Common use of Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma Clause in Contracts

Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma. L’Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che più ritiene conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché – a giudizio del Direttore dei lavori – ciò non vada a danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli interessi dell’Amministrazione. Qualora richiesto nel singolo capitolato speciale d’appalto relativo al contrattato applicativo, prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore presenterà all’approvazione del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, contenente almeno le seguenti informazioni : • le attività da svolgere e la suddivisione in fasi consecutive del lavoro; • le responsabilità; • la tempistica ed eventuali indicazioni sul carico di lavoro; • i tempi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di enti esterni (VVF, Comune, Sovrintendenza, ecc.); • i tempi per l’approvvigionamento dei materiali e per l’avvio del cantiere; • i momenti di verifica e riesame ritenuti significativi alla fine di ogni fase dei lavori o alla fine di ogni macro-attività; • i tempi dedicati ai rilievi, alla documentazione, alle verifiche e al coordinamento tra le varie discipline; • i tempi per lo spostamento, provvisorio o definitivo, di impianti esistenti o porzioni di essi; • i tempi per il ripristino e la messa in servizio di impianti esistenti eventualmente coinvolti; • i tempi per gli smantellamenti; • la durata dei noli; • i tempi di occupazione di spazi specifici esterni ma funzionali al cantiere; • i tempi per la redazione e la consegna dei documenti finali (As-built, dichiarazione di conformità, certificati di prova, ecc.); • i tempi per i collaudi tecnici e amministrativi. L’Appaltatore dovrà farsi carico di redigere il Cronoprogramma dei Lavori coordinanto con le attività in essere della Stazione Appaltante e specificatamente coinvolte. Non saranno accettati Cronoprogrammi parziali o relativi a singole discipline e lavorazioni. Nel caso di opere di particolare complessità, il Cronoprogramma dei Lavori dovrà essere aggiornato dall’Appaltatore con cadenza quindicinale o come richiesto dalla DL. Il Cronoprogramma dovrà essere comunque redatto secondo le esigenze della Stazione Appaltante che potrà fissare i tempi di esecuzione complessivi del singolo intervento sulla base delle proprie esigenze organizzative e sanitarie. Detto programma sarà vincolante solo per l’Appaltatore stesso, in quanto l’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell’eventuale cronoprogramma predisposto all’Amministrazione. Detto cronoprogramma potrà essere modificato o integrato dall’Amministrazione, attraverso ordine di servizio del Direttore dei lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni: - per il coordinamento con prestazioni o forniture di terzi; - per l’intervento o il mancato intervento di enti concessionari di pubblici servizi le cui reti siano interessate in qualunque modo dai lavori; - per l’intervento di enti diversi dall’Amministrazione che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità riguardo alla tutela delle aree, dei siti o degli immobili interessati in qualunque modo dai lavori; - per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, prove di tenuta e di funzionamento degli impianti nonché collaudi specifici o parziali; - su richiesta del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, per motivi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

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Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma. L’Appaltatore ha la facoltà Entro giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di sviluppare i lavori nel modo che più ritiene conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattualiconsegna e, purché – a giudizio del Direttore dei lavori – ciò non vada a danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli interessi dell’Amministrazione. Qualora richiesto nel singolo capitolato speciale d’appalto relativo al contrattato applicativocomunque, prima dell’inizio dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori l’Appaltatore presenterà all’approvazione del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, contenente almeno le seguenti informazioni : • le attività da svolgere previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la suddivisione in fasi consecutive del lavoro; • le responsabilità; • la tempistica ed eventuali indicazioni sul carico liquidazione dei certificati di lavoro; • pagamento deve essere coerente con i tempi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte contrattuali di enti esterni (VVFultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, Comunemediante apposizione di un visto, Sovrintendenza, ecc.); • i tempi per l’approvvigionamento dei materiali e per l’avvio del cantiere; • i momenti di verifica e riesame ritenuti significativi alla fine di ogni fase entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. . – Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla fine di ogni macro-attività; • i tempi dedicati ai rilievi, alla documentazione, alle verifiche e al coordinamento tra le varie discipline; • i tempi per lo spostamento, provvisorio o definitivo, di impianti esistenti o porzioni di essi; • i tempi per il ripristino e la messa in servizio di impianti esistenti eventualmente coinvolti; • i tempi per gli smantellamenti; • la durata dei noli; • i tempi di occupazione di spazi specifici esterni ma funzionali al cantiere; • i tempi per la redazione e la consegna dei documenti finali (As-built, dichiarazione di conformità, certificati di prova, ecc.); • i tempi per i collaudi tecnici e amministrativi. L’Appaltatore dovrà farsi carico di redigere il Cronoprogramma dei Lavori coordinanto con le attività in essere della Stazione Appaltante e specificatamente coinvolte. Non saranno accettati Cronoprogrammi parziali o relativi a singole discipline e lavorazioni. Nel caso di opere di particolare complessità, il Cronoprogramma dei Lavori dovrà essere aggiornato dall’Appaltatore con cadenza quindicinale o come richiesto dalla DL. Il Cronoprogramma dovrà essere comunque redatto secondo le esigenze della Stazione Appaltante che potrà fissare i tempi di esecuzione complessivi del singolo intervento sulla base delle proprie esigenze organizzative e sanitarie. Detto programma sarà vincolante solo per l’Appaltatore stesso, in quanto l’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di miglior esecuzione dei lavori nel e in particolare: • per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; • per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; • per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che riterrà più conveniente abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla medesima Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della citata Amministrazione; • per i propri interessila necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o farne oggetto specifici; • qualora sia richiesto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'art. 5 del D.Lgs. 494/1996, come mod. e int.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di richiesta sicurezza e di speciali compensicoordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell’eventuale del cronoprogramma predisposto all’Amministrazione. Detto dall'offerente in sede di gara e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma potrà può essere modificato o integrato dall’Amministrazione, attraverso ordine di servizio del Direttore dei lavori, dalla medesima Amministrazione al verificarsi delle seguenti condizioni: - per condizioni di cui al 2° c.. – In caso di consegna parziale, il coordinamento con prestazioni o forniture programma di terziesecuzione dei lavori di cui al 1° c. deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; - per l’intervento o il mancato intervento qualora, dopo la realizzazione delle predette lavorazioni, permangano le cause di enti concessionari di pubblici servizi le cui reti siano interessate in qualunque modo dai lavori; - per l’intervento di enti diversi dall’Amministrazione che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità riguardo alla tutela delle aree, dei siti o degli immobili interessati in qualunque modo dai lavori; - per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, prove di tenuta e di funzionamento degli impianti nonché collaudi specifici o parziali; - su richiesta indisponibilità si applica l'art. 133 del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, per motivi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoroD.P.R. 554/1999.

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Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma. L’Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che più ritiene conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché – a giudizio del Direttore dei lavori – ciò non vada a danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli interessi dell’Amministrazione. Qualora richiesto nel singolo capitolato speciale d’appalto relativo al contrattato applicativo, prima Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore predispone e consegna alla Direzione lavori l’Appaltatore presenterà all’approvazione del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, contenente almeno le seguenti informazioni : • le attività da svolgere parziale e la suddivisione in fasi consecutive del lavoro; • le responsabilità; • la tempistica ed eventuali indicazioni sul carico di lavoro; • progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite, deve essere coerente con i tempi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte contrattuali di enti esterni (VVFultimazione previsti ed approvato dalla Direzione lavori, Comunemediante apposizione di un visto, Sovrintendenza, ecc.); • i tempi per l’approvvigionamento dei materiali e per l’avvio del cantiere; • i momenti di verifica e riesame ritenuti significativi alla fine di ogni fase entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o alla fine indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ogni macro-attività; • i tempi dedicati ai rilievi, alla documentazione, alle verifiche e al coordinamento tra le varie discipline; • i tempi per lo spostamento, provvisorio o definitivo, di impianti esistenti o porzioni di essi; • i tempi per il ripristino e la messa in servizio di impianti esistenti eventualmente coinvolti; • i tempi per gli smantellamenti; • la durata dei noli; • i tempi di occupazione di spazi specifici esterni ma funzionali al cantiere; • i tempi per la redazione e la consegna dei documenti finali (As-built, dichiarazione di conformità, certificati di prova, ecc.); • i tempi per i collaudi tecnici e amministrativi. L’Appaltatore dovrà farsi carico di redigere il Cronoprogramma dei Lavori coordinanto con le attività in essere della Stazione Appaltante e specificatamente coinvolte. Non saranno accettati Cronoprogrammi parziali o relativi a singole discipline e lavorazioni. Nel caso di opere di particolare complessità, il Cronoprogramma dei Lavori dovrà essere aggiornato dall’Appaltatore con cadenza quindicinale o come richiesto dalla DLultimazione. Il Cronoprogramma dovrà programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore può essere comunque redatto secondo le esigenze della Stazione Appaltante modificato o integrato dall’Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che potrà fissare i tempi di esecuzione complessivi del singolo intervento sulla base delle proprie esigenze organizzative e sanitarie. Detto programma sarà vincolante solo per l’Appaltatore stesso, in quanto l’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensilavori. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell’eventuale cronoprogramma predisposto all’Amministrazione. Detto dall’Amministrazione e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma potrà può essere modificato o integrato dall’Amministrazione, attraverso ordine dalla medesima Amministrazione. Non costituiscono motivo di servizio del Direttore proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: ▪ il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al verificarsi delle seguenti condizioni: - suo funzionamento, per il coordinamento con prestazioni o forniture l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; ▪ l’adempimento di terzi; - per l’intervento prescrizioni, o il mancato intervento rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di enti concessionari di pubblici servizi le cui reti siano interessate vigilanza in qualunque modo dai lavori; - per l’intervento di enti diversi dall’Amministrazione che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità riguardo alla tutela delle aree, dei siti o degli immobili interessati in qualunque modo dai lavori; - per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, prove di tenuta materia sanitaria e di funzionamento degli impianti nonché collaudi specifici o parziali; - su richiesta del Coordinatore sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; ▪ l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per motivi la esecuzione delle opere di igiene fondazione, delle strutture e sicurezza degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; ▪ il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui luoghi campioni, di lavorosondaggi, analisi e altre prove assimilabili; ▪ le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; ▪ le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.

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Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma. L’Appaltatore ha la facoltà Entro 30 giorni dalla data del verbale di sviluppare i lavori nel modo che più ritiene conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattualiconsegna e, purché – a giudizio del Direttore dei lavori – ciò non vada a danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli interessi dell’Amministrazione. Qualora richiesto nel singolo capitolato speciale d’appalto relativo al contrattato applicativocomunque, prima dell’inizio dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori l’Appaltatore presenterà all’approvazione del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, contenente almeno le seguenti informazioni : • le attività da svolgere parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la suddivisione in fasi consecutive del lavoro; • le responsabilità; • la tempistica ed eventuali indicazioni sul carico liquidazione dei certificati di lavoro; • pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione ed approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, in particolare: ▪ per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; ▪ per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; ▪ per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti esterni (VVFo altri soggetti diversi dall'Amministrazione, Comuneche abbiano giurisdizione, Sovrintendenzacompetenze o responsabilità di tutela sugli immobili, ecc.)i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; • i tempi a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla medesima Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della citata Amministrazione; ▪ per l’approvvigionamento la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; ▪ qualora sia richiesto dal Coordinatore per l'esecuzione dei materiali lavori, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e per l’avvio di Coordinamento del cantiere; • i momenti di verifica e riesame ritenuti significativi alla fine di ogni fase dei lavori o alla fine di ogni macro-attività; • i tempi dedicati ai rilievi, alla documentazione, alle verifiche e al coordinamento tra le varie discipline; • i tempi per lo spostamento, provvisorio o definitivo, di impianti esistenti o porzioni di essi; • i tempi per il ripristino e la messa in servizio di impianti esistenti eventualmente coinvolti; • i tempi per gli smantellamenti; • la durata dei noli; • i tempi di occupazione di spazi specifici esterni ma funzionali al cantiere; • i tempi per la redazione e la consegna dei documenti finali (As-built, dichiarazione di conformità, certificati di prova, ecc.); • i tempi per i collaudi tecnici e amministrativi. L’Appaltatore dovrà farsi carico di redigere il Cronoprogramma dei Lavori coordinanto con le attività in essere della Stazione Appaltante e specificatamente coinvolte. Non saranno accettati Cronoprogrammi parziali o relativi a singole discipline e lavorazioni. Nel caso di opere di particolare complessità, il Cronoprogramma dei Lavori dovrà essere aggiornato dall’Appaltatore con cadenza quindicinale o come richiesto dalla DL. Il Cronoprogramma dovrà essere comunque redatto secondo le esigenze della Stazione Appaltante che potrà fissare i tempi di esecuzione complessivi del singolo intervento sulla base delle proprie esigenze organizzative e sanitarie. Detto programma sarà vincolante solo per l’Appaltatore stesso, in quanto l’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensiintegrato ed aggiornato. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell’eventuale dell'eventuale cronoprogramma predisposto all’Amministrazione. Detto cronoprogramma potrà essere modificato o integrato dall’Amministrazione, attraverso ordine di servizio del Direttore dei lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni: - per dall'Amministrazione e integrante il coordinamento con prestazioni o forniture di terzi; - per l’intervento o il mancato intervento di enti concessionari di pubblici servizi le cui reti siano interessate in qualunque modo dai lavori; - per l’intervento di enti diversi dall’Amministrazione che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità riguardo alla tutela delle aree, dei siti o degli immobili interessati in qualunque modo dai lavori; - per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, prove di tenuta e di funzionamento degli impianti nonché collaudi specifici o parziali; - su richiesta del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, per motivi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoroprogetto esecutivo.

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