PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI. 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche: - autoservizi, auto lavaggi, auto rimessaggi, officina autotrasporti 10% - gabinetti dentistici, radiologici e laboratori di odontotecnici 10% - rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione 10% - laboratori di analisi 15% - lavanderie a secco, tintorie non industriali 20% - pelletterie 20% - macellerie 25% - laboratori fotografici, eliografie 25% - auto riparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante 30% - caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari 30% - falegnamerie, pubblicitarie, materie plastiche, vetro resine, vetrerie 30% - tipografie, stamperie, incisioni 30% - metalmeccaniche 35% - marmerie, manufatti per l’edilizia 50% - verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie e zincaturifici 50% 3. L’esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 49 ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI. 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell’ipotesi L’esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 1 e nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentualiun abbattimento pari al 30%; restano esclusi dalla riduzione forfetaria i locali adibiti ad uffici, distinte per tipologia di attività economiche: - autoservizimense, auto lavaggi, auto rimessaggi, officina autotrasporti 10% - gabinetti dentistici, radiologici spogliatoi e laboratori di odontotecnici 10% - rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione 10% - laboratori di analisi 15% - lavanderie a secco, tintorie non industriali 20% - pelletterie 20% - macellerie 25% - laboratori fotografici, eliografie 25% - auto riparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante 30% - caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari 30% - falegnamerie, pubblicitarie, materie plastiche, vetro resine, vetrerie 30% - tipografie, stamperie, incisioni 30% - metalmeccaniche 35% - marmerie, manufatti per l’edilizia 50% - verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie e zincaturifici 50%servizi in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani.
34. L’esenzione L’esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo esclusivamente ai contribuenti che provvedano provvedano, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione, originaria o di variazione, di cui all'art. 48, comma 3 del presente regolamento, ad indicare individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione indicando il settore d’attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di cui al successivo art. 49 ed servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di ad esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
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Samples: Regolamento Per L’applicazione Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI. 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili assoggettabile alla TARI tassa non si tiene conto di quella parte delle stesse dove di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbaniurbani o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Tale detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano tali solo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti alla tassa i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
2. L’esclusione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che:
a) provvedano a presentare apposita dichiarazione originaria o di variazione, dalla cui data di presentazione decorre il diritto all’esclusione, specificando la tipologia del rifiuto speciale non assimilato o pericoloso prodotto e allegando dei locali o delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi;
b) forniscano annualmente, a consuntivo ed entro il 30 giugno dell’anno successivo, idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, copia MUD ecc.).
3. Nell’ipotesi in cui cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbaniurbani o pericolosi e pertanto non sia possibile per il produttore indicare, nella dichiarazione di cui alla lett. a) del precedente comma, le esatte superfici produttive di rifiuti speciali, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia la percentuale di attività economiche: - autoservizi, auto lavaggi, auto rimessaggi, officina autotrasporti riduzione del 10% - gabinetti dentistici, radiologici e laboratori di odontotecnici 10% - rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione 10% - laboratori di analisi 15% - lavanderie a secco, tintorie %.
4. Qualora non industriali 20% - pelletterie 20% - macellerie 25% - laboratori fotografici, eliografie 25% - auto riparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante 30% - caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari 30% - falegnamerie, pubblicitarie, materie plastiche, vetro resine, vetrerie 30% - tipografie, stamperie, incisioni 30% - metalmeccaniche 35% - marmerie, manufatti per l’edilizia 50% - verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie e zincaturifici 50%
3. L’esenzione risultino soddisfatti i requisiti di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive alla lettera b) del precedente comma 2, il contribuente perderà il diritto all’esenzione/riduzione e il relativo tributo dovuto verrà recuperato a conguaglio o in sede di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione elaborazione dell’avviso di cui al successivo art. 49 ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, eccpagamento TARI emesso per l’anno d’imposta successivo.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
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Samples: Regolamento Tassa Rifiuti (Tari)
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI. 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbaniassimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione di quest’ultime delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche: - autoservizi, auto lavaggi, auto rimessaggi, officina autotrasporti 10% - gabinetti dentistici, radiologici e laboratori di odontotecnici 10% - rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione 10% - laboratori di analisi 15% - lavanderie a secco, tintorie non industriali 20% - pelletterie 20% - macellerie 25% - laboratori fotografici, eliografie 25% - auto riparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante 30% - caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari 30% - falegnamerie, pubblicitarie, materie plastiche, vetro resine, vetrerie 30% - tipografie, stamperie, incisioni 30% - metalmeccaniche 35% - marmerie, manufatti per l’edilizia 50% - verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie e zincaturifici 50%:
3. L’esenzione Per eventuali attività non considerate nel comma precedente del presente articolo si fa riferimento a criteri di analogia.
4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare a dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 49 ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di mancata indicazione produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in denuncia via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle superfici attività produttive di rifiuti speciali, l’esenzione svolte nelle aree di cui al comma 2 precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non potrà avere effetto fino derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a quando cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non verrà presentata comporti la relativa indicazione nella dichiarazioneproduzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
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