Proprietà intellettuale. Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale, come da successive modifiche e integrazioni) e dell’art. 2 c.1 del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario”, emanato con D.R. n. 82735 (526) del 08/05/2019, il diritto di proprietà industriale conseguente all’attività posta in essere dal lavoratore autonomo nell’esecuzione del presente contratto, spetta al medesimo qualora sia finanziata con risorse dell’Università degli Studi di Firenze. Diversamente, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento richiamato, qualora l’attività sia sovvenzionata in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, la proprietà industriale spetta all’Università medesima, che rimane titolare degli eventuali diritti derivanti dalle invenzioni.
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Samples: Incarico Di Lavoro Autonomo, Contract for Professional Services, Collaborazione Per Attività Di Progetto
Proprietà intellettuale. Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale, come da successive modifiche e integrazioni) e dell’art. 2 c.1 del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario”, emanato con D.R. n. 82735 (526) del 08/05/2019, il diritto di proprietà industriale conseguente all’attività posta in essere dal lavoratore autonomo borsista nell’esecuzione del della presente contrattoborsa, spetta al medesimo qualora sia finanziata con risorse dell’Università degli Studi di Firenze. Diversamente, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento richiamato, qualora l’attività sia sovvenzionata in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, la proprietà industriale spetta all’Università medesima, che rimane titolare degli eventuali diritti derivanti dalle invenzioni.
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Samples: Research and Development, Borsa Di Ricerca, Borsa Di Ricerca
Proprietà intellettuale. Ai sensi dell’art. 65 del D.LgsD. Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale, come da successive modifiche e integrazioni) e dell’art. 2 c.1 del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario”, emanato con D.R. n. 82735 (526) del 08/05/2019, il diritto di proprietà industriale conseguente all’attività posta in essere dal lavoratore autonomo nell’esecuzione del presente contratto, spetta al medesimo qualora sia finanziata con risorse dell’Università degli Studi di Firenze. Diversamente, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento richiamato, qualora l’attività sia sovvenzionata in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, la proprietà industriale spetta all’Università medesima, che rimane titolare degli eventuali diritti derivanti dalle invenzioni.
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Samples: Contract for Autonomous Work