Prodotti specifici Clausole campione

Prodotti specifici. PCM rimane l'unico titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi ai Prodotti specifici che ha creato e/o sviluppato e ai prodotti di cui detiene i diritti di proprietà intellettuale e industriale, la cui produzione, in tutto o in parte, è affidata al Fornitore. PCM acquisirà altresì, ed automaticamente, non appena e quando il presente Contratto e gli Ordini saranno eseguiti, tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale connessi ai Prodotti specifici creati e sviluppati direttamente o indirettamente dal Fornitore solo per PCM e, come tale, in via esclusiva, senza il pagamento di corrispettivi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 8. Tale trasferimento è concordato dal Fornitore per tutte le invenzioni, brevetti, disegni e modelli, know-how, marchi, registrati o in corso di registrazione, tutti i diritti d'autore quali diritti di riproduzione, rappresentazione e adattamento, per l'intera durata legale del diritto d'autore, se applicabile, a livello mondiale; su tutti i supporti (carta, file IT, digitale, magnetico, ecc. ed in particolare sotto forma di codici sorgente e binari e relativa documentazione se si tratta di software) con tutti i mezzi noti o futuri. Il Fornitore si impegna ad ottenere preventivamente dai propri dipendenti il trasferimento dei diritti necessari per garantire il rispetto dei patti assunti nell'ambito del presente Contratto e a fornire tutti i documenti necessari per confermare tale trasferimento di fronte a qualsiasi organizzazione o a terzi. Il Fornitore garantisce il godimento indisturbato dei diritti di proprietà intellettuale e industriale ai sensi dell'articolo 15.1 e dichiara che tali diritti non influenzano quelli di terzi. Il Fornitore garantisce e indennizza PCM in caso di azioni legali di terzi in relazione ai diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 15.1 del presente Contratto, comprese le ragionevoli spese legali. Nei casi in cui l'esecuzione del presente Contratto o dell'Ordine comporti l'eventuale deposito di una domanda di brevetto, PCM sarà l'unica abilitata ad eseguire tale deposito, di propria iniziativa e a proprie spese. Il Fornitore si impegna a non realizzare e/o commercializzare o far realizzare e/o commercializzare per suo conto o per conto di terzi alcun Prodotto specifico, a meno che non abbia ottenuto l'espressa approvazione scritta e preventiva di PCM.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).