Produzione di informazioni sui sinistri. 1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente ed al Broker l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro: - il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; ‐ la data di accadimento dell’evento; ‐ la data della denuncia; ‐ la tipologia dell’evento; ‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € . 2. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Polizza Lotto 4 CVT Kasko, Polizza Tutela Legale
Produzione di informazioni sui sinistri. 1. 16.1.- Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l’Assicuratorepena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente ed al Broker all’Assicurato l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: - il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; ‐ - la data di accadimento dell’evento; ‐ - la data della denuncia; ‐ - la tipologia dell’evento; ‐ - la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); - la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto); - l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: :
a) sinistro agli atti, senza seguito; ;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .
2. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Generale
Produzione di informazioni sui sinistri. 1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità [la cadenza può essere modificata dalla stazione appaltante in base alle esigenze del caso concreto] e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 15 giorni solari successivi, l’Assicuratorepena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 3, il Fornitore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente ed al Broker l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: - il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; ‐ [l’elenco può variare a seconda della tipologia di rischio assicurato. Per la data di accadimento dell’evento; ‐ la data della denuncia; ‐ la tipologia dell’evento; ‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione RC Auto e con i dettagli di seguito indicati: per taluni rischi RCT/RCO in ambito sanitario si rinvia alle schede allegate]:
a) sinistro agli atti, senza seguito; ;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato a riserva pari a € .
2. L’Assicuratore In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, il Fornitore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al …% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo. 3.L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, l’Amministrazione ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
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Samples: Linee Guida Operative E Clausole Tipo Per L’affidamento Di Servizi Assicurativi
Produzione di informazioni sui sinistri. 1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente ed al Broker l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro: - il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; ‐ la data di accadimento dell’evento; ‐ la data della denuncia; ‐ la tipologia dell’evento; ‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .
2. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Polizza Lotto 6 Rc Patrimoniale
Produzione di informazioni sui sinistri. 1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità semestralità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente ed al Broker l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto (es. CSV) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: - • il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; ‐ la data di accadimento dell’evento; ‐ la data della denuncia; ‐ la tipologia dell’evento; • la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); ‐ la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto); • l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: :
a) sinistro agli atti, senza seguito; , con precisazione scritta delle motivazioni;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .
2. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.;
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
Produzione di informazioni sui sinistri. 1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente ed al Broker l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro: - il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; ‐ la data di accadimento dell’evento; ‐ la data della denuncia; ‐ la tipologia dell’evento; ‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .
2. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
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Samples: All Risks Property Insurance