Common use of Prodotti agricoli Clause in Contracts

Prodotti agricoli. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Albania, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata. Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l’accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell’Albania, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1 000 t. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania: a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (a); b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (b), in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto; c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (c), entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. 4. Il protocollo n. 3 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose indicati nel protocollo stesso.

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Prodotti agricoli. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Albaniadella Bosnia-Erzegovina, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata. Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato II e originari della Bosnia-Erzegovina al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1.500 tonnellate, espresse in peso carcasse. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l’accesso l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell’Albaniadella Bosnia-Erzegovina, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1 000 t.12.000 tonnellate (peso netto). 34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albaniala Bosnia-Erzegovina: a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (nell'allegato III a); b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (nell'allegato III b), in conformità del III c) e III d) secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;. c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (c), nell'allegato III e) entro il limite del contingente tariffario indicato per i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodottoprodotti interessati. 45. Il protocollo n. 3 7 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose indicati nel protocollo stessoin esso riportati.

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Prodotti agricoli. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Albaniadella Bosnia-Erzegovina, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata. Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato II e originari della Bosnia-Erzegovina al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune delle Comunità europee, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1.500 tonnellate, espresse in peso carcasse. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l’accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell’Albaniadella Bosnia-Erzegovina, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1 000 t.12.000 tonnellate (peso netto). 34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albaniala Bosnia- Erzegovina: a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (III a); b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (III b), in conformità del c) e d) secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;. c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (c), III e) entro il limite del contingente tariffario indicato per i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodottoprodotti interessati. 45. Il protocollo n. 3 7 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose indicati nel protocollo stessoin esso riportati.

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Prodotti agricoli. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Albaniaorigi- nari dell’Albania, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata. Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinatacom- binata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale doga- nale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l’accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell’Albania, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1 000 t. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albanial’Albania: a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati de- terminati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato all’allegato II (a); b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni im- portazioni di determinati prodotti agricoli originari della ComunitàCo- munità, elencati all'allegato all’allegato II (b), in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto; c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati de- terminati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato all’allegato II (c), entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. 4. Il protocollo n. 3 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose indicati nel protocollo stesso.

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