Common use of PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI. RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Clause in Contracts

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI. RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. Neafidi osserva, nei rapporti con l’impresa socia, le disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia tra l’impresa socia e Neafidi, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, l’impresa socia – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nel presente articolo. L’impresa socia può presentare un reclamo a Neafidi, per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx) ovvero a mezzo fax (0000.000000) ovvero a mezzo mail (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx). Neafidi deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di Neafidi saranno indicati anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione. Se l’impresa socia non è soddisfatta (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla sede legale e/o alle sedi operative di Neafidi oppure consultando il sito xxx.xxxxxxx.xx dove è pubblicata la Guida Pratica all’ABF. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto dell’impresa socia di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Qualora l’impresa socia intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, deve preventivamente, a pena improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, mediante domanda di mediazione, con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Tale ricorso ad un Organismo di mediazione:

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Samples: Contratto Di Mutuo Chirografario, Contratto Di Mutuo Chirografario

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI. RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. Neafidi osserva, nei rapporti con l’impresa socia, le disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia tra l’impresa socia e Neafidi, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, l’impresa socia – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nel presente articolo. L’impresa socia può presentare un reclamo a Neafidi, per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx) ovvero a mezzo fax (0000.000000) ovvero a mezzo mail (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx). Neafidi deve rispondere entro 30 60 giorni dal ricevimento. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di Neafidi saranno indicati anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione. Se l’impresa socia non è soddisfatta (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla sede legale e/o alle sedi operative di Neafidi oppure consultando il sito xxx.xxxxxxx.xx dove è pubblicata la Guida Pratica all’ABF. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto dell’impresa socia di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Qualora l’impresa socia intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, deve preventivamente, a pena improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, mediante domanda di mediazione, con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Tale ricorso ad un Organismo di mediazione:

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PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI. RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. Neafidi osserva, nei rapporti con l’impresa socia, le disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia tra l’impresa socia e Neafidi, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, l’impresa socia – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nel presente articolo. L’impresa socia può presentare un reclamo a Neafidi, per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx) ovvero a mezzo fax (0000.000000) ovvero a mezzo mail (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx). Neafidi deve rispondere entro 30 60 giorni dal ricevimento. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di Neafidi saranno indicati anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione. Se l’impresa socia non è soddisfatta (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), può può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla sede legale e/o alle sedi operative di Neafidi oppure consultando il sito xxx.xxxxxxx.xx dove è pubblicata la Guida Pratica all’ABF. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto dell’impresa socia di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Qualora l’impresa socia intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, deve preventivamente, a pena improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, mediante domanda di mediazione, con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Tale ricorso ad un Organismo di mediazione:

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PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI. RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. Neafidi osserva, nei rapporti con l’impresa social’impresa, le disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia tra l’impresa socia e Neafidi, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, l’impresa socia – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nel presente articolo. L’impresa socia può presentare un reclamo a Neafidi, per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx) ovvero a mezzo fax (0000.000000) ovvero a mezzo mail (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx). Neafidi deve rispondere entro 30 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di Neafidi saranno indicati anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione. Se l’impresa socia non è soddisfatta (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla sede legale e/o alle sedi operative di Neafidi oppure consultando il sito xxx.xxxxxxx.xx dove è pubblicata la Guida Pratica all’ABF. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto dell’impresa socia di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Qualora l’impresa socia intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, deve preventivamente, a pena improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, mediante domanda di mediazione, con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Tale ricorso ad un Organismo di mediazione:

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