascun candidato l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza Le Commissioni sottopongono Comune di PORTO CESAREO - Cod. Amm. c_m263 - Prot. n. 0035310 del 21/12/2021 13:48 - ARRIVO inoltre i candidati ad un colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede il momento del colloquio. Le procedure di selezione devono rispettare, tra gli altri, i principi di trasparenza e pubblicità, con l’obbligo, tra l’altro, di verbalizzazione delle attività di valutazione. I criteri di attribuzione dei punteggi ai sensi di titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dall’articolo 4 edal sistema di selezione accreditato dall’ente, quindimentre le modalità di conduzione del colloquio, procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti dall’articolo 2. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a dare comunicazione all’interessato. L’ente accertase non già previste dal suddetto sistema, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa proceduradevono essere predeterminate dalle Commissioni. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. A fronte di un numero particolarmente elevato di candidati, in via eccezionale, l’ente potrà procedere alla valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari dopo lo svolgimento della prova orale, con l’obiettivo di ridurre i tempi di selezione e consentire un avvio in servizio più tempestivo degli operatori volontari, in analogia a quanto previsto per i concorsi dei dipendenti pubblici ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera b), n. 6, della legge n. 56 del 2019. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le condizioni di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line, in deroga a quanto stabilito dai sistemi accreditati. Nel caso in cui la modalità on-line, a causa dell’impossibilità di realizzare determinati tipi di prove nel corso del colloquio, non consentisse di attribuire i punteggi secondo il sistema accreditato, l’ente potrà procedere in deroga a quanto previsto, informando preventivamente i candidati sulle eventuali modifiche nell’attribuzione dei punteggi. È cura dell’ente assicurare, anche nel caso di utilizzo di modalità on-line, il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo desideri, e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del candidato al colloquio on-line deve essere verificata attraverso l’esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema. Se un candidato non avesse la possibilità di svolgere il colloquio on-line, l’ente dovrà adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova. L’ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “Servizio civile” sulla home Comune di PORTO CESAREO - Cod. Amm. c_m263 - Prot. n. 0035310 del 21/12/2021 13:48 - ARRIVO L’ente valuta valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati, a meno dei casi eccezionali sopra richiamati dei quali verrà data comunque comunicazione ai candidati. Per i titoli presentati e, nel caso utilizzi di studio conseguiti all’estero sarà cura del candidato ottenerne l’equipollenza. Successivamente sottopone a colloquio i criteri di cui al citato decreto, candidati e compila per ogni candidatoognuno, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in Allegato 6, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia eventualmente prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda; inoltre. Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI. A sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato più giovane maggiore di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191età. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato i candidati non idonei a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che ne dà contestuale comunicazione non si sono presentati al Dipartimentocolloquio. Alla graduatoria è deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, pubblicità sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con internet; in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla graduatoria l’ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli Comune di PORTO CESAREO - Cod. Amm. c_m263 - Prot. n. 0035310 del 21/12/2021 13:48 - ARRIVO operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell’ente di tutte le operazioni necessarie.
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Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 8 del D.Lgs. 6 marzo 2017, decreto legislativo n. 4077 del 2002, dall’ente che realizza il progetto prescelto. Per ciascun candidato l’ente L’ente cui è rivolta la domanda ne verifica in capo a ciascun candidato la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del candidato previsti dall’articolo 2presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. L’ente dovrà inoltre verificare, a pena di esclusione, che: la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro i termini prescritti dall’art. 4 del presente bando; alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede è data comunicazione all’interessato a dare comunicazione all’interessatocura dell’ente. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. L’ente deve dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. L’ente Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in “Allegato 64”, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema a 36/60 come indicato nella scheda di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) valutazione sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; prescelto. Le procedure selettive sono effettuate in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titolilingua italiana. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i I candidati assenti al colloquiosi attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, progetto in ordine decrescente di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai nell’ambito dei posti disponibili. Le graduatorie devono tenere , tenendo conto della sede indicata dal candidato dai candidati nella domanda; inoltre, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di postiposti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità.
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Samples: Bando Per La Selezione Di Volontari
Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 8 del D.Lgs. 6 marzo 2017, decreto legislativo n. 4077 del 2002, dall’ente che realizza il progetto prescelto. Per ciascun candidato l’ente L’ente cui è rivolta la domanda ne verifica in capo a ciascun candidato la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del candidato previsti dall’articolo 2presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. L’ente dovrà inoltre verificare, a pena di esclusione, che: • la domanda di partecipazione dall’interessato e sia presentata entro i termini prescritti dall’art. 4 del presente bando; • alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede è data comunicazione all’interessato a dare comunicazione all’interessatocura dell’ente. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. L’ente deve dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. L’ente Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in “Allegato 64”, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema a 36/60 come indicato nella scheda di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) valutazione sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; prescelto. Le procedure selettive sono effettuate in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titolilingua italiana. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i I candidati assenti al colloquiosi attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, progetto in ordine decrescente di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai nell’ambito dei posti disponibili. Le graduatorie devono tenere , tenendo conto della sede indicata dal candidato dai candidati nella domanda; inoltre, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di postiposti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità.
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Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. dell’art 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente da apposite commissioni istituite presso le sedi delle Prefetture inserite nel Progetto, nonché presso il Ministero dell’Interno, che realizza effettua le selezioni per la Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, per la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo - Unità Dublino e per la Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze. Le commissioni istituite rispettivamente presso le singole Prefetture e il progetto prescelto. Per ciascun candidato l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica Ministero dell’Interno verificano la correttezza della domanda ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindiin capo a ciascun candidato, procede al controllo della la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2 del candidato previsti dall’articolo 2presente bando, provvedendo ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede le Prefetture e il Ministero procedono a dare comunicazione all’interessato. L’ente accertaLe Prefetture e il Ministero accertano, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, Il Ministero e le Prefetture pubblicano sui propri siti internet nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo dal Ministero e dalle Prefetture medesime in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. L’ente deve Il Ministero e le Prefetture devono attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione che saranno pubblicati sui siti istituzionali del progettoMinistero dell’Interno e delle Prefetture unitamente ai progetti. Il Ministero e le Prefetture, ovvero attenendosi ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civilecitati criteri, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. L’ente valuta valutano i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni candidatodai candidati e compilano, a seguito del colloquiocolloqui, la scheda di valutazione, valutazione secondo il modello in Allegato 6, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto adottato dal Ministero tale soglia è pari a 36/6030/50) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente il Ministero e le Prefetture non dovrà dovranno indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente il Ministero e le Prefetture non dovrà dovranno indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. L’enteIl Ministero e le Prefetture, terminate le procedure selettive, compila compilano le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero progetti e alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda; inoltre, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’entedel Ministero, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente del Ministero e delle Prefetture adeguata pubblicità, sul proprio sito sui propri siti web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità.
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Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato. Per ciascun candidato l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede il momento del colloquio. Le procedure di selezione devono rispettare, tra gli altri, i principi di trasparenza e pubblicità, con l’obbligo, tra l’altro, di verbalizzazione delle attività di valutazione. I criteri di attribuzione dei punteggi ai sensi di titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dall’articolo 4 edal sistema di selezione accreditato dall’ente, quindimentre le modalità di conduzione del colloquio, procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti dall’articolo 2. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a dare comunicazione all’interessato. L’ente accertase non già previste dal suddetto sistema, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa proceduradevono essere predeterminate dalle Commissioni. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. A fronte di un numero particolarmente elevato di candidati, in via eccezionale, l’ente potrà procedere alla valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari dopo lo svolgimento della prova orale, con l’obiettivo di ridurre i tempi di selezione e consentire un avvio in servizio più tempestivo degli operatori volontari, in analogia a quanto previsto per i concorsi dei dipendenti pubblici ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera b), n. 6, della legge n. 56 del 2019. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le condizioni di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line, in deroga a quanto stabilito dai sistemi accreditati. Nel caso in cui la modalità on-line, a causa dell’impossibilità di realizzare determinati tipi di prove nel corso del colloquio, non consentisse di attribuire i punteggi secondo il sistema accreditato, l’ente potrà procedere in deroga a quanto previsto, informando preventivamente i candidati sulle eventuali modifiche nell’attribuzione dei punteggi. È cura dell’ente assicurare, anche nel caso di utilizzo di modalità on-line, il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo desideri, e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del candidato al colloquio on-line deve essere verificata attraverso l’esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema. Se un candidato non avesse la possibilità di svolgere il colloquio on-line, l’ente dovrà adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova. L’ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “Servizio civile” sulla home L’ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati, a meno dei casi eccezionali sopra richiamati dei quali verrà data comunque comunicazione ai candidati. L’ente valuta Per i titoli presentati e, nel caso utilizzi di studio conseguiti all’estero sarà cura del candidato ottenerne l’equipollenza. Successivamente sottopone a colloquio i criteri di cui al citato decreto, candidati e compila per ogni candidatoognuno, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in Allegato 6, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia eventualmente prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda; inoltre. Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI. A sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato più giovane maggiore di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191età. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato i candidati non idonei a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che ne dà contestuale comunicazione non si sono presentati al Dipartimentocolloquio. Alla graduatoria è deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, pubblicità sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con internet; in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla graduatoria l’ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell’ente di tutte le operazioni necessarie.
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Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 15, comma 2, del D.Lgs. decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato. Per ciascun candidato Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede il momento del colloquio. Le procedure di selezione devono rispettare, tra gli altri, i principi di trasparenza e pubblicità, con l’obbligo, tra l’altro, di verbalizzazione delle attività di valutazione. I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dall’ente, mentre le modalità di conduzione del colloquio, se non già previste dal suddetto sistema, devono essere predeterminate dalle Commissioni. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. A fronte di un numero particolarmente elevato di candidati, in via eccezionale, l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza potrà procedere alla valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari dopo lo svolgimento della prova orale, con l’obiettivo di ridurre i tempi di selezione e consentire un avvio in servizio più tempestivo degli operatori volontari, in analogia a quanto previsto per i concorsi dei dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 6, lettera b), n. 6, della legge n. 56 del 2019. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le condizioni di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 estabilito dai sistemi accreditati. Nel caso in cui la modalità on-line, quindia causa dell’impossibilità di realizzare determinati tipi di prove nel corso del colloquio, procede al controllo della sussistenza non consentisse di attribuire i punteggi secondo il sistema accreditato, l’ente potrà procedere in deroga a quanto previsto, informando preventivamente i candidati sulle eventuali modifiche nell’attribuzione dei requisiti punteggi. È cura dell’ente assicurare, anche nel caso di utilizzo di modalità on-line, il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo desideri, e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del candidato previsti dall’articolo 2al colloquio on- line deve essere verificata attraverso l’esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema. Delle eventuali cause Se un candidato non avesse la possibilità di esclusione svolgere il colloquio on-line, l’ente procede a dare comunicazione all’interessato. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmatodovrà adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio Servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. Si ricorda che l’eventuale esclusione di un candidato dal colloquio deve essere tempestivamente comunicata all’interessato, specificandone la motivazione. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti stabiliti, senza giustificato motivo motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. I L’ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati, a meno dei casi eccezionali sopra richiamati dei quali verrà data comunque comunicazione ai candidati. Successivamente sottopone a colloquio i candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. L’ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. L’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni candidatoognuno, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in Allegato 6, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia eventualmente prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda; inoltre. Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI. A sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato più giovane maggiore di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191età. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato i candidati non idonei a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che ne dà contestuale comunicazione non si sono presentati al Dipartimentocolloquio. Alla graduatoria è deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, pubblicità sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con internet; in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla graduatoria l’ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell’ente di tutte le operazioni necessarie.
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Procedure selettive. 2.1 Principi generali relativi ai passaggi economici all’interno delle Aree
1. Le parti concordano nel ritenere che alla crescita di competenze e capacità richieste a tutto il personale in relazione ai maggiori compiti esplicitati in premessa, debbano necessariamente corrispondere adeguati percorsi di riconoscimento della professionalità espressa e del merito individuale. In particolare, anche in applicazione della dichiarazione congiunta n. 2 del CCNI 2019, ai fini della valorizzazione della professionalità acquisita dal personale dell’Istituto inquadrato nelle Aree A e B, le parti intendono avviare le procedure selettive per i passaggi alle posizioni economiche A2 e B2 ed A3 e B3 da effettuarsi sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo.
2. Le selezioni per i passaggi alle posizioni economiche A2 e B2 ed A3 e B3 sono indette con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno. Per i soli dipendenti della provincia autonoma di Bolzano sarà indetta separata selezione. La procedura di selezione per le posizioni economiche sopra indicate, è indetta a livello nazionale, con graduatorie redatte a livello di Direzione regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano, sulla base dei candidati è effettuataposti da individuare per ciascuna regione/area metropolitana e per la Direzione generale.
3. Il numero delle progressioni economiche effettuabili in ciascun anno sarà stabilito sulla base delle corrispondenti risorse economiche che risulteranno destinate a tal fine nell’ambito della ripartizione del fondo per la contrattazione integrativa dell’anno di riferimento, ferma restando la necessità che dette progressioni economiche debbano essere riservate ad una quota limitata di dipendenti, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto. Per ciascun candidato l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti dall’articolo 2. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a dare comunicazione all’interessato. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. L’ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. L’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in Allegato 6, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda; inoltre, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 323, comma 72, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, del decreto legislativo n. 191. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità150/2009.
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Procedure selettive. 2.1 Principi generali relativi ai passaggi economici all’interno delle Aree
1. Le parti concordano nel ritenere che alla crescita di competenze e capacità richieste a tutto il personale in relazione ai maggiori compiti esplicitati in premessa, debbano necessariamente corrispondere adeguati percorsi di riconoscimento della professionalità espressa e del merito individuale. In particolare, anche in applicazione della dichiarazione congiunta n. 2 del CCNI 2019, ai fini della valorizzazione della professionalità acquisita dal personale dell’Istituto inquadrato nelle Aree A e B, le parti intendono avviare le procedure selettive per i passaggi alle posizioni economiche A2 e B2 ed A3 e B3 da effettuarsi sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo.
2. Le selezioni per i passaggi alle posizioni economiche A2 e B2 ed A3 e B3 sono indette con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno e le relative procedure devono concludersi nell’anno di riferimento. Per i soli dipendenti della provincia autonoma di Bolzano sarà indetta separata selezione. La procedura di selezione per le posizioni economiche sopra indicate, è indetta a livello nazionale, con graduatorie redatte a livello di Direzione regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano, sulla base dei candidati è effettuataposti da individuare per ciascuna regione/area metropolitana e per la Direzione generale.
3. Il numero delle progressioni economiche effettuabili in ciascun anno sarà stabilito sulla base delle corrispondenti risorse economiche che risulteranno destinate a tal fine nell’ambito della ripartizione del fondo per la contrattazione integrativa dell’anno di riferimento, ferma restando la necessità che dette progressioni economiche debbano essere riservate ad una quota limitata di dipendenti, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto. Per ciascun candidato l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti dall’articolo 2. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a dare comunicazione all’interessato. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. L’ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. L’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in Allegato 6, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda; inoltre, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 323, comma 72, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, del decreto legislativo n. 191. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità150/2009.
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Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. dell’art 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto. Per ciascun candidato l’ente L’ente cui è rivolta la domanda ne verifica in capo a ciascun candidato la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. Il candidato previsti dall’articolo 2. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a dare comunicazione all’interessato. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 deve presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date previste dal relativo all’informativa “Privacy” ai sensi calendario pubblicato sulla Home Page del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioniufficiale dell’ente. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italianaDelle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente. L’ente deve dovrà verificare che la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro i termini, secondo le modalità prescritte dall’art. 4, del presente bando e che alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità. L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. L’ente Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto l’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in “Allegato 64”, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) , come indicato nella scheda di valutazione sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana. L’ente è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile nazionale” posta sulla HOME PAGE, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, progetto in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai nell’ambito dei posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto , in considerazione della sede indicata dal candidato dai candidati nella domanda; inoltre, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di postiposti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità.
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Samples: Bando Per La Selezione Di Volontari