Definizione di APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato dall’art. 44 del D.lgs. n. 81/2015, dalla regolamentazione integrativa del presente CCNL e da ulteriori previsioni della contrattazione collettiva. E’ possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali con soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il presente settore dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi nazionali. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel gruppo A e nel gruppo B, dal primo al terzo livello delle rispettive classificazioni del personale, nonché dal I al V livello delle imprese con indirizzo industriale, con esclusione delle figure professionali A4 e B4 e VI livello. Con il presente accordo le Parti stipulanti dettano le regole e i principi standard utili all’attivazione dell’apprendistato professionalizzante sul territorio nazionale, ferma restando la possibilità di integrare il percorso formativo in relazione alle esigenze tecnico-produttive e di mercato. A tal fine, l’Ente bilaterale potrà formulare, d’intesa con le aziende, percorsi formativi indirizzati al perseguimento degli obiettivi aziendali, interaziendali e/o territoriali Le Parti si danno atto che, alla luce dell’evoluzione produttiva del settore e delle relative tecniche di lavorazione che vedono coinvolti con mansioni fungibili e di natura artigianale i componenti dell’intero organico aziendale, sussistono i presupposti per esercitare la possibilità, ex art. 44 comma 2, D.lgs. n. 81/2015, relativa alla omologazione della durata dell’apprendistato in coerenza con le figure professionali dell’artigianato per tutte le qualifiche sotto disciplinate. Tuttavia, nelle more della ridefinizione contrattuale delle mansioni proprie del comparto della panificazione, le Parti – ai sensi della normativa citata - hanno individuato - già sulla scorta delle declaratorie contrattuali in essere - le figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi...
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. Con il contratto di apprendistato professionalizzante possono essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di una qualificazione professionale “sul campo”
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. Parte comune

Examples of APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE in a sentence

  • Apprendistato professionalizzante Xxxxxxx essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

  • Il Suo contratto di Apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento, attraverso la formazione sul lavoro e le acquisizioni delle necessarie competenze, della qualifica di ; Per il conseguimento della predetta qualifica, Lei sarà inquadrata nel livello °.

  • Apprendistato professionalizzante Xxxxxx e retribuzione Durata minima: 6 mesi.

  • Apprendistato professionalizzante o alta formazione e ricerca: età tra 18 e 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs.

  • Piano formativo individuale Apprendistato professionalizzante, art.


More Definitions of APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE la disciplina forma- tiva di cui all’articolo 49, comma 5-ter, del decreto le- gislativo n. 276/2003 136
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. Limiti di età
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE o contratto di mestiere», comma 3, prevede che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è inte- grata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all’ acquisizione di competenze di base e trasversali per un mon- te complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio è disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista;
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. (art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015)
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. Profili formativi e Piano formativo individuale
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE la durata può va- riare da due fino a quattro anni, in funzione della ca- tegoria di inquadramento. L'inquadramento non potrà essere inferiore di più di due livelli e una volta com- piuto metà del periodo di durata del contratto, al di- pendente verrà riconosciuto un livello immediatamen- te superiore rispetto a quello di inquadramento inizia- le. Per stipulare nuovi contratti di apprendistato, le imprese dovranno aver mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a sca- dere nei 24 mesi precedenti. Tale tipologia contrattua- le è immediatamente operativa in tutte le aziende del settore in quanto sono già stati definiti i profili forma- tivi.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. (Artt. 98 - 118) Patto di Prova: la durata non potrà superare i limiti previsti per la generalità dei dipendenti, commisurati al livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Dalla Qualifica, al Lavoratore sarà dovuta la normale retribuzione afferente il suo livello d’approdo. I periodi di apprendistato di durata pari ad almeno 12 mesi, svolti presso altri datori di lavoro per la medesima qualifica finale, saranno computati ai fini della durata complessiva dell’apprendistato, purché non vi sia stata un’interruzione superiore ad un anno. In tale ultimo caso, la durata complessiva del secondo Contratto di apprendistato sarà ridotta di soli 6 mesi. In caso di completamento dell’Apprendistato, prima interrotto con la medesima Azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo sarà sempre computato “alla pari” ai fini della durata complessiva del Contratto d’apprendistato. Stabilizzazione - L’Azienda con più di 50 Lavoratori dipendenti potrà assumere Apprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 20% dei Contratti d’Apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti. Se nei 36 mesi precedenti sono scaduti meno di 3 contratti d’Apprendistato, l’Azienda è esonerata dal vincolo che precede. Non sono comunque computati tra i Contratti scaduti: i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova; i dimissionari; i licenziati per giusta causa; chi non ha ottenuto la qualifica. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un solo Apprendista con Contratto professionalizzante. L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, al trattamento normativo dei Lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie l’apprendistato. Le ore d'insegnamento teorico e pratico mediante “affiancamento sul lavoro”, sono comprese nell'orario di lavoro e sono, quindi, retribuite. Primo Periodo d’inquadramento eretribuzione Secondo Periodo d’inquadramento eretribuzione Teorico Pratica Op. di Vendita di 1a Cat. 18 mesi Op. di Venditadi 3a Cat. 18 mesi Op. di Venditadi 2a Cat. 36 mesi 64 146 Op. di Vendita di 2a Cat. 18 mesi Op. di Venditadi 4a Cat. 18 mesi Op. di Venditadi 3a Cat. 36 mesi 64 146 Op. di Vendita di 3a Cat. 16 mesi 80% di Op. di Vendita di 4a Cat. 16 mesi 90% di Op. di Vendita di 4a Cat. 32 mesi 48 112 Oltre i 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori qualificati 1 Apprendista ogni 2 Lavoratori qualificati, con un minimo di 3 apprendisti.