Professional Master Clausole campione

Professional Master. Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta su obiettivi di rilevante complessità economica in aree geografiche di grandi dimensioni e/o che possiedono un elevato know-how specialistico fungendo, in diversi contesti organizzativi aziendali, da punto di riferimento in progetti e/o processi di lavoro di rilevante importanza. Nell’ambito della propria professionalità contribuiscono a supportare le politiche aziendali, anche commerciali, attraverso attività di consulenza, progettazione e indirizzo. Figure professionali esemplificative Professional Master Engineering Referente Territoriale Ambito Recapito Referente Territoriale Servizi di Supporto Mobilità Professionale In relazione alle esigenze tecnico-produttive dei diversi contesti organizzativi e alla necessità di conseguire nei medesimi un livello comune di professionalità, atto ad evitare la parcellizzazione dei compiti nei processi di lavoro, la Società favorirà lo sviluppo orizzontale dei lavoratori in posizioni di pari livello di inquadramento, in coerenza con le disposizioni legislative in materia di equivalenza delle mansioni. In tale ottica, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici eventualmente previsti per le specifiche attività nonché l’erogazione da parte dell’Azienda della formazione prevista per le diverse mansioni, al fine di perseguire l’accrescimento delle competenze delle risorse nel tempo, si terrà comunque conto della professionalità e del grado di specializzazione già acquisito. I meccanismi di fungibilità orizzontale delle risorse potranno applicarsi all’interno dello stesso ambito organizzativo ovvero tra ambiti organizzativi diversi, valutando prioritariamente eventuali richieste dei lavoratori; tali meccanismi saranno improntati: − a favorire il passaggio da attività operative verso attività a più alto contenuto professionale; − a consentire l’ampliamento complessivo delle competenze tecniche e/o trasversali mediante l’adibizione a figure professionali diverse anche nell’ambito della medesima Struttura Operativa; − ad agevolare il ricorso ai meccanismi di diversificazione dell’attività lavorativa, al fine di incentivare una più ampia condivisione delle competenze, delle conoscenze e delle esperienze aziendali. Con riferimento a quanto sopra, Azienda e XX.XX. condividono che la variazione di mansioni tra ambiti organizzativi diversi, quando non volontaria, debba essere disposta per comprovate ragioni tecniche, organizzative e/o produttive; le P...
Professional Master. Lavoratore che svolge attività che richiedono il più alto livello di professionalità in applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico specialistiche, costituendo il più alto punto di riferimento professionale per la soluzione di problematiche di elevata variabilità e complessità, svolgendo funzioni di natura tipicamente consulenziale e/o progettuale. Lo svolgimento di tali attività richiede la conoscenza della struttura e delle politiche aziendali, un costante studio e aggiornamento professionale, capacità di integrazione, coordinamento ed interazione con eventuali altre strutture interne e/o esterne per lo sviluppo di efficaci sinergie, nonché capacità di analisi e sintesi anche all’interno di un contesto non chiaramente strutturato e caratterizzato da un elevato grado di indeterminatezza, all’interno del quale cogliere e valorizzare eventuali elementi innovativi. Tali attività possono essere realizzate, all’interno di progetti specifici, anche attraverso il coordinamento di risorse e/o la gestione di fasi di processo.

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  • SEGRETO PROFESSIONALE L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

  • Apprendistato professionalizzante 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

  • Doveri dell'apprendista L’apprendista deve: a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; b) prestare la sua opera con la massima diligenza; c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale; d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge. L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.