Common use of Proroghe e rinnovi Clause in Contracts

Proroghe e rinnovi. Il comma 1 dell’art. 21 fissa i seguenti principi: - la proroga richiede il consenso (scritto) del lavoratore, essendo una clausola contrattuale; - la proroga è ammessa solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi; - la proroga potrà aversi per un massimo di cinque volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti; - qualora il numero delle proroghe sia superiore a cinque, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga. Il legislatore, quindi, introduce una norma imperativa immediatamente sostitutiva, che trasforma il contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della quinta proroga, in caso di prosecuzione dell’attività lavorativa. Al comma 2 dell’art. 21 viene regolata la c.d. successione di contratti. In particolare, è previsto che, qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Dalla normativa in questione vengono espressamente esclusi lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In attesa dell’emanazione del decreto, è previsto che continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. Il comma 3 dell’art. 21 prevede una deroga alla normativa vincolistica sopra descritta. Infatti, i limiti previsti non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite. Trattasi di una previsione normativa agevolativa rispetto ad una flessibilità in entrata nelle nuove iniziative imprenditoriali.

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Samples: Certificazione Dei Contratti, Certificazione Dei Contratti, Certificazione Dei Contratti

Proroghe e rinnovi. ((01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1 dell’art1. 21 fissa i seguenti principi: - la proroga richiede Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, suc- cessivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto di- sposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si tra- sforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.)) ((10)) 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere pro- rogato, con il consenso (scritto) del lavoratore, essendo una clausola contrattuale; - la proroga è ammessa solo quando la durata iniziale ini- ziale del contratto sia inferiore a 36 ((ventiquattro)) mesi; - la proroga potrà aversi , e, co- munque, per un massimo di cinque ((quattro)) volte nell'arco nell’arco di 36 ((ven- tiquattro)) mesi a prescindere dal numero dei contratti; - qualora . Qualora il numero delle proroghe sia superiore a cinquesuperiore, il contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta ((quinta)) proroga. Il legislatore, quindi, introduce una norma imperativa immediatamente sostitutiva, che trasforma il contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della quinta proroga, in caso di prosecuzione dell’attività lavorativa((10)) 2. Al comma 2 dell’art. 21 viene regolata la c.d. successione di contratti. In particolare, è previsto che, qualora Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto contrat- to di durata superiore a 6 sei mesi, il secondo contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminato. Dalla normativa in questione vengono espressamente esclusi lavoratori Le disposizioni di cui al pre- sente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavora- tori impiegati nelle attività stagionali individuate con apposito decreto del Ministero del Lavoro lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In attesa dell’emanazione Fino all’adozione del decreto, è previsto che decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 3. Il comma 3 dell’art. 21 prevede una deroga alla normativa vincolistica sopra descritta. Infatti, i I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese im- prese start-up innovative di cui di cui all'articolo all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazionixxxx- ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato li- mitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite. Trattasi di una previsione normativa agevolativa rispetto ad una flessibilità in entrata nelle nuove iniziative imprenditoriali.

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Samples: Lavoro a Tempo Determinato

Proroghe e rinnovi. 01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 dell’art1. 21 fissa i seguenti principi: - la proroga richiede Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. (Legge n. 96/2018) 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso (scritto) del lavoratore, essendo una clausola contrattuale; - la proroga è ammessa solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 trentasei ventiquattro mesi; - la proroga potrà aversi , e, comunque, per un massimo di cinque quattro volte nell'arco di 36 trentasei ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti; - qualora . Qualora il numero delle proroghe sia superiore a cinquesuperiore, il contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta prorogaquintaproroga. Il legislatore, quindi, introduce una norma imperativa immediatamente sostitutiva, che trasforma il contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della quinta proroga, in caso di prosecuzione dell’attività lavorativa(Legge n. 96/2018) 2. Al comma 2 dell’art. 21 viene regolata la c.d. successione di contratti. In particolare, è previsto che, qualora Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 sei mesi, il secondo contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminato. Dalla normativa in questione vengono espressamente esclusi Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con apposito decreto del Ministero del Lavoro lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In attesa dell’emanazione Fino all'adozione del decreto, è previsto che decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 3. Il comma 3 dell’art. 21 prevede una deroga alla normativa vincolistica sopra descritta. Infatti, i I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite. Trattasi di una previsione normativa agevolativa rispetto ad una flessibilità in entrata nelle nuove iniziative imprenditoriali.

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Samples: Decreto Legislativo

Proroghe e rinnovi. Il comma 1 dell’art. 21 fissa i seguenti principicosiddetto Decreto Dignità, oltre a prevedere che l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto (con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni), in tema di proroghe e rinnovi dispone che: - la proroga richiede il consenso (scritto) del lavoratorecontratto possa essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, essendo una clausola contrattualecomma 1, D.Lgs. n. 81/2015; - la il contratto possa essere prorogato nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015. Circa le condizioni previste dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 si rinvia a quanto già esplicitato al precedente paragrafo 1. Si ritiene opportuno porre nuovamente l’attenzione sulla differenza tra proroga è ammessa solo quando la durata iniziale e rinnovo di un contratto a tempo determinato; in particolare: - per proroga si intende il protrarsi nel tempo del medesimo contratto sia inferiore a 36 mesiattraverso il rinvio di un termine o di una scadenza; - per rinnovo si intende la “rinegoziazione” con i medesimi soggetti delle condizioni contrattuali, fermo restando il mantenimento della stessa categoria legale e mansione. Nella proroga potrà aversi il termine finale di durata può essere spostato in avanti per un massimo di cinque quattro volte nell'arco nel limite temporale di 36 ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti; - . La proroga è valida se le pattuizioni del contratto iniziale rimangano invariate con la sola eccezione dello spostamento del termine. Rimane ferma la necessità delle causali qualora la stessa si protrae oltre dodici mesi. È richiesto inoltre il consenso scritto del lavoratore. Qualora il numero delle proroghe sia superiore a cinquequattro, il contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta quinta proroga. Il legislatore, quindi, introduce una norma imperativa immediatamente sostitutiva, La proroga produce i suoi effetti solamente dallo spirare del termine previsto nel contratto iniziale (o successivamente prorogato). Ne deriva che trasforma il l’interruzione di un contratto a termine in rapporto durante il suo svolgimento, con successiva stipulazione di un altro contratto a tempo indeterminato alla scadenza termine (tra le medesime parti), richiede l’utilizzo della quinta prorogarinnovazione e dunque il ricorso alle causali dell’art. 19, in caso comma 1, lett. a) o b). Nel rinnovo, il cui termine finale non può superare anch’esso ventiquattro mesi, le causali di prosecuzione dell’attività lavorativacui al comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 sono sempre obbligatorie. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell’art. 21 viene regolata la c.d21, D.Lgs. successione di contratti. In particolare, è previsto chen. 81/2015, qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 sei mesi, il secondo contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminatoindeterminato (c.d. Dalla normativa Stop & go). Va, inoltre, precisato che il lavoro stagionale, nell’accezione già riportata al paragrafo 1, potrà essere prorogato o rinnovato anche in questione vengono espressamente esclusi lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con apposito decreto del Ministero del Lavoro e assenza delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivicondizioni di cui all’art. 19, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In attesa dell’emanazione del decreto, è previsto che continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525comma 1. Il comma 3 dell’art. 21 prevede una deroga alla normativa vincolistica sopra descritta. Infatti, i limiti previsti non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite. Trattasi di una previsione normativa agevolativa rispetto ad una flessibilità in entrata nelle nuove iniziative imprenditoriali. Si segnala, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, l’aumento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui all’art. 2, comma 28, Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero). Al riguardo, con la Legge di conversione del Decreto Dignità, viene aggiunta la specifica che detto aumento non si applica ai contratti di lavoro domestico.

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Samples: Appalto

Proroghe e rinnovi. 01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 dell’art1. 21 fissa i seguenti principi: - la proroga richiede Il contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. (10) (11) 1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso (scritto) del lavoratore, essendo una clausola contrattuale; - la proroga è ammessa solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 ventiquattro mesi; - la proroga potrà aversi , e, comunque, per un massimo di cinque quattro volte nell'arco di 36 ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti; - qualora . Qualora il numero delle proroghe sia superiore a cinquesuperiore, il contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga. Il legislatore, quindi, introduce una norma imperativa immediatamente sostitutiva, che trasforma il contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato alla scadenza di decorrenza della quinta proroga, in caso di prosecuzione dell’attività lavorativa. Al comma 2 dell’art(10) (11) 2. 21 viene regolata la c.d. successione di contratti. In particolare, è previsto che, qualora Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 sei mesi, il secondo contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminato. Dalla normativa in questione vengono espressamente esclusi Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività attivita' stagionali individuate con apposito decreto del Ministero del Lavoro lavoro e delle politiche sociali nonché nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In attesa dell’emanazione Fino all'adozione del decreto, è previsto che decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 15251525.(18) 3. Il comma 3 dell’art. 21 prevede una deroga alla normativa vincolistica sopra descritta. Infatti, i I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societàsocieta', ovvero per il più piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già societa' gia' costituite. 1) la norma riguarda le imprese che hanno cessato o ridotto l’attività oppure anche quelle che non hanno mai cessato o ridotto? 2) Con riferimento alle proroghe era chiaro che le stesse fossero da riferire ai contratti in essere al 23 febbraio 2020, invece la questioni si sono poste in relazione ai rinnovi (esclusi) rispetto ai contratti conclusi prima del 23 febbraio e a quelli iniziati dopo 3) Come intendere il riferimento ai contratti da rinnovare o prorogare fino al 30 agosto? Lo stesso andava inteso come limite temporale di durata del contratto o come limite al rinnovo e alla proroga? L’art. Trattasi 93 del D.L. n. 34/2020 introduce la possibilità di derogare all’obbligo di indicare le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020. Ai fini della proroga o del rinnovo “acausale” di cui alla predetta disposizione, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione: - il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio); - il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020. Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una previsione normativa agevolativa proroga “acausale” anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto ad una flessibilità dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi. 4) All’epoca alcuni commentatori ritenevano che i limiti delle quattro proroghe e del periodo cuscinetto o stop & go fossero ancora in entrata nelle nuove iniziative imprenditorialipiedi. Limiti che invece erano sono stati eliminati in sede di conversione del d.l. 18 /2020 secondo quanto previsto nell’art. 19 bis; 5) Infine qualche commentatore ha avanzato dubbi circa l’applicabilità dell’art. 00 xxx xxx xx 00/0000 (xxxxxxx in vigore il 29/04/2020) in relazione ai contratti scaduti al 29/04/2020 6) Quanto ai contratti a termine in somministrazione si è ritenuto che agli stessi fosse applicabile la medesima disciplina in virtù della equiparazione ai contratti a tempo determinato.

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Samples: Contratto a Termine

Proroghe e rinnovi. 01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1 dell’art1. 21 fissa i seguenti principi: - la proroga richiede Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.1 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso (scritto) del lavoratore, essendo una clausola contrattuale; - la proroga è ammessa solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 ventiquattro2 mesi; - la proroga potrà aversi , e, comunque, per un massimo di cinque quattro2 volte nell'arco nell’arco di 36 ventiquattro2 mesi a prescindere dal numero dei contratti; - qualora . Qualora il numero delle proroghe sia superiore a cinquesuperiore, il contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta quinta2 proroga. 2. Il legislatore, quindi, introduce una norma imperativa immediatamente sostitutiva, che trasforma il contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della quinta proroga, in caso di prosecuzione dell’attività lavorativa. Al comma 2 dell’art. 21 viene regolata la c.d. successione di contratti. In particolare, è previsto che, qualora Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 sei mesi, il secondo contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminato. Dalla normativa in questione vengono espressamente esclusi Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con apposito decreto del Ministero del Lavoro lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In attesa dell’emanazione Fino all’adozione del decreto, è previsto che decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 3. Il comma 3 dell’art. 21 prevede una deroga alla normativa vincolistica sopra descritta. Infatti, i I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite. 1 Comma ins. Trattasi di una previsione normativa agevolativa rispetto ad una flessibilità dall’art. 1, D.L. 12 lug. 2018, n. 87, conv. con modif. in entrata nelle nuove iniziative imprenditorialiL. 9 ago. 2018, n. 96. 2 Parola così sost. dall’art. 1, D.L. 12 lug. 2018, n. 87, conv. con modif. in L. 9 ago. 2018, n. 96.

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Samples: Labor Contract

Proroghe e rinnovi. 01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle esigenze di cui all’art. 19, comma 1 dell’art1. 21 fissa i seguenti principi: - la proroga richiede Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle esigenze di cui all’art. 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso (scritto) del lavoratore, essendo una clausola contrattuale; - la proroga è ammessa solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 trentasei ventiquattro mesi; - la proroga potrà aversi , e, comunque, per un massimo di cinque quattro volte nell'arco di 36 ventiquattrotrentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti; - qualora . Qualora il numero delle proroghe sia superiore a cinquesuperiore, il contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Il legislatore, quindi, introduce una norma imperativa immediatamente sostitutiva, che trasforma il contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della quinta proroga, in caso di prosecuzione dell’attività lavorativa. 2. Al comma 2 dell’art. 21 viene regolata la c.d. successione di contratti. In particolare, è previsto che, qualora Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 sei mesi, il secondo contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminato. Dalla normativa in questione vengono espressamente esclusi Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con apposito decreto del Ministero del Lavoro lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In attesa dell’emanazione Fino all'adozione del decreto, è previsto che decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 3. Il comma 3 dell’art. 21 prevede una deroga alla normativa vincolistica sopra descritta. Infatti, i I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite. Trattasi di una previsione normativa agevolativa rispetto ad una flessibilità in entrata nelle nuove iniziative imprenditoriali.

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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Determinato

Proroghe e rinnovi. 01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1 dell’art1. 21 fissa i seguenti principi: - la proroga richiede Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso (scritto) del lavoratore, essendo una clausola contrattuale; - la proroga è ammessa solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 t rentasei ventiquattro mesi; - la proroga potrà aversi , e, comunque, per un massimo di cinque quattro volte nell'arco di 36 t rentasei ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti; - qualora . Qualora il numero delle proroghe sia superiore a cinquesuperiore, il contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Il legislatore, quindi, introduce una norma imperativa immediatamente sostitutiva, che trasforma il contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della s esta quinta proroga, in caso di prosecuzione dell’attività lavorativa. 2. Al comma 2 dell’art. 21 viene regolata la c.d. successione di contratti. In particolare, è previsto che, qualora Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 sei mesi, il secondo contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminato. Dalla normativa in questione vengono espressamente esclusi Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con apposito decreto del Ministero del Lavoro lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In attesa dell’emanazione Fino all'adozione del decreto, è previsto che decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 3. Il comma 3 dell’art. 21 prevede una deroga alla normativa vincolistica sopra descritta. Infatti, i I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite. Trattasi di una previsione normativa agevolativa rispetto ad una flessibilità in entrata nelle nuove iniziative imprenditoriali.

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Samples: Lavoro a Tempo Determinato

Proroghe e rinnovi. 1. Il comma 1 dell’art. 21 fissa i seguenti principi: - la proroga richiede termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso (scritto) del lavoratore, essendo una clausola contrattuale; - la proroga è ammessa solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 trentasei mesi; - la proroga potrà aversi , e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di 36 trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti; - qualora . Qualora il numero delle proroghe sia superiore a cinquesuperiore, il contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Il legislatoreA questo punto possiamo fare alcune considerazioni. Nell’ultimo nostro scritto avevamo sottolineato alcune criticità. Pensiamo di avere visto giusto, quindiin quanto il legislatore è intervenuto apportando modifiche. Per quanto riguarda la proroga, introduce una essa si ammetteva solo in caso che si trattasse di proroga della “stessa attività lavorativa”.Con la nuova normativa non è più richiesto che la proroga debba riguardare la “stessa attività lavorativa”. Come si ricorderà la Circolare Ministeriale n.18/2014 interpretava il termine “stessa attività lavorativa” come “ stesse mansioni,mansioni equivalenti o comunque quelle svolte in applicazione della disciplina di cui all’art.2103 c.c.”.con le conseguenti difficoltà di individuazione da parte del datore di lavoro. Anche l’art. 5 comma 4 bis concernente la durata massima dei ct., con proroghe e rinnovi, faceva riferimento alle “ mansioni equivalenti”. La norma imperativa immediatamente sostitutivarivisitata ,più concretamente, fa riferimento alla nozione di “mansioni di pari livello e categoria legale” , più facilmente individuabili. Sul punto scrivevamo: < Si richiede , per quanto riguarda l’interpretazione ministeriale , che trasforma il datore di lavoro sia in grado di valutare l’equivalenza delle mansioni che, come è noto, comporta, al di là dell’appartenenza alla stessa categoria contrattuale, -come giurisprudenza insegna, non sempre bastevole- ,la presa in considerazione di altri elementi propri della mansione . Si richiede appunto una valutazione a più ampio raggio e non sempre di agevole delimitazione.>. Ciò per quanto riguarda il vecchio enunciato. Si pone quindi il problema della interpretazione della nuova normativa. Per quanto riguarda la proroga, come detto, non viene più richiesto che nel caso si tratti della “stessa attività lavorativa”,il che da un lato potrebbe significare che si può prorogare il contratto a termine per “altra attività lavorativa”, dall’altro, trattandosi di un contratto già in rapporto a tempo indeterminato essere e quindi ,comunque,avendo diggià come contenuto una determinata prestazione lavorativa non si potrà [implied term- si dice nella common law] che prorogare per la stessa prestazione lavorativa ( un tornitore non potrà essere prorogato come fresatore, un addetto alla scadenza contabilità generale non potrà essere prorogato come addetto alla contabilità industriale). Ammeno che, seguendo il trend della quinta prorogamassima liberalizzazione e flessibilità, in caso di prosecuzione dell’attività lavorativadoversi ammettere che la proroga può non tenere conto dei contenuti del contratto prorogato (un tornitore potrà essere prorogato come fresatore, un addetto alla contabilità generale potrà essere prorogato come addetto alla contabilità industriale). Al comma 2 dell’art. 21 viene regolata la c.d. Quanto poi alla successione di contratti. In particolare, compresi quindi i rinnovi,occorrerà rispettare il requisito del “pari livello e categoria contrattuale,, quindi, con possibilità di demansionamento, considerati gli orientamenti giurisprudenziali dell’equivalenza delle mansioni, già da noi richiamati anche nei precedenti xxxxxxx.Xx definitiva la nuova normativa del contratto a termine sembrerebbe adeguarsi agli indirizzi innovativi contenuti nella nuova formulazione dell’art.2103 c.c.. Infine,come si è previsto chenotato, qualora altra importante modifica è consistita nel porre un temine all’ulteriore contratto aggiuntivo oltre 1 36 mesi del tetto temporale xxxxxxx.Xx norma precedente lasciava alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data potere di scadenza determinarne la xxxxxx.Xx norma delegata pone un termine massimo unico, della durata di un contratto di durata fino a 6 dodici mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, valido per tutte le categorie .Il mancato rispetto della procedura stabilita nonché il secondo superamento del termine massimo comportanola sanzione già prevista per la quale “il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato” .Anche la normativa delegata sanziona il comportamento scorretto con la trasformazione del contratto aggiuntivo in contratto a tempo indeterminato ma precisa che la trasformazione decorre dalla data di stipulazione, cosa che non era precisata nella normativa precedente e avrebbe potuto causare equivoci ( ad .es. Dalla normativa in questione vengono espressamente esclusi lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In attesa dell’emanazione del decreto, è previsto che continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente facendo decorrere la trasformazione non dalla stipulazione ma dal verificarsi della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. Il comma 3 dell’art. 21 prevede una deroga alla normativa vincolistica sopra descritta. Infatti, i limiti previsti non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite. Trattasi di una previsione normativa agevolativa rispetto ad una flessibilità in entrata nelle nuove iniziative imprenditorialiviolazione.).

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