Rame Clausole campione

Rame. Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI 5649-71.
Rame. Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1977/00, i fili tondi di rame saranno rispondenti alla norma UNI EN 13602.
Rame. Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1977/00.
Rame. Il rame da impiegare per la produzione dei semilavorati o dei prodotti finiti, sia del tipo legato, che non legato, dovrà corrispondere per qualità, prescrizioni e prove alle Norme di Unificazione: - UNI 5649/1a - "Rame. Tipi di rame non legato da lavorazione plastica. Qualità prescrizioni e prove"; - UNI 5649/2a - "Rame. Tipi di rame legato da lavorazione plastica. Qualità prescrizioni e prove"; - UNI 5649/3a - "Rame. Tipi di rame in catodi. Qualità prescrizioni e prove". I nastro, le lamiere e le piattine di rame dovranno essere ottenute da rame deossidato contenente basso residuo di fosforo, da rame elettrolitico o termico deossidato con fosforo; dovranno inoltre avere le caratteristiche meccaniche indicate nella Norma di Unificazione: - UNI 3310/2a - "Semilavorati di rame e xxx xxxxx. Lamiere, nastri, bandelle e piattine di rame, ottoni binari, al piombo e speciali, ottenuti da lavorazione plastica. Caratteristiche meccaniche". Si avrà facoltà di eseguire le verifiche sugli spessori e sui pesi dei semilavorati e/o prodotti finiti ricavati da lamiere, nastri e bandelle di rame; dette verifiche dovranno soddisfare i valori e le tolleranze indicati nelle Norme di Unificazione: - UNI 3233 - "Nastri e bandelle di rame laminati a freddo". I semilavorati e/o prodotti finiti di rame dovranno infine avere buone caratteristiche di plasticità e di saldabilità oltre che essere esenti da fenomeni di fragilità in ambiente riducente. Per tutte le applicazioni che richiedessero l'impiego di laminati, di trafilati o sagomati non estrusi di alluminio, l'alluminio primario dovrà essere del tipo di cui alle Norme di Unificazione: - UNI 9001/1a - "Alluminio e leghe di alluminio da lavorazione plastica. Gruppo Al 99 (1200)"; - UNI 9002/2a - "Alluminio e leghe di alluminio primarie da lavorazione plastica. Gruppo alluminio AL 99,5 (105A)".
Rame. Il rame da impiegare per la produzione dei semilavorati o dei prodotti finiti, sia di tipo legato che non legato, dovrà corrispondere per qualità, prescrizioni e prove alle Norme di unificazione: – UNI 5649/1ª - “Rame - Tipi di rame non legato da lavorazione plastica - Qualità, prescrizioni e prove”; – UNI 5649/2ª - “Rame - Tipi di rame legato da lavorazioni e plastica - Qualità, prescrizioni e pro- ve”; – UNI 5649/3ª - “Rame - Tipi di rame in catodi - Qualità, prescrizioni e prove”.
Rame. Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1977/00. Zincatura Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni della norma UNI EN 10244/03.
Rame. Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alle norme UNI EN ISO 8491-05.
Rame. Il rame dovrà corrispondere per qualità, prescrizioni e prove alla norma U.N.I. 564971.

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  • Riposo settimanale Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo. Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempreché tale spostamento non comporti il superamento del limite di 6 giornate di ininterrotta prestazione - il lavoratore avrà diritto a un'indennità pari al 7% della retribuzione base di una giornata lavorativa. Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo. In relazione a quanto previsto dall'art. 9, 2° comma, del decreto legislativo n. 66/2003, il lavoratore ha diritto ogni sette giorno a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 30, nono comma, del presente c.c.n.l. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Per le giornate lavorative svolte in deroga il trattamento economico sarà quello previsto per il lavoro straordinario festivo. Nell'ambito del sistema di relazioni industriali di cui al presente c.c.n.l. verrà data informazione alle Organizzazioni sindacali territoriali stipulanti sull'eventuale utilizzo della presente norma.