Qualifica di terzi. Sono considerati “Terzi”, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali): • i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in conseguenza di lavoro o di servizio, svolto anche al di fuori dei locali dello Studio, purché il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; • i consulenti collaboratori non dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno, anche se in conseguenza della loro partecipazione all’attività assicurata, per fatto comunque non imputabile ad essi.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Professionista
Qualifica di terzi. Sono considerati “Terzi”, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali): • i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in conseguenza di lavoro o di servizio, svolto anche al di fuori dei locali dello Studio, purché il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; • i consulenti collaboratori non dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno, danno anche se in conseguenza della loro partecipazione all’attività all’Attività assicurata, per fatto comunque non imputabile ad essi.
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Qualifica di terzi. Sono considerati “Terzi”, limitatamente alle lesioni corporali corpo- rali (escluse le malattie professionali): • i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in conseguenza con- seguenza di lavoro o di servizio, svolto anche al di fuori dei locali dello Studio, purché il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; • i consulenti collaboratori non dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno, danno anche se in conseguenza della loro partecipazione all’attività assicurata, per fatto comunque non imputabile ad essi.
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Qualifica di terzi. Sono considerati “Terzi”, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali): • i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in conseguenza di lavoro o di servizio, svolto anche al di fuori dei locali dello Studio, purché il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; • i consulenti collaboratori non dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno, danno anche se in conseguenza della loro partecipazione all’attività assicurata, per fatto comunque non imputabile ad essi.
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