Proprietà degli oggetti ritrovati. 1. Ai sensi dell’art. 35 del Capitolato Generale e dell’art. 45 del C. G. A. R., fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’esecutore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente recupero. 2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione appaltante. L’esecutore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione appaltante, in caso contrario sarà direttamente responsabile dell’eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti. Egli dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso. 3. La temporanea interruzione delle opere per motivi di tutela culturale dovrà essere formalizzata dal Direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.
Appears in 2 contracts
Samples: Construction Contract, Construction Contract
Proprietà degli oggetti ritrovati. 1. Ai sensi dell’art. 35 del Capitolato Generale e dell’art. 45 del C. G. A. R.La stazione appaltante, fatta eccezione per salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione appaltante si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte l’arte, l’archeologia o l’archeologial’etnologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire rinvengano nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’esecutore ha diritto al rimborso delle L’appaltatore dovrà, pertanto, consegnarli alla stazione appaltante, che gli rimborserà le spese sostenute incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed l’incolumità e il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artisticoQualora l’appaltatore, storico o archeologico nell’esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve essere immediatamente comunicato alla Stazione appaltante. L’esecutore darne subito notizia al direttore dei lavori, e non può demolire demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del direttore stesso. L’appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o comunque alterare meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all’esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i repertidefunti. L’appaltatore dovrà, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione appaltantealtresì, in caso contrario sarà direttamente responsabile dell’eventuale rimozione o danneggiamento darne immediata comunicazione al direttore dei reperti. Egli dovrà disporrelavori, se necessarioche potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, l'interruzione dei lavori in corsosegnalando eventuali danneggiamenti all’autorità giudiziaria.
3. La temporanea interruzione delle opere per motivi di tutela culturale dovrà essere formalizzata dal Direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Lavori Pubblici, Capitolato Speciale d'Appalto
Proprietà degli oggetti ritrovati. 1. Ai sensi dell’art. 35 del Capitolato Generale e dell’art. 45 del C. G. A. R., fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’esecutore L’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse d’interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione appaltante. L’esecutore L’appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione appaltante, appaltante in caso contrario sarà direttamente responsabile dell’eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti. Egli , egli dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso.
3. La temporanea interruzione delle opere per motivi di tutela culturale dovrà essere formalizzata dal Direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Proprietà degli oggetti ritrovati. [1. Ai sensi dell’art. 35 del Capitolato Generale e dell’art. 45 del C. G. A. R., fatta ] Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’esecutore L’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine allo scopo di assicurarne l’integrità ed il diligente recupero.
. [2. ] Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione stazione appaltante. L’esecutore L’appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione stazione appaltante, in . In caso contrario sarà direttamente responsabile dell’eventuale della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti. Egli , egli dovrà disporre, se necessario, l'interruzione l’interruzione dei lavori in corso.
. [3. ] La temporanea interruzione delle opere per motivi di tutela culturale dovrà essere formalizzata dal Direttore direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto