Protocollo riservato Clausole campione

Protocollo riservato. Sono previste particolari forme di riservatezza e di accesso controllato al protocollo unico per: - documenti relativi a vicende di persone o a fatti privati o particolari (dati sensibili, come definiti dal D.Lgs. 30 luglio 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali); - documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi di pubblico dominio, potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati o procurare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell’attività amministrativa (tipologie documentarie definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241e ss mm e ii, art. 24 e DPR 27 giugno 1992, n. 352, art. 8; Regolamento del Comune sulla riservatezza) Le tipologie di documenti da registrare nel protocollo riservato sono individuate dal Responsabile del Servizio su indicazione della Giunta comunale e del Segretario comunale, d’intesa con i responsabili delle UOR. I documenti classificati come riservati devono comunque essere registrati sul protocollo unico informatizzato del Comune. Le procedure adottate per la gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi ad accesso riservato, comprese la registrazione, la segnatura, la classificazione e la fascicolazione, sono le stesse adottate per gli altri documenti e procedimenti amministrativi. La possibilità di effettuare tali registrazioni è riferita ad una particolare autorizzazione dell’utente. La registrazione particolare è sottesa dalle stesse regole di visibilità del protocollo generale. Sul registro di protocollo generale, le registrazioni di protocollo riservato sono rappresentate in modo coperto. Sono cioè evidenziati solo i riferimenti alla registrazione intesa nei termini di data di riferimento, numero di protocollo, struttura organizzativa competente.
Protocollo riservato. 1. Il ricorso al protocollo riservato è eccezionale, tenuto conto delle regole di sicurezza e di visibilità descritte nella sezione XIV e tenuto conto che l’accesso ai dati di protocollo è consentito solo ai dipendenti incaricati ai sensi del D. Lgs 196/2003. 2. Il protocollo riservato è utilizzato per documenti coperti da segreto ai sensi della normativa vigente e per documenti la cui conoscenza può compromettere gli interessi dell’Azienda. 3. La registrazione al protocollo riservato è disposta dal Responsabile della Direzione/Dipartimento/UU.OO.
Protocollo riservato. 1. All'interno dell'AOO-Provincia di Salerno è istituto il protocollo riservato nel quale sono riportati i documenti indicati nell'allegato 5 del presente regolamento. 2. La registrazione nel protocollo particolare, quando non sia palesemente evidente la necessità, può essere disposta dal RSP mediante l'apposizione, sul documento, della seguente dicitura: “Da registrare sul protocollo riservato”. 3. I documenti anonimi, informatici o cartacei, come tali individuati ai sensi degli articoli 8, comma 4, e 141 del codice di procedura penale, vengono inviati al RSP che ne effettua una valutazione: • se ritiene che contengano dati o informazioni di interesse dell'ente provvede ad inviarli agli uffici o agli organi competenti per le ulteriori eventuali determinazioni; questi decidono se farli registrare nel protocollo generale; • se ritiene che non contengano dati rilevanti dal punto di vista amministrativo, il documento viene registrato nel protocollo riservato. 4. I documenti registrati nel protocollo riservato sono sottratti alla consultazione di chi non sia espressamente abilitato. 5. La corrispondenza contenente atti di carattere confidenziale e/o politico ed in genere i cosiddetti “atti di gabinetto” viene sottoposta all’esame e alle decisioni del Presidente della Provincia, anche in ordine alle modalità di protocollazione riservata, conservazione, consultazione e successivo versamento nell’archivio.
Protocollo riservato. Se il documento, comunque pervenuto, contiene dati sensibili confidenziali o informazioni che il responsabile della gestione documentale ritiene debbano avere una visibilità limitata, verrà registrato nella modalità “riservato” stabilendo per convenzione, come termine di riservatezza, il 31 dicembre del 70° anno successivo alla data di registrazione. Il coordinatore della gestione documentale attribuisce i profili di abilitazione necessari alla visione e gestione dei documenti riservati.

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  • Riservatezza Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

  • Riservatezza dei dati I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le modalità previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.

  • Informazioni Riservate a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto. b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a: – non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni; – proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria; – consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto. c. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. d. Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare: – essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione; – essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso; – essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l’Autorità di vigilanza e controllo. In tal caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate; – essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza; – l’avvenuto consenso alla sua divulgazione.

  • Obblighi di riservatezza 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. 3. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. 5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

  • Clausola di riservatezza 7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.