Proporzionalità delle sanzioni Clausole campione

Proporzionalità delle sanzioni. 1. Le sanzioni vanno applicate in relazione alla gravità della mancanza e nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità. 2. Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati secondo i seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento; b) grado di negligenza, imprudenza o imperizia tenuto conto della prevedibilità dell’evento; c) rilevanza degli obblighi violati; d) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata; e) grado di danno o di pericolo causato all’Amministrazione, utenti o a terzi o al disservizio determinatosi; f) esistenza di circostante aggravanti o attenuanti con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio e al comportamento verso gli utenti; g) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo fra loro. 3. La recidiva, nell’ambito di un biennio, comporta una sanzione di maggior gravità. 4. A più mancanze compiute da un dipendente con un’unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diverse gravità.
Proporzionalità delle sanzioni. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia b) Rilevanza degli obblighi violati; c) Responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) Grado di danno o di pericolo causato alla ditta o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto ai fini della recidiva; f) Al concorso di più lavoratori in accordo tra di loro.

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  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • Sanzioni 1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese. 2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia del giudice. Qualora l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno pari al 20% della retribuzione stessa. 3. Le ore di lavoro svolte di fatto, eccedenti la percentuale massima consentita ai sensi dell’articolo 73, comma 1, comportano un’ulteriore maggiorazione del 50 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, oltre che l’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel caso di violazione dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro. 4. Il lavoratore a tempo parziale ha il diritto di ottenere, a sua richiesta, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, delle ore di lavoro eccedenti l’orario concordato fino alla quarantesima ora, svolte in via non meramente occasionale; i contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale possono stabilire criteri e modalità per il suo esercizio.

  • SANZIONI INTERNAZIONALI Le “Sanzioni Internazionali” indicano l’insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli puoi di visitare: La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia e in Crimea Attenzione!

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Precisazioni Qualora l’esame della documentazione amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo; le offerte dovranno essere custodite, a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara, con forme idonee ad assicurare la loro integrità. L’Arnas “X. Xxxxxx”, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/00, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. 50/2016, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

  • Variazioni del rischio Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • Funzioni 1. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie: a) formazione e variazione degli organici dei servizi; b) formazione e variazione di norme regolamentari; c) tariffe; d) criteri e procedure per i turni e gli orari del servizio Taxi. 2. La Commissione può nominare gruppi di lavoro con il compito di affrontare tematiche specifiche di settore. 3. La Commissione è tenuta a rendere il parere di cui al precedente comma 1 entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora le siano richiesti pareri facoltativi, la Commissione è tenuta a dare immediata comunicazione all'organo richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso. 4. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 3 senza che sia stato comunicato il parere o senza che il Presidente della Commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'organo cui spetta la decisione di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. 5. Nel caso in cui la Commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 3 può essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

  • Cauzioni 1. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo. 2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. 3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

  • Trasparenza 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.