Provvigione Clausole campione

Provvigione. 1. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l`affare è concluso per effetto del suo intervento. 2. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Provvigione. La percentuale di provvigione ai viaggiatori, piazzisti, rappresentanti o procacciatori d’affari è calcolata sul valore della merce “schiavo dogana” per il caffè crudo e le altre droghe, salve diverse pattuizioni. Per il caffè tostato la provvigione si calcola sul prezzo comprensivo degli oneri doganali.
Provvigione. La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita di farine, cascami di grano e mais, è dovuta da ciascuna delle parti contraenti nella seguente misura: sfarinati 0,5% del prezzo complessivo. cascami di grano e mais, farinette 0,5% del prezzo complessivo. farinaccio, crusca e cruschello 0,5% del prezzo complessivo. RISONI
Provvigione. Sugli affari conclusi, eseguiti e andati a buon fine riguardo il marchio WMG, spetta all’Agente una provvigione complessiva del _% . Sugli affari conclusi, eseguiti e andati a buon fine riguardo i prodotti Skynet Italia non marchiati WMG, spetta all’Agente una provvigione complessiva del % Dette provvigioni si intendono al netto di sconti, premi, bonus riconosciuti alla clientela, bolli, IVA ed imposte, spese di trasporto, imballaggio, ecc.) fatti salvi gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Le parti convengono espressamente che il momento di maturazione della provvigione sarà quello del buon fine dell’affare e quindi del totale pagamento della merce da parte del cliente salvo il caso indicato al comma 7 dell’art. 6 del vigente A.E.C.. La provvigione si intende comprensiva di ogni onere e spesa sostenuta dall’Agente nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto. L'Agente è tenuto ad inviare una relazione periodica settimanale sulle visite effettuate ai clienti e sul loro andamento, in caso contrario nessuna provvigione competerà all’Agente per affari eseguiti nella sua zona da Skynet Italia verso clienti esistenti al momento dell’incarico, se il loro fatturato decresce. In caso l’Agente incrementasse o stabilizzasse il fatturato dei singoli clienti, all’Agente spetterà la provvigione sull’intero fatturato di questi clienti. A tale scopo potrà essere comunicata all’Agente una lista dei clienti attivi con il fatturato del periodo precedente. La cessazione di questo contratto non interrompe le obbligazioni in corso; in particolare il Preponente riconoscerà all’Agente la provvigione su tutti gli affari trasmessi o comunque posti in essere nel corso del contratto anche se conclusi ed eseguiti dopo. L’Agente pertanto ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi in seguito ad ordini ricevuti dopo la cessazione del presente contratto, qualora la conclusione dell’affare sia da ricondurre prevalentemente all’attività svolta dall’Agente durante il periodo di vigenza del presente contratto, e l’affare sia concluso entro un termine ragionevole dalla cessazione del contratto stesso. Ai fini di cui sopra, l’Agente dovrà relazionare dettagliatamente per iscritto il Preponente, all’atto della cessazione del presente contratto, sulle trattative commerciali intraprese ma non ancora concluse a causa dell’intervenuto scioglimento del rapporto. In presenza delle circostanze sopra richiamate il termine “ragionevole” entro il q...
Provvigione a) Secondo § 6 della Legge sull’intermediazione, il committente è obbligato al pagamento di una provvigione, per il caso in cui l’affare da mediare venga concluso con un terzo tramite la meritevole attività, come da contratto, del mediatore. Il diritto alla provvigione si ha con la validità giuridica del negozio. b) Per il caso in cui l’affare definito nel contratto di mediazione non venga concluso, in violazione all’obbligo di buona fede, perché il committente, senza un motivo degno di nota, trascura un negozio giuridico necessario per la conclusione dell’affare, la provvigione è comunque dovuta. c) La provvigione deve essere anche corrisposta, se è stato concluso un altro contratto o un contratto ad altre condizioni, diverse dall’offerta. L’agente immobiliare ha anche diritto alla provvigione, se in seguito alla sua attività non è stato sì concluso l’affare da mediare come da contratto, tuttavia, però, un affare a questo economicamente equivalente per la sua finalità (§ 6 sottocomma 3. della Legge sull’intermediazione). d) Secondo § 15 comma 1 sottocomma 3, la provvigione per la mediazione è anche da corrispondere, se il negozio giuridico viene concluso con un terzo. Il committente ha comunicato al terzo la possibilità per la conclusione resa nota dal mediatore. Se il terzo rifiuta di pagare la provvigione, resta salvaguardato il diritto alla rivendicazione della provvigione nei confronti del committente. e) Il diritto alla provvigione persiste anche se l’affare non viene concluso con l’interessato mediato, bensì con un terzo, che esercita un diritto valido per legge o per contratto di prelazione, riscatto o rappresentazione nella successione. f) La rivelazione dell’identità dell’interessato all’affare non costituisce alcun obbligo a concludere il negozio giuridico, rappresenta tuttavia l’adempimento secondo § 11 FAGG - Legge sui contratti a distanza.
Provvigione. La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita di riso e rotture di riso è corrisposta nella misura dell’1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore da calcolarsi sul prezzo3 di contratto.
Provvigione. La provvigione spettante a Venetagroup a seguito della delibera di approvazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell’intermediario finanziario da corrispondersi dal Cliente è indicata nella tabella che segue: TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO PROVVIGIONE MASSIMA RICHIESTA SUL VALORE EROGATO Mutuo ipotecario a clientela consumatrice 5.00% Prestiti personali e cessioni del quinto 5.00% Rimborso spese di istruttoria € 1.500,00 La provvigione viene inclusa nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo)
Provvigione. 8.1 Il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Mediatore Creditizio, al momento in cui avrà notizia dell’approvazione della richiesta di Finanziamento da parte del soggetto erogante, la provvigione nella misura indicata nel frontespizio del presente contratto. 8.2 Le Parti convengono che il compenso previsto al punto 8.1 sarà dovuto anche in caso di ottenimento del Finanziamento nei sei mesi successivi alla scadenza del presente incarico, qualora esso sia concesso per effetto dell’intervento del Mediatore Creditizio.
Provvigione. Il Locatore si impegna a corrispondere al Mediatore una provvigione fissata in una mensilità del canone annuo più IVA di legge. Il diritto alla provvigione sorgerà in capo al Mediatore, ex Art. 1755 c. c., alla conclusione dell’affare, intendendosi con tale espressione la comunicazione di avvenuta accettazione della proposta di locazione sottoscritta dal Locatore al Proponente conduttore. La provvigione dovrà essere corrisposta al Mediatore anche nel caso in cui il Locatore, direttamente o per interposta persona, concluda il contratto con soggetti presentati o segnalati dal Mediatore durante il periodo di validità dell’incarico sino ai dodici mesi successivi: a) dal termine di scadenza del presente contratto; b) dalla eventuale revoca dell’incarico; c) dal recesso di una delle parti. Il termine annuale di prescrizione del diritto alla provvigione dovuta al Mediatore di cui all’Art. 2950 c.c., decorrente dalla conclusione dell’affare, va calcolato, qualora il Locatore ometta di informare il Mediatore sulla conclusione dell’affare, dal momento in cui il Mediatore abbia acquisito conoscenza di detta conclusione.
Provvigione. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento (1757, 2950). La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità (2099, 2225, 2233).