Common use of QUADRO DI RIFERIMENTO Clause in Contracts

QUADRO DI RIFERIMENTO. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitario. 3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’ Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( SSN). 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. 5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali. 6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente. 7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero. 8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

QUADRO DI RIFERIMENTO. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale dei medici specialisti ambulatoriali ed odontoiatri, dei biologi, dei chimici, degli psicologi (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni modificazioni, dando atto che l’unificazione in un solo Accordo Collettivo nazionale della normativa riguardante gli specialisti ambulatoriali ed integrazionii professionisti delle altre aree professionali, corrisponde alle esigenze delle categorie e recepisce anche le disposizioni contenute nei “Protocolli aggiuntivi”, allegati n.1 ex DPR. N.271/00 e n.446/01. 2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con gli specialisti ambulatoriali e le altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitario. 3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’ Accordo Collettivo Nazionale degli AA.CC.NN. deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( (SSN). 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. 5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali. 6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente. 7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero. 8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali territoriali, di medicina generale e specialistica ambulatoriale, e ospedalieri.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale Di Lavoro

QUADRO DI RIFERIMENTO. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale della medicina generale pediatria di famiglia (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza l’esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitario. 3. II 3.II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’ Accordo Collettivo Nazionale degli AA.CC.NN. deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( SSN). 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. 5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali. 6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente. 7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero. 8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

QUADRO DI RIFERIMENTO. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionaleNazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla La sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze Servizio Sanitario Nazionale e la crescente esigenza di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede territoriali richiedono una riprogettazione, seppur parziale, nuova organizzazione del sistema delle cure primarie, erogate da primarie valorizzando i medici di medicina generale in collaborazione e promuovendo l’integrazione con altre figure professionali. Con il presente rinnovo contrattuale si dà attuazione alla riforma introdotta nell’ordinamento vigente con la Legge 8 novembre 2012, n. 189, con riferimento in particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitarioalle disposizioni contenute nell’articolo 1. 3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 2001, n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato affida piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’ Accordo dell’Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( SSN)Nazionale. Le Regioni rispettano le clausole del presente Accordo applicandone i principi negli Accordi decentrati al fine del miglioramento della qualità dell’assistenza, dell’uniforme applicazione sull’intero territorio regionale e della tutela del rapporto individuale di lavoro con i medici convenzionati, valorizzando il rapporto fiduciario medico-paziente. 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. 5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali. 6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, Sindacali ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente. 75. Le Regioni Nel contesto legislativo e le Organizzazioni Sindacali regolamentare in relazione al quadro normativo vigentecui opera, riconoscono che il Sistema Sanitario presente Accordo Collettivo Nazionale nel suo complesso garantisce risponde anche agli indirizzi del Patto per la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo Salute, con particolare riferimento a PDTA, cronicità, integrazione sociosanitaria, valorizzazione del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema nonché agli obiettivi prioritari di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricoveropolitica sanitaria nazionale ai sensi dell’articolo 4. 8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

QUADRO DI RIFERIMENTO. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale della medicina generale pediatria di famiglia (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza l’esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitario. 3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’ Accordo Collettivo Nazionale degli AA.CC.NN. deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( SSN). 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto dall’atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata dall’entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. 5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali. 6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità ai bisogni sanitari dei cittadini. La convenzione con il singolo medico pediatra di famiglia tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente. 7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale all’ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero. 8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei di percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

QUADRO DI RIFERIMENTO. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale pediatria di libera scelta (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionaleNazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla La sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze Servizio Sanitario Nazionale e la crescente esigenza di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede territoriali richiedono una riprogettazione, seppur parziale, nuova organizzazione del sistema delle cure primarie, erogate da medici primarie valorizzando i pediatri di medicina generale in collaborazione libera scelta e promuovendo l’integrazione con altre figure professionali. Con il presente rinnovo contrattuale si dà attuazione alla riforma introdotta nell’ordinamento vigente con la Legge 8 novembre 2012, n. 189 con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere riferimento, in modo adeguatoparticolare, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitarioalle disposizioni contenute nell’articolo 1. 3. II nuovo quadro istituzionaleLe Regioni rispettano le clausole del presente Accordo applicandone i principi negli Accordi decentrati al fine del miglioramento della qualità dell'assistenza, dell'uniforme applicazione sull’intero territorio regionale e della tutela del rapporto individuale di lavoro con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3i pediatri di libera scelta convenzionati, che modifica valorizzando il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’ Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( SSN)rapporto fiduciario medico-paziente. 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. 5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali. 6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, Sindacali ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente. 75. Le Regioni Nel contesto legislativo e le Organizzazioni Sindacali regolamentare in relazione al quadro normativo vigentecui opera, riconoscono che il Sistema Sanitario presente Accordo Collettivo Nazionale nel suo complesso garantisce risponde anche agli indirizzi del Patto per la risposta ai bisogni Salute, con particolare riferimento a PDTA, cronicità, integrazione sociosanitaria, attività di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo prevenzione, valorizzazione del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema nonché agli obiettivi prioritari di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricoveropolitica sanitaria nazionale ai sensi dell’articolo 4. 8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

QUADRO DI RIFERIMENTO. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionaleNazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitario. 3. II nuovo operante nel quadro istituzionale, con istituzionale definito dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che di modifica il del Titolo V della Costituzione, la quale ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. 2. Il presente rinnovo dell’ contrattuale scaturisce dalla riforma introdotta nell’ordinamento vigente con la Legge 8 novembre 2012 n. 189. Di particolare rilievo ai presenti fini risultano le disposizioni contenute nell’articolo 1 con riferimento ai compiti assegnati alle Regioni (istituzione AFT e UCCP) e agli obblighi previsti per i medici di medicina generale (inserimento nelle nuove forme organizzative e adesione al sistema informativo regionale e nazionale), nonché alle modifiche introdotte al testo dell’articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502. A tale provvedimento ha fatto seguito col D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122, la possibilità, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica, di dar luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014. 3. Le Regioni rispettano le clausole del presente Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale applicandone i principi negli Accordi decentrati al fine del miglioramento della qualità dell’assistenza, dell’uniforme applicazione sull’intero territorio regionale e della tutela del rapporto individuale di lavoro con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( SSN)i medici convenzionati. 4. II Piano Sanitario Nell’ottica di condividere il percorso sistematico delle innovazioni normative apportate dal Legislatore, il presente Accordo si adegua e raccorda con le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, che modifica il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 con nuove indicazioni rilevanti ai presenti fini e attengono sia alla maggior consistenza da attribuire alla parte variabile del compenso, sia ad un nuovo e più adeguato approccio al processo sanzionatorio, nonché con le più recenti leggi finanziarie (ex plurimis Legge 15 luglio 2011 n. 111, Legge 7 agosto 2012 n. 135). 5. Nel contesto legislativo e regolamentare in cui opera, il presente Accordo Collettivo Nazionale 2003si attiene anche agli indirizzi del Patto per la Salute per gli anni 2014-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto 2016 di intesa cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato - Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni - Città e le Province autonome (Rep. 82/CSR del 10 luglio 2014), con riferimento in particolare all’articolo 5 dove tra l’altro si precisa che la natura del collegamento tra AFT e UCCP dev’essere di tipo funzionale e che la UCCP è parte fondamentale ed autonomie locali essenziale del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. 5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenzialiDistretto. 6. Le Regioni La SISAC, in ottemperanza al combinato disposto dell’articolo 46, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le Organizzazioni Sindacalidell’articolo 52, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidalecomma 27 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere fornisce assistenza alle amministrazioni in modo appropriato ed integrato alla domanda materia di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - pazienteuniforme applicazione delle clausole contrattuali. 7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero. 8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.

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QUADRO DI RIFERIMENTO. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale (in seguito Organizzazioni Sindacaliorganizzazioni sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionaleNazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il progressivo accentuarsi presente rinnovo contrattuale scaturisce dalla riforma introdotta nell’ordinamento vigente con la Legge 8 novembre 2012, n. 189. Di particolare rilievo ai presenti fini risultano le disposizioni contenute nell’articolo 1 con riferimento ai compiti assegnati alle Regioni (istituzione AFT e UCCP, adesione obbligatoria dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del medici all'assetto organizzativo e al sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico informativo regionale e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitarionazionale). 3. II nuovo quadro istituzionaleLe Regioni rispettano le clausole del presente Accordo applicandone i principi negli Accordi decentrati al fine del miglioramento della qualità dell’assistenza, dell’uniforme applicazione sull’intero territorio regionale e della tutela del rapporto individuale di lavoro con Legge Costituzionale 18 i medici convenzionati. 4. Nell’ottica di condividere il percorso sistematico delle innovazioni normative apportate dal Legislatore, il presente Accordo si adegua e raccorda con le disposizioni introdotte dal D.lgs. 27 ottobre 2001 2009, n. 3150, che modifica il Titolo V della CostituzioneD.lgs. 30 marzo 2001, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano n. 165. 5. Nel contesto legislativo e regolamentare in materia di salutecui opera, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’ il presente Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento si attiene anche agli indirizzi del Servizio Sanitario Nazionale ( SSN). 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003Patto per la Salute per gli anni 2014-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto 2016 di intesa cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato - Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni - Città e le Province autonome (Rep. 82/CSR del 10 luglio 2014), con riferimento in particolare all’articolo 25 dove tra l’altro si precisa che la natura del collegamento tra AFT e UCCP dev’essere di tipo funzionale e che la UCCP è parte fondamentale ed autonomie locali essenziale del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. 5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenzialiDistretto. 6. Le Regioni La SISAC, in ottemperanza al combinato disposto dell’articolo 46, comma 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le Organizzazioni Sindacalidell’articolo 52, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidalecomma 27 della Legge 27 dicembre 2002, universale ed equon. 289, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere fornisce assistenza alle amministrazioni in modo appropriato ed integrato alla domanda materia di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - pazienteuniforme applicazione delle clausole contrattuali. 7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero. 8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.

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QUADRO DI RIFERIMENTO. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale dei medici specialisti ambulatoriali ed odontoiatri, dei medici veterinari, dei biologi, dei chimici, degli psicologi (in seguito Organizzazioni Sindacaliorganizzazioni sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo dell'Accordo Collettivo nazionaleNazionale, come disposto dall’articolo dall'art. 8 del Decreto Legislativo decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della operante nel quadro istituzionale definito dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitario. 3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che 3 di modifica il del Titolo V della Costituzione, la quale ha affidato piena potestà potesta' alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. 2. Il presente rinnovo dell’ contrattuale scaturisce dalla riforma introdotta nell'ordinamento vigente con la legge 8 novembre 2012 n. 189. Di particolare rilievo ai presenti fini risultano le disposizioni contenute nell'art. 1 con riferimento ai compiti assegnati alle Regioni (istituzione AFT e UCCP) e agli obblighi previsti per il personale convenzionato (inserimento nelle nuove forme organizzative e adesione al sistema informativo regionale e nazionale), nonche' alle modifiche introdotte al testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502. A tale provvedimento ha fatto seguito col decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013 n. 122 la possibilita', per la sola parte normativa e senza possibilita' di recupero per la parte economica, di dar luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014. 3. Nell'ottica di condividere il percorso sistematico delle innovazioni normative apportate dal Legislatore nell'ambito dei rapporti di lavoro del pubblico impiego, il presente Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare si adegua e raccorda con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che modifica il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con nuove indicazioni che per analogia sono rilevanti ai presenti fini e attengono sia alla maggior consistenza da attribuire alla parte variabile del compenso, sia ad un nuovo quadro istituzionale e piu' efficiente approccio al processo sanzionatorio, nonche' con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( SSNle piu' recenti leggi finanziarie (ex plurimis legge 15 luglio 2011 n. 111, legge 7 agosto 2012 n. 135). 4. II Piano Sanitario Nel contesto legislativo e regolamentare in cui opera, il presente Accordo Collettivo Nazionale 2003si attiene anche al Patto per la Salute per gli anni 2014-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto 2016 di intesa cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato - permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni - Città e le Province autonome (Rep. 82/CSR del 10 luglio 2014), con riferimento in particolare all'art. 5 dove tra l'altro si precisa che la natura del collegamento tra AFT e UCCP dev'essere di tipo funzionale e che la UCCP e' parte fondamentale ed autonomie locali essenziale del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioniDistretto. 5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizioneLa SISAC, in ambito territorialeottemperanza al combinato disposto dell'art. 46, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, fornisce assistenza alle amministrazioni in materia di percorsiuniforme applicazione delle clausole contrattuali, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con sentite le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenzialiOOSS firmatarie del presente Accordo. 6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente. 7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero. 8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

QUADRO DI RIFERIMENTO. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale dei medici specialisti ambulatoriali ed odontoiatri, dei biologi, dei chimici, degli psicologi (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni modificazioni, dando atto che l’unificazione in un solo Accordo Collettivo nazionale della normativa riguardante gli specialisti ambulatoriali ed integrazionii professionisti delle altre aree professionali, corrisponde alle esigenze delle categorie e recepisce anche le disposizioni contenute nei “Protocolli aggiuntivi”, allegati n.1 ex DPR. N.271/00 e n.446/01. 2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del A.C.N. non più in vigore, sostituito dall'A.C.N. del 17/12/2015 S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con gli specialisti ambulatoriali e le altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitario. 3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’ Accordo Collettivo Nazionale degli AA.CC.NN. deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( (SSN). 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. 5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali. 6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente. 7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero.. A.C.N. non più in vigore, sostituito dall'A.C.N. del 17/12/2015 8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali territoriali, di medicina generale e specialistica ambulatoriale, e ospedalieri.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

QUADRO DI RIFERIMENTO. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale dei medici specialisti ambulatoriali ed odontoiatri, dei biologi, dei chimici, degli psicologi (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni modificazioni, dando atto che l’unificazione in un solo Accordo Collettivo nazionale della normativa riguardante gli specialisti ambulatoriali ed integrazionii professionisti delle altre aree professionali, corrisponde alle esigenze delle categorie e recepisce anche le disposizioni contenute nei “Protocolli aggiuntivi”, allegati n.1 ex DPR. N.271/00 e n.44 /01. 2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con gli specialisti ambulatoriali e le altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitario. 3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’ Accordo Collettivo Nazionale degli AA.CC.NN. deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( (SSN). 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. 5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali. 6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente. 7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero. 8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

QUADRO DI RIFERIMENTO. 1. Le Regioni La delegazione di parte pubblica e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale (in seguito Organizzazioni Sindacali) la delegazione sindacale con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionaleregionale recepito con DGR n°212 del 28/03/2001, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazionistipulato sulla base delle disposizioni ex DPR 272/2000. 2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da dai medici pediatri di medicina generale in collaborazione con altre figure professionalilibera scelta, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste oggi la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, anche recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, e affermando l'esigenza di maggior efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitario. 3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’ Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( SSN). 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. 54. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerativedi cui i pediatri di libera scelta hanno, ex lege, l’esclusiva, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti pediatri di famiglia e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali. 65. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, parti ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico pediatra tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente. 76. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali parti in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Servizio Sanitario Nazionale Regionale della Regione Abruzzo nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei propri cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario dei servizi sanitari territoriali anche attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo innovative forme di organizzazione del territoriolavoro. È necessario, pertanto, ridefinire le funzioni dei medici pediatri di libera scelta al fine di pervenire ad un nuovo sistema di cure primarie integrato a partire dal primo interventorisposta ai bisogni di salute complessi degli assistiti, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero. 87. Va costruita, a A tal fine, vanno individuate le risorse finanziarie utili a realizzare un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio dei servizi sanitari pediatrici distrettuali capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadinipiccoli assistiti, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi servizi, attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali assistenziali, secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri, così realizzando la cosiddetta pediatria di anticipazione.

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Samples: Accordo Collettivo Regionale

QUADRO DI RIFERIMENTO. 1Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017/2019 (PNPV) approvato in Conferenza Stato Regioni il 19 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale, n.41 del 18 febbraio 2017) e relativo calendario vaccinale contiene le indicazioni per le vaccinazioni offerte attivamente e gratuitamente alla popolazione per fascia di età e per soggetti appartenenti a particolari categorie di rischio (patologia, esposizione professionale, comportamenti o condizioni), con l’indicazione degli obiettivi specifici di copertura vaccinale. Le Tutte le vaccinazioni previste dal PNPV 2017/2019 sono state inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017. Pertanto, tutti i cittadini hanno diritto ad usufruire gratuitamente delle vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale 2017/2019, secondo le modalità e i tempi da esso previsti, per il raggiungimento delle coperture individuate come ottimali. La Circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n° 0025233- 16/08/2017, avente per oggetto: Circolare recante prime indicazioni operative all’attuazione del Decreto Legge 7 giugno 2017, n° 73, convertito con modificazione dalla Legge 31 Luglio 2017, n° 119, recante: “Disposizioni Urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” ribadisce, al punto 10, che "uno dei pilastri che supporta l’offerta vaccinale nel nostro Paese è la facilità di accesso alle vaccinazioni in virtù della capillare distribuzione sul territorio delle Aziende Sanitarie. Pertanto, si raccomanda alle Regioni e alle ASL di semplificare le procedure per l’accesso alle vaccinazioni e …al fine di evitare un sovraccarico dei servizi vaccinali, e tempi di attesa lunghi per le vaccinazioni, nonché per la promozione stessa delle vaccinazioni, le Regioni e le Province autonome PP.AA. potranno considerare la possibilità di Trento avvalersi della collaborazione operativa dei Pediatri di Libera Scelta e Bolzano (dei Medici di Medicina Generale, attivando specifici accordi in seguito Regionibase alla organizzazione locale; tale coinvolgimento non dovrebbe limitarsi alla sola esecuzione della vaccinazione, ma dovrebbe prevedere una partecipazione attiva in tutte le fasi opportune della campagna vaccinale, dalla promozione al monitoraggio”, insieme alla creazione di un’Anagrafe Vaccinale Regionale e Nazionale. Nella Circolare Ministero della Salute n. 0020024 del 03.07.2018 "Indicazioni in merito alla vaccinazione anti-tetanica" sono fornite indicazioni in merito alla profilassi antitetanica con la raccomandazione dell’utilizzo dei vaccini multicomponenti contenenti quella antitetanica. Nella Circolare del Ministero della Salute n. 0034074 del 21/11/2018 "Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza– ERRATA CORRIGE" viene ribadita l’importanza delle vaccinazioni come strumento di salute e vengono indicate le vaccinazioni consigliate per le donne in età fertile e quelle consigliate o controindicate in gravidanza. L’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale vigente, all’art. 45 comma 4 lettera c) prevede tra gli obblighi e compiti del medico “l’obbligo di effettuazione delle vaccinazioni antinfluenzali nell’ambito di campagne vaccinali rivolte a tutta la popolazione a rischio, promosse e organizzate dalle Aziende, con modalità concordate" e che all’art 14 demanda alla contrattazione regionale le iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute e nell’allegato D sulle prestazioni aggiuntive, al punto B4 del relativo nomenclatore delle prestazioni e attività aggiuntive, e Comma C 2 richiama espressamente le vaccinazioni eseguibili con autorizzazione complessiva nell’ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede regionale o di Azienda. L’ ACN di Medicina Generale 21 giugno 2018 all’Art. 1 “Obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale “ stabilisce che la programmazione regionale finalizzerà gli AAIIRR alla realizzazione delle esigenze assistenziali del proprio territorio, anche attraverso la definizione di indicatori di performance, di processo e di risultato su obiettivi di salute dei cittadini e tenendo conto anche degli indirizzi di politica sanitaria nazionale in tema di attuazione degli obiettivi prioritari declinati, tra l’altro, alla lettera b), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (in seguito Organizzazioni SindacaliP.N.P.V.) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il progressivo accentuarsi 2017-2019 prevedendo l’attiva partecipazione dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico nelle vaccinazioni e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitarionelle relative attività collegate. 3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’ Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( SSN). 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. 5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali. 6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente. 7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero. 8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.

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Samples: Accordo Regionale Con La Medicina Generale Sulle Vaccinazioni

QUADRO DI RIFERIMENTO. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale dei medici specialisti ambulatoriali ed odontoiatri, dei biologi, dei chimici, degli psicologi (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni modificazioni, dando atto che l’unificazione in un solo Accordo Collettivo nazionale della normativa riguardante gli specialisti ambulatoriali ed integrazionii professionisti delle altre aree professionali, corrisponde alle esigenze delle categorie e recepisce anche le disposizioni contenute nei “Protocolli aggiuntivi”, allegati n.1 ex DPR. N.271/00 e n.446/01. 2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con gli specialisti ambulatoriali e le altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale soci ale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitario. 3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’ Accordo Collettivo Nazionale degli AA.CC.NN. deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( (SSN). 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria sanitari a e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. 5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragilifragili , del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali. 6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale fonda mentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente. 7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero. 8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali territoriali, di medicina generale e specialistica ambulatoriale, e ospedalieri.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

QUADRO DI RIFERIMENTO. 1. Le Regioni L’Agenzia Nazionale per i Giovani è un ente pubblico, dotato di autonomia organizzativa e le Province autonome di Trento finanziaria, istituito, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con decreto legge 27 dicembre 2006 n. 297, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2007 n.15 per dare attuazione alla Decisione 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e Bolzano (del Consiglio che istituisce il programma “Gioventù in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni Azione” per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionaleperiodo 2007-2013 (d’ora in poi anche “Programma”). Il Programma promuove la cittadinanza attiva dei giovani, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 ed, in particolare, la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarietà e successive modificazioni promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale; favorisce la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi; contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e al potenziamento delle capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed integrazionieuropeo. 2. Il progressivo accentuarsi Tra i compiti dell’Agenzia rientrano anche gli obiettivi specificamente assegnati alla stessa dall’autorità vigilante, tramite appositi atti, secondo quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto. Oltre agli atti già emanati nel periodo 2008-2010, in data 10 novembre 2011 con Direttiva del Ministro della Gioventù sono stati fissati gli obiettivi che l’ANG deve perseguire per l’anno 2012 e nella prima metà dell’anno 2013, così come meglio specificato nell’allegato tecnico alla Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei problemi inerenti Ministri - Dipartimento della Gioventù e l’Agenzia Nazionale per i Giovani in data 11 novembre 2011 che attua la Direttiva citata. In particolare detto allegato tecnico prevede alla sostenibilità economica del S.S.N. lettera h) lo svolgimento di attività a fronte sostegno di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitariopiù efficace azione dell’ANG. 3. II nuovo quadro istituzionaleL’Agenzia dal momento della sua istituzione si è focalizzata sulla creazione del maggior numero possibile di opportunità da offrire in risposta alle crescenti esigenze di crescita e mobilità sociale e geografica da parte di giovani ed organizzazioni, non solo italiane ma anche europee, nell’accezione più ampia e globale, sviluppando proprie iniziative finalizzate ad aumentare l’offerta di opportunità ai giovani, in collaborazione con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3altri enti, che modifica istituzioni, associazioni pubbliche e private al fine di promuovere, stimolare e facilitare il Titolo V dialogo tra il mondo giovanile, quello istituzionale e quello delle rappresentanze sociali, in attuazione delle strategie e degli obiettivi definiti dagli organi competenti a livello comunitario e nazionale (UE e Dipartimento della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’ Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( SSNGioventù). 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005L’azione dell’ANG è inoltre indirizzata all’attuazione della strategia “Europa 2020” che prevede, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003tra gli obiettivi principali, nel testo risultante dall'atto l’introduzione di intesa nuovi strumenti per rendere più efficace l’attuazione delle politiche in sede materia di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003istruzione e formazione presentando come prioritaria una crescita intelligente, dopo 25 anni dall'entrata in vigore sostenibile e inclusiva, sottolineando l’importanza della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazionimobilità come concetto imprescindibile. 5. Particolare attenzione va riservata In tale ambito, con particolare riferimento al settennio 2014-2020, uno degli strumenti individuati dalla UE è rappresentato dal nuovo Programma per l’educazione, la formazione, la gioventù e lo sport, ancora in fase di definizione a livello europeo, che sarà avviato nel 2014 e prevederà l’incremento dei fondi destinati allo sviluppo ed alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragiliformazione. Il Programma abbraccerà gli attuali programmi esistenti in tema di gioventù, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, tra i quali anche Gioventù in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenzialiAzione. 6. Le Regioni Per la sua realizzazione la UE prevede, nell’attuale fase di programmazione e le Organizzazioni Sindacalinegoziazione, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidalecostituzione di una unica “Autorità Nazionale” che, universale ed equoa sua volta, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessariedovrà fare riferimento ad una o più enti e/o organizzazioni nazionali, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere di cui una sola con ruolo di coordinamento, secondo modalità attualmente in modo appropriato ed integrato alla domanda corso di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - pazientedefinizione. 7. Le Regioni amministrazioni europee e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del territorio. È necessarionazionali, pertanto, pervenire ad sono chiamate a coordinare gli sforzi al fine di implementare misure e riforme politiche nell'ambito dell'istruzione e della formazione, quale contributo agli obiettivi europei. In tale contesto, l’ANG, che potrebbe svolgere un sistema ruolo chiave nel panorama nazionale e comunitario delle politiche giovanili, quale centro di cure primarie integrato a partire dal primo interventosnodo tra i vari attori coinvolti, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di dovrà nei prossimi mesi fronteggiare la transizione verso un ricoverodifferente strumento attuativo degli obiettivi generali e specifici relativi alla cooperazione nel settore della gioventù nell’Unione europea. 8. Va costruitaIn considerazione quindi della fase di transizione verso il nuovo periodo di programmazione, 9. Presso l’Agenzia operano attualmente 34 persone, a tal finetra dipendenti e collaboratori. In considerazione della distribuzione dei carichi di lavoro, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettaredella mancanza, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadinitra le persone in organico, di dare le risposte appropriate competenze e professionalità adeguate per provvedere in autonomia allo svolgimento delle citate attività anche a motivo del fatto che l’attuale organico è già impegnato nella realizzazione dei propri compiti istituzionali, l’Agenzia intende dotarsi di organizzare un servizio di assistenza che dovrà riguardare in particolar modo i seguenti ambiti:  Supporto al monitoraggio della gestione dei fatti amministrativi e finanziari, al monitoraggio dell’applicazione delle procedure in essere e alla gestione dei processi operativi alla luce delle prevedibili evoluzioni del quadro di riferimento normativo a livello comunitario e nazionale;  Supporto alla valorizzazione e disseminazione dei risultati;  Supporto nell'attività di informazione e promozione delle iniziative proprie dell’Agenzia finalizzate ad aumentare l’offerta di opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalierigiovani.

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Samples: Service Agreement

QUADRO DI RIFERIMENTO. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionaleNazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il progressivo accentuarsi presente rinnovo contrattuale scaturisce dalla riforma introdotta nell’ordinamento vigente con la Legge 8 novembre 2012 n. 189. Di particolare rilievo ai presenti fini risultano le disposizioni contenute nell’articolo 1 con riferimento ai compiti assegnati alle Regioni (istituzione AFT e UCCP, adesione obbligatoria dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del medici all’assetto organizzativo e al sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitarioinformativo nazionale). 3. II nuovo Le parti definiscono il presente Accordo Collettivo Nazionale quale fonte di diritto inderogabile derivante dall’art.8 del D.Lgs n. 502 del 1992 e s.m.i che opera nel quadro istituzionalecostituzionale vigente 4. Nell’ottica di condividere il percorso sistematico delle innovazioni normative apportate dal Legislatore, il presente Accordo si e raccorda con Legge Costituzionale 18 le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 27 ottobre 2001 2009 n. 3150, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che riguardano esplicitamente i medici convenzionati. 5. Nel contesto legislativo e regolamentare in materia di salutecui opera, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’ il presente Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento fa riferimento anche agli indirizzi del Servizio Sanitario Nazionale ( SSN). 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto Patto per la Salute per gli anni 2014-­‐2016 di intesa cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato - Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni - Città e le Province autonome (Rep. 82/CSR del 10 luglio 2014), con riferimento in particolare all’articolo 5 dove tra l’altro si precisa che la natura del collegamento tra AFT e UCCP dev’essere di tipo funzionale e che la UCCP è parte fondamentale ed autonomie locali essenziale del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. 5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenzialiDistretto. 6. Le Regioni I medici convenzionati individualmente a norma del presente accordo e le Organizzazioni SindacaliAmministrazioni interessate osservano le norme pattuite, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidaleovvero quelle esclusivamente definite con le XX.XX., universale comprese quelle di livello collettivo regionale ed equoaziendale, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della saluteche si sommano, senza contraddirlo, al presente Accordo pena le responsabilità quali definite all’art. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente.3 7. Le Regioni L’A.C.N. regolamenta le procedure di assistenza all’uniforme applicazione degli Accordi Nazionale, Regionali e Aziendali, compresi i casi di difficoltà interpretative legati a norme sopravvenienti e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigenteprocedure di verifica, riconoscono controllo e sanzione per la mancata applicazione delle norme pattuite sia per inadempimenti imputabili ai medici che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricoveroinadempimenti imputabili alle Amministrazioni. 8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

QUADRO DI RIFERIMENTO. 1L’Associazione “Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale” è un’associazione senza fini di lucro munita di personalità giuridica riconosciuta (Decreto n. 78/41.03-D del 18.10.2002 – Registro delle Persone Giuridiche della Regione del Veneto) che opera come Ente di sviluppo del Veneto Orientale. Le Regioni L’Associazione, riconosciuta come Gruppo di Azione Locale ai sensi del Re(CE) 1303/2013 nell’ambito della Misura 19 del PSR 2014/20, interviene come capofila del FLAG Veneziano nel quadro del FEAMP 2014/20, oltre a svolgere attività di assistenza tecnica alla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale (LR n. 16/93) e le Province autonome all’Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale. VeGAL ha una compagine sociale mista pubblico-privata e in tal senso non è qualificabile come società partecipata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e pertanto non soggetta all’art. 19 del citato T.U. né alle disposizioni del D.L. 112/2008 come convertito dalla Legge 133/2008 e s.m.i.; tuttavia, essendo organismo di Trento e Bolzano diritto pubblico così come definito da ultimo dal D.Lgs. 50/2016 (in seguito Regionirecepimento della Dir(CE) 24/2014), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative VeGAL intende, nell’esercizio della medicina generale (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni propria autonomia organizzativa, adottare una procedura che assicuri, per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionalereclutamento del personale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitario. 3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’ Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( SSN). 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni. 5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali. 6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente. 7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini scelta imparziale nel rispetto dei principi etici principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, pubblicità, parità di condizioni e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione trasparenza. La Regione del Veneto, nel quadro del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e nella gestione la Pesca (FEAMP), ha aperto i termini di presentazione delle domande di contributo con DGR n. 213 del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario 28 febbraio 2017, per le misure di intervento previste al Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca", Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" e Capo IV "Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione". Nel dettaglio la citata DGR n.213/2017 approva i bandi relativi alle Misure 1.32; 1.38; 1.41; 1.43; 1.44; 2.47; 2.48; 2.50; 5.68; 5.69; in particolare la Misura 1.44 “Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne/Partenariati tra esperti scientifici e pescatori” - ai sensi dell’art. 28 e art. 44, par. 3, del Reg. (UE) n. 508/2014 - è finalizzata a migliorare la competitività delle PMI attraverso l’agevolazione degli scambi di informazioni in particolare tra le imprese, con l’obiettivo di favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, sostenendo la creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra organismi scientifici indipendenti, pescatori, organizzazioni di pescatori ed organismi tecnici; VeGAL è stato coinvolto da alcuni enti pubblici e privati per verificare la possibilità di attivare, nell’area dei comuni di Caorle, San Xxxxxxx al Tagliamento e Concordia Sagittaria, un “Contratto di laguna di Caorle e Bibione”, strumento che - come definito in Italia dalla Carta Nazionale in ordine al nuovo ruolo dei Contratti di Fiume (V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Milano 2010) - intenderebbe mettere insieme i diversi attori del territorio. È necessario, pertantoin un patto per la rinascita dell’ambito lagunare, pervenire richiamando le istituzioni ed i privati ad una visione integrata e non settoriale, per reagire all’acuirsi di situazioni di criticità, in conseguenza anche dei cambiamenti climatici in atto e valorizzare il sistema lagunare su un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo interventopiano multifunzionale, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricoverotenga conto della coscienza e della cultura della laguna. 8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.

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