Common use of Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza Clause in Contracts

Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede che tutte le controversie relative al ri- sarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazione. Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Nego- ziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo. La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già atti- vato il tentativo di Negoziazione assistita,è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate condizioni. La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatori. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: • fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o • inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Me- diazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione pos- sono essere effettuate tramite: • posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri – Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00000 Xxxxxx • e-mail, all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • fax al numero 000 000.00.00 Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Veicoli Diversi Dalle Autovetture, Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Per Veicoli Diversi Dalle Autovetture, Ciclomotori

Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede ll foro competente per le controversie sul contratto è l’Autorità Giudiziaria: • del luogo della sede legale del Contraente • del luogo di residenza o di domicilio dei soggetti che tutte intendano far valere diritti che derivano dal contratto Tutte le controversie relative al ri- sarcimento del danno da circolazione di veicoli, alla polizza devono essere prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazione. Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. deve per legge essere sottoposta sottoposte a un tentativo di Nego- ziazione assistitamediazione, condizione con l’assistenza necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivodi un avvocato da scegliere tra quelli elencati nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già atti- vato il Il tentativo di Negoziazione assistita,è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste mediazione va fatto presso l’Organismo di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate condizioni. La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatori. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: • fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o • inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx istituito Mediazione presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato Artigianato del luogo della sede legale del Contraente o del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicuratodei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto. Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un Il tentativo di Me- diazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione Le richieste di negoziazione assistita e mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile. La richiesta di mediazione pos- sono può essere effettuate effettuata tramite: posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., A. Ufficio Sinistri – Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00- Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 - 00000 Xxxxxx • Xxxxxx, e-mail, all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx fax al numero 000 000.00.00 000.00.00. Se tra l’Assicurato o i sistemi alternativi di risoluzione suoi Beneficiari e la Compagnia nascono delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza sulla natura o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sulle conseguenze dell’infortunio oppure sul grado di inva- lidità permanente potranno invalidità totale permanente, la risoluzione della controversia può essere demandate affidata per iscritto con i relativi dettagli a un Collegio di tre medici. Ogni parte coinvolta nella controversia nomina un medico. Il terzo medico, nominati uno dall’Assicuratodeve essere scelto tra i consulenti medici legali, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei MediciMedici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato o dei suoi Beneficiari, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi si riunirà il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicuratostesso. Ciascuna parte sosterrà delle Parti sostiene le proprie spese e pagherà paga il me- dico medico da essa designato, contribuendo per la metà alle delle spese e alle delle competenze del per il terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunitàSe lo ritiene opportuno, il Collegio medico avrà la facoltà di Medico può rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il definirsi dal Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzol’accertamento definitivo dell’invalidità totale permanente. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza dei di voti, con dispensa da ogni senza formalità di legge legge, e sono vincolanti per entrambe le partiParti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. La richiesta può essere effettuata tramite: posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura Ufficio Sinistri - Mediazione Via San Xxxxxxxxx x’Xxxxxx, 10 - 00000 Xxxxxx e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx fax al numero 000 000.00.00.

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Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede Il foro competente per le controversie sul contratto è l’Autorità Giudiziaria: • del luogo della sede legale del Contraente • del luogo di residenza o di domicilio dei soggetti che tutte intendano far valere diritti che derivano dal contratto. Tutte le controversie relative al ri- sarcimento del danno da circolazione di veicoli, alla polizza devono essere prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazione. Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. deve per legge essere sottoposta sottoposte a un tentativo di Nego- ziazione assistitamediazione, condizione con l’assistenza necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivodi un avvocato da scegliere tra quelli elencati nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già atti- vato il Il tentativo di Negoziazione assistita,è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste mediazione va presentato all’Organismo di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate condizioni. La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatori. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: • fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o • inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato Artigianato del luogo della sede legale del Contraente o del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicuratodei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto. Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un Il tentativo di Me- diazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione Le richieste di negoziazione assistita e mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile. Se il tentativo di mediazione pos- sono non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie sul contratto è: • quello del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti che derivano dal contratto • quello della sede legale. La richiesta di mediazione può essere effettuate effettuata tramite: posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., A. Ufficio Sinistri – Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00- Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 - 00000 Xxxxxx • e-mail, posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx fax al numero 000 000.00.00 000.00.00. Se i sistemi alternativi di risoluzione tra l’Assicurato e la Compagnia nascono delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civilesull’ammontare del danno, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competenteil Contraente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità descritte all’art.15.5 Procedura per la valutazione del danno delle Condizioni di Assicurazione. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio richiesta può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato effettuata tramite: posta, inviando la comunicazione a due diversi mediciIntesa Sanpaolo Assicura Ufficio Sinistri - Mediazione Xxx Xxx Xxxxxxxxx x’Assisi, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino 10 - 10122 Torino posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx fax al luogo di residen- za dell’Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le partinumero 000 000.00.00.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Cyber Protection Business > Sezione I

Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede che tutte le controversie relative al ri- sarcimento risarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste sottoposte a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazioneMediazione. Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Nego- ziazione Negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo. La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive relative alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già atti- vato attivato il tentativo di Negoziazione assistita,, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate determinate condizioni. La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita gratuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatori. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: • fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o • inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni associazioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Me- diazioneMediazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione pos- sono possono essere effettuate tramiteinviate a uno dei seguenti riferimenti: • posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., A. Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00000 Xxxxxx • e-mail, all’indirizzo email xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • fax al numero di fax +00 000 000.00.00 Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contratto Base Motocicli E Ciclomotori > Sezione I

Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede che tutte le controversie relative al ri- sarcimento risarcimento del danno da circolazione di veicolidelle auto, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste sottoposte a procedure alternative di risoluzione delle controversie civiliconciliazione: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazioneMediazione. Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. delle auto deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Nego- ziazione Negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo. La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive relative alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già atti- vato attivato il tentativo di Negoziazione negoziazione assistita,, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate determinate condizioni. La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita gratuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatori. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: • fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o • inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni associazioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le controversie relative a materia assicurativa diverse dal risarcimento del danno da circolazione delle auto, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione, da effettuare innanzi a un organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un Il tentativo di Me- diazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile. Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione pos- sono Mediazione possono essere effettuate tramite: • posta, inviando la comunicazione inviate a Intesa Sanpaolo Assicura Vita S.p.A., A. – Ufficio Sinistri Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00/00 - 00000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail, all’indirizzo mail xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • fax ovvero al numero 000 000.00.00 di fax +39 011.093.10.62 Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa Sanpaolo Assicura relative a polizze acquistate o sul sito internet della Compagnia o di Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I da sapere: l’Area Riservata alla quale si accede tramite xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx è Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

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Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede che tutte le controversie relative al ri- sarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo ll foro competente per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazione. Prima di coinvolgere sul contratto è l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Nego- ziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo. La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già atti- vato il tentativo di Negoziazione assistita,è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate condizioni. La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatori. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: • fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o del luogo della sede legale del Contraente inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le dei soggetti che intendano far valere diritti che derivano dal contratto Tutte le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, alla polizza devono essere preliminarmente prima sottoposte a un tentativo di Me- diazionemediazione, con l’assistenza necessaria di un avvocato da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione Le richieste di negoziazione assistita e scegliere tra quelli elencati nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il tentativo di mediazione pos- sono è condizione per poter procedere con la causa civile. La richiesta di mediazione può essere effettuate effettuata tramite: posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., A. Ufficio Sinistri – Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00- Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 - 00000 Xxxxxx • Xxxxxx, e-mail, all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx fax al numero 000 000.00.00 000.00.00. Se tra l’Assicurato o i sistemi alternativi di risoluzione suoi Beneficiari e la Compagnia nascono delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza sulla natura o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sulle conseguenze dell’infortunio oppure sul grado di inva- lidità permanente potranno invalidità totale permanente, la risoluzione della controversia può essere demandate affidata per iscritto con i relativi dettagli a un Collegio di tre medici. Ogni parte coinvolta nella controversia nomina un medico. Il terzo medico, nominati uno dall’Assicuratodeve essere scelto tra i consulenti medici legali, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei MediciMedici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato o dei suoi Beneficiari, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi si riunirà il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicuratostesso. Ciascuna parte sosterrà delle Parti sostiene le proprie spese e pagherà paga il me- dico medico da essa designato, contribuendo per la metà alle delle spese e alle delle competenze del per il terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunitàSe lo ritiene opportuno, il Collegio medico avrà la facoltà di Medico può rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il definirsi dal Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzol’accertamento definitivo dell’invalidità totale permanente. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza dei di voti, con dispensa da ogni senza formalità di legge legge, e sono vincolanti per entrambe le partiParti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. La richiesta può essere effettuata tramite: posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura Ufficio Sinistri - Mediazione Via San Xxxxxxxxx x’Xxxxxx, 10 - 00000 Xxxxxx e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx fax al numero 000 000.00.00.

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Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede che tutte le controversie relative al ri- sarcimento risarcimento del danno da circolazione di veicolidelle auto, prima di ricorrere all’Autorità all’autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste sottoposte a procedure alternative di risoluzione delle controversie civiliconciliazione: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazioneMediazione. Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. delle auto deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Nego- ziazione negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo. La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive relative alla garanzia di Responsabilità Civilecivile, se non è già atti- vato attivato il tentativo di Negoziazione assistita,, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate determinate condizioni. La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita gratuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatoriconsumatori. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: • fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o • inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni associazioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le controversie relative a materia assicurativa diverse dal risarcimento del danno da circolazione delle auto, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione, da effettuare innanzi a un organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Me- diazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione Le richieste di negoziazione Negoziazione assistita e di mediazione pos- sono Mediazione possono essere effettuate tramite: • posta, inviando la comunicazione inviate a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri A. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00/00 - 00000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail, all’indirizzo mail xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • fax ovvero al numero 000 000.00.00 di fax +39 011.093.10.62 Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I si accede tramite xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx è e Intesa San- paolo Sanpaolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o internet di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/, La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla posta elettronica della Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le partiè xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.

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Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede che tutte le controversie relative al ri- sarcimento risarcimento del danno da circolazione di veicolidelle auto, prima di ricorrere all’Autorità all’autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste sottoposte a procedure alternative di risoluzione delle controversie civiliconciliazione: la Negoziazione negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazioneMediazione. Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. cir- colazione delle auto deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Nego- ziazione Negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo. La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive relative alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già atti- vato attivato il tentativo di Negoziazione negoziazione assistita,, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate determinate condizioni. La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita gratuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatori. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: • fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o • inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni associazioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicuratowww. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicolidelle auto, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Me- diazioneMediazione, da effettuare innanzi a un Organo organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione pos- sono Mediazione possono essere effettuate tramite: • posta, inviando la comunicazione inviate a Intesa Sanpaolo Assicura Vita S.p.A., A. – Ufficio Sinistri Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00/00 - 00000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail, all’indirizzo mail xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • fax ovvero al numero 000 000.00.00 di fax +39 011.093.10.62 Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I si accede tramite xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx è Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Sanpaolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o internet di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/, La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla posta elettronica della Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le partiè xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.

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Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede che tutte le controversie relative al ri- sarcimento risarcimento del danno da circolazione di veicolidelle auto, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste sottoposte a procedure alternative di risoluzione delle controversie civiliconciliazione: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazioneMediazione. Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. delle auto deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Nego- ziazione Negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo. La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive relative alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già atti- vato attivato il tentativo di Negoziazione negoziazione assistita,, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate determinate condizioni. La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita gratuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatori. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: • fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o • inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni associazioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le controversie relative a materia assicurativa diverse dal risarcimento del danno da circolazione delle auto, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione, da effettuare innanzi a un organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un Il tentativo di Me- diazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile. Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione pos- sono Mediazione possono essere effettuate tramite: • posta, inviando la comunicazione inviate a Intesa Sanpaolo Assicura Vita S.p.A., A. – Ufficio Sinistri Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00/00 - 00000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail, all’indirizzo mail xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • fax ovvero al numero 000 000.00.00 Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. fax +39 011.093.10.62 Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Sanpaolo Assicura relative a polizze acquistate o sul sito inter- net internet della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/.

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Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede che È possibile interessare l’Autorità Giudiziaria per ogni con- troversia relativa alla Polizza, ma tutte le controversie relative re- lative al ri- sarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazione. Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. deve per legge devono essere sottoposta preliminarmente sottoposte a un tentativo di Nego- ziazione assistitaNegoziazione assistita (così come introdotto dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, e successive mo- difiche), in quanto condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo. La Conciliazione paritetica, Qualora non sia già stato attivato il tentativo di Negoziazione assistita è altresì possibile attivare la procedura di Conciliazio- ne paritetica per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti responsabilità civile, la gestione di sinistri rela- tive alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già atti- vato il tentativo di Negoziazione assistita,è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste cui richiesta di risarcimento inferiore non sia superiore a 15.000 euro euro, e che rispettino deter- minate determinate condizioni. Per tale procedura si rimanda alle in- formazioni previste sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. La procedura di Conciliazione conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita gratu- ita per il Contraente. L’unico eventuale consumatore, salvo l’eventuale costo da soste- nere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatoriall’associazione dei consumatori prescelta. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori con- sumatori aderenti o inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni associazioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le controversie diverse dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, relative al presente contratto, de- vono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare in- nanzi l’Organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Me- diazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione Le richieste di negoziazione Negoziazione assistita e di mediazione Mediazione pos- sono essere effettuate tramite: • postainviate a Xxxxx Xxxxxxx, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri – Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00000 00/0000000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail, all’indirizzo mail xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • fax Il foro competente è l’organo giudiziario al numero 000 000.00.00 Se quale rivolgersi se si intende proseguire nella causa civile. Qualora i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno abbiano avuto successo e si intende proseguire nella causa civilesuccesso, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro il foro competente esclusivo per le controversie relative a questo al presente contratto è quello del luogo luo- go di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Veicoli Diversi Dalle Autovetture, Ciclomotori

Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede che tutte le controversie relative al ri- sarcimento risarcimento del danno da circolazione di veicolidelle auto, prima di ricorrere all’Autorità all’autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste sottoposte a procedure alternative di risoluzione delle controversie civiliconciliazione: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazioneMediazione. Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. delle auto deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Nego- ziazione negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo. La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive relative alla garanzia di Responsabilità Civilecivile, se non è già atti- vato attivato il tentativo di Negoziazione assistita,, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate determinate condizioni. La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita gratuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatoriconsumatori. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: • fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o • inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni associazioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le controversie relative a materia assicurativa diverse dal risarcimento del danno da circolazione delle auto, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione, da effettuare innanzi a un organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Me- diazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione Le richieste di negoziazione Negoziazione assistita e di mediazione pos- sono Mediazione possono essere effettuate tramite: • posta, inviando la comunicazione inviate a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri A. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00/00 - 00000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail, all’indirizzo mail xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • fax ovvero al numero 000 000.00.00 di fax +39 011.093.10.62 Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

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Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede che tutte le controversie relative al ri- sarcimento risarcimento del danno da circolazione di veicolidelle auto, prima di ricorrere all’Autorità all’autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste sottoposte a procedure alternative di risoluzione delle controversie civiliconciliazione: la Negoziazione negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità responsabilità Civile) e la Me- diazioneMediazione. Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. cir- colazione delle auto deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Nego- ziazione Negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo. La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive relative alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già atti- vato attivato il tentativo di Negoziazione negoziazione assistita,, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate determinate condizioni. La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita gratuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatori. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: • fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o • inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni associazioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicuratowww. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicolidelle auto, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Me- diazioneMediazione, da effettuare innanzi a un Organo organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione pos- sono Mediazione possono essere effettuate tramite: • posta, inviando la comunicazione inviate a Intesa Sanpaolo Assicura Vita S.p.A., Ufficio Sinistri A. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00/00 - 00000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail, all’indirizzo mail xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • fax ovvero al numero 000 000.00.00 di fax +39 011.093.10.62 Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

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Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede che tutte le controversie relative al ri- sarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazione. Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Nego- ziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo. La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già atti- vato il tentativo di Negoziazione assistita,è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate condizioni. La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatori. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: • fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o • inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Me- diazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione pos- sono essere effettuate tramite: • posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., A. • Ufficio Sinistri – Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00000 Xxxxxx • e-mail, all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • fax al numero 000 000.00.00 Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. xxxxx://xx.xxxxxx. eu/consumers/odr/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla posta elettronica della Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le partiè xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.

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Samples: Polizza Moto

Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede che È possibile interessare l’Autorità Giudiziaria per ogni con- troversia relativa alla Polizza, ma tutte le controversie relative al ri- sarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazione. Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. deve per legge devono essere sottoposta preliminarmente sottoposte a un tentativo di Nego- ziazione assistitaNegoziazione assistita (così come introdotto dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, e succes- sive modifiche), in quanto condizione necessaria per accedere acce- dere all’eventuale giudizio successivo. La Conciliazione paritetica, Qualora non sia già stato attivato il tentativo di Negoziazio- ne assistita è altresì possibile attivare la procedura di Con- ciliazione paritetica per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti responsabilità civile, la gestione di sinistri rela- tive alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già atti- vato il tentativo di Negoziazione assistita,è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste cui richiesta di risarcimento inferiore non sia superiore a 15.000 euro euro, e che rispettino deter- minate determinate condizioni. Per tale procedura si rimanda alle informazioni previste sul sito www.intesasan- xxxxxxxxxxxxx.xxx La procedura di Conciliazione conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita gratu- ita per il Contraente. L’unico eventuale consumatore, salvo l’eventuale costo da soste- nere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatoriall’associazione dei consumatori prescelta. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori con- sumatori aderenti o inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni associazioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Mediazione secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare in- nanzi l’Organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Me- diazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione Le richieste di negoziazione Nego- ziazione assistita e di mediazione pos- sono Mediazione possono essere effettuate tramite: • posta, inviando la comunicazione inviate a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.Xxxxx Xxxxxxx, Ufficio Sinistri – Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00000 00/0000000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail, all’indirizzo mail xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • fax Il foro competente è l’organo giudiziario al numero 000 000.00.00 Se quale rivolgersi se si intende proseguire nella causa civile Qualora i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie controver- sie non hanno abbiano avuto successo e si intende proseguire nella causa civilesuccesso, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro il foro competente esclu- sivo per le controversie relative a questo al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autovetture

Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede che tutte le controversie relative al ri- sarcimento risarcimento del danno da circolazione di veicolidelle auto, prima di ricorrere all’Autorità all’autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste sottoposte a procedure alternative di risoluzione delle controversie civiliconciliazione: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazioneMediazione. Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. delle auto deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Nego- ziazione negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo. La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive relative alla garanzia di Responsabilità Civilecivile, se non è già atti- vato attivato il tentativo di Negoziazione assistita,, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate determinate condizioni. La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita gratuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatoriconsumatori. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: ‡ fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o ‡ inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni associazioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le controversie relative a materia assicurativa diverse dal risarcimento del danno da circolazione delle auto, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione, da effettuare innanzi a un organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Me- diazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione Le richieste di negoziazione Negoziazione assistita e di mediazione pos- sono Mediazione possono essere effettuate tramite: • posta, inviando la comunicazione inviate a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri – ,QWHVD 6DQSDROR $VVLFXUD 6.S.$. ² 8IÀFLR 6LQLVWUL Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00/00 - 00000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail, all’indirizzo mail xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • fax ovvero al numero 000 000.00.00 di fax +39 011.093.10.62 Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

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Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza. La legge prevede Il foro competente per le controversie sulla formazione o sul contenuto del contratto è l’Autorità Giudiziaria: • del luogo della sede legale del Contraente • di fronte alla quale gli Assicurati sono stati citati in giudizio dall’attore che tutte intende far valere la loro responsabilità. Tutte le controversie relative al ri- sarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazione. Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Nego- ziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo. La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile. Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già atti- vato il tentativo di Negoziazione assistita,è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate condizioni. La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatori. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: • fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o • inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, polizza devono essere preliminarmente prima sottoposte a un tentativo di Me- diazionemediazione, con l’assistenza necessaria di un avvocato da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione Le richieste di negoziazione assistita e scegliere tra quelli elencati nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il tentativo di mediazione pos- è condizione per poter procedere con la causa civile. Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie sul contratto è l’Autorità Giudiziaria: • del luogo della sede legale del Contraente • di fronte alla quale gli Assicurati sono stati citati in giudizio dall’attore che intende far valere la loro responsabilità. La richiesta di mediazione può essere effettuate effettuata tramite: posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (scelta preferita) posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri - Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00000 Xxxxxx • e-mail, all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • fax al numero 000 000.00.00 Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a In caso di disaccordo controversia sull’interpretazione delle disposizioni di polizza (con esclusione delle controversie in materia di responsabilità degli Assicurati o di validità della polizza), le parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle parti (il Contraente e la Compagnia), uno per ciascuna ed il terzo d’accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano o da altro Tribunale concordato tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicuratoparti, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel ove in tal caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’AssicuratoCollegio. Ciascuna parte sosterrà delle parti sostiene le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle le spese e alle competenze del terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzoarbitro. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei di voti, con dispensa da di ogni formalità di legge legge, e sono vincolanti obbligatorie per entrambe le parti, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Rc Ambientale > Sezione I