Common use of Proroga della scadenza Clause in Contracts

Proroga della scadenza. 1. Nel caso che il cedente dia disposizioni di proroga della scadenza e/o di posticipare il termine per il pa- gamento degli effetti, in assenza di ulteriori istruzioni scritte, la Banca provvede ad inviare semplice avviso al debitore cambiario, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. 2. Qualora l’effetto non venga pagato la Banca non prov- vederà a far levare il protesto in considerazione anche del divieto di cui all’art. 9 della legge n. 349 del 1973.

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Proroga della scadenza. 1. Nel caso che il cedente dia disposizioni di proroga della scadenza e/o di posticipare il termine per il pa- gamento degli effetti, in assenza di ulteriori istruzioni scritte, la Banca provvede ad inviare semplice avviso al debitore cambiario, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. 2. Qualora l’effetto non venga pagato la Banca non prov- vederà provvederà a far levare il protesto in considerazione anche del divieto di cui all’art. 9 della legge n. 349 del 1973.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Proroga della scadenza. 1. Nel caso che il cedente Cedente dia disposizioni di proroga della scadenza e/o di posticipare il termine per il pa- gamento pagamento degli effetti, in assenza di ulteriori istruzioni scritte, la Banca provvede ad inviare semplice avviso al debitore cambiario, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. 2. Qualora l’effetto l'effetto non venga pagato la Banca non prov- vederà provvederà a far levare il protesto in considerazione anche del divieto di cui all’art. all'articolo 9 della legge n. 349 del 1973.

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Samples: Condizioni Generali

Proroga della scadenza. 1. Nel caso che il cedente dia disposizioni di proroga della scadenza e/o di posticipare il termine per il pa- gamento pagamento degli effetti, in assenza di ulteriori istruzioni istru- zioni scritte, la Banca provvede ad inviare semplice avviso al debitore cambiario, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. 2. Qualora l’effetto non venga pagato la Banca non prov- vederà provvederà a far levare il protesto in considerazione anche del divieto di cui all’art. 9 della legge n. 349 del 1973.

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