Rapporti di lavoro. Dalla data di efficacia giuridica della cessione del Ramo, i rapporti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori ricompresi nel Ramo medesimo (di seguito, “personale in perimetro”) proseguono alle dipendenze di CF senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2112 cod. civ. ed avute presenti le previsioni dell’articolo 31, comma 5, del CCNL ABI 31/3/2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali. A decorrere dalla suddetta data, pertanto, nei confronti del personale in perimetro continua a trovare applicazione la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente e si applicano gli accordi e le disposizioni aziendali vigenti presso CF, salvo quanto previsto dal presente Verbale di Accordo. Al personale in perimetro è mantenuto, presso CF, il complessivo trattamento di loro rispettiva pertinenza, in essere presso Carige al momento del passaggio per quanto riguarda gli aspetti normativi, retributivi (RAL, ivi compresi l’ “ex premio di rendimento” e gli assegni ad personam, che manterranno le stesse caratteristiche attuali) e di carriera acquisiti, l’inquadramento attribuito, nonché l’anzianità di servizio, anche convenzionale, maturata. Carige trasferirà a CF l’eventuale TFR accantonato in azienda, il rateo delle quote della tredicesima mensilità maturato alla data di decorrenza della cessione del ramo d’azienda e tutti gli altri ratei retributivi relativi ad eventuali voci per le quali è prevista l’erogazione differita. L’inserimento in CF del personale in perimetro avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli. In proposito, le Parti confermano la centralità della formazione ai fini dello sviluppo professionale.
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Samples: Verbale Di Accordo
Rapporti di lavoro. Dalla data di efficacia giuridica della cessione del Ramodell’operazione di cessione, i rapporti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori ricompresi nel Ramo medesimo (Perimetro di seguito, “personale in perimetro”) cessione proseguono alle dipendenze di CF DOCK senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2112 cod. civ. ed avute presenti le previsioni dell’articolo 31, comma 5, del CCNL ABI 31/3/2015 e successive modifiche come da accordo del 19/12/2019 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali. A decorrere dalla suddetta dataTenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 2112, pertantocomma 3, cod. civ. , nei confronti del personale Personale in perimetro continua a trovare applicazione la contrattazione collettiva nazionale Perimetro, successivamente alla data di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente e si applicano efficacia giuridica dell’operazione, verranno applicati esclusivamente gli accordi di secondo livello ed i Regolamenti interni in vigore presso DOCK e le disposizioni aziendali vigenti presso CF, salvo ad eccezione di quanto definito nel presente accordo. Al Personale in Perimetro – fermo quanto previsto dal nel capoverso che precede e quanto diversamente disciplinato nel presente Verbale di Accordo. Al personale in perimetro - è mantenuto, presso CFDOCK, il complessivo trattamento di loro rispettiva pertinenza, in essere presso Carige doSolutions al momento del passaggio passaggio, per quanto riguarda gli aspetti normativi, retributivi (RAL, ivi compresi l’ “ex l’“ex premio di rendimento” e gli assegni ad personam, che manterranno le stesse caratteristiche attuali) e di carriera acquisiti), l’inquadramento attribuito, nonché l’anzianità di servizio, anche convenzionale, maturata. Carige doSolutions trasferirà a CF DOCK l’eventuale TFR accantonato in azienda, il rateo delle quote della tredicesima mensilità maturato alla data di decorrenza della dell’operazione di cessione del ramo d’azienda e tutti gli altri ratei retributivi relativi ad eventuali voci per le quali è prevista ai dipendenti l’erogazione differita. L’inserimento in CF DOCK del personale Personale in perimetro Perimetro avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli. In proposito, le Parti confermano la centralità della formazione ai fini dello sviluppo professionale.
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Samples: Verbal Agreement
Rapporti di lavoro. Dalla data Una manutenzione del Titolo IV del CCNL si è resa necessaria non solo in funzione delle problematiche emerse in sede di efficacia giuridica confronto, ma anche delle modifiche normative intervenute sul tema. In sintesi: ⮚ Sono state esplicitate, all’interno dell’articolo 23, le mansioni che rientrano all’interno della cessione definizione di personale tecnico-esecutivo e amministrativo ai fini delle previsioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. ⮚ Nell’articolo 25 del RamoCCNL è stato elevato a 36 mesi il termine del contratto a tempo determinato, i rapporti nel rispetto dei contenuti di cui all’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 81/2015. ⮚ Tale limite è stato ulteriormente elevato a 40 mesi in caso di percorsi di inserimento lavorativo per lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n.381. ⮚ È stata inserita una clausola di stabilizzazione che limita la facoltà di assunzione oppure di proroga e/o di rinnovo di un contratto a tempo determinato alle aziende che non abbiano trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% dei lavoratori, arrotondato all’unità superiore, il cui contratto a termine comunque eccedente i 24 mesi sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti. ⮚ E’ stata mantenuta la percentuale del 30% quale limite massimo, per ciascun datore di lavoro, di lavoratori assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero di occupati a tempo indeterminato in forza alle imprese al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Rimangono esclusi da tale computo i lavoratori con contratto a tempo determinato conclusi per una elenco di causali, tra le quali anche i percorsi di inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati. Per le altre causali si rimanda alla lettura del testo sottoscritto. ⮚ Come è noto, il D.Lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l’individuazione delle lavoratrici attività stagionali. In seno al nuovo testo dell’articolo 25 è stato inserito un nuovo paragrafo destinato allo svolgimento delle attività stagionali che, oltre ad includere quelle attività già definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, ne inserisce ulteriori purché - 1) rispondano a esigenze definite dall’organizzazione tecnico- produttiva dell’impresa e siano del tutto peculiari del settore in cui la stessa opera; - 2) siano finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e siano concentrate in determinati periodi dell’anno (es. variazioni climatiche, connesse a ricorrenze tradizionali e festività). ⮚ E’ stato inserito un nuovo articolo che introduce un limite complessivo di ammissibilità. Il numero di lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine (ex art. 25) e in somministrazione (ex art. 31) non può superare il 30% dei lavoratori ricompresi nel Ramo medesimo (occupati con contratto a tempo indeterminato e in apprendistato, in forza al 1° gennaio dell’anno di seguitoassunzione. ⮚ Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, “personale in perimetro”) proseguono alle dipendenze di CF senza soluzione di continuitànonostante le intervenute modifiche normative, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2112 cod. civ. ed avute presenti sono state mantenute le previsioni dell’articolo 31condizioni già previste dal precedente contratto, comma 5, del CCNL ABI 31/3/2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali. A decorrere dalla suddetta data, pertanto, nei confronti del personale in perimetro continua a trovare applicazione la contrattazione collettiva nazionale ad eccezione della riduzione al 40% della percentuale massima ammessa di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente supplementare (precedentemente al 50%). ⮚ Sono stati soppressi gli articoli 27 e si applicano gli accordi 29 relativi al contratto di inserimento e le disposizioni aziendali vigenti presso CF, salvo quanto previsto dal presente Verbale di Accordo. Al personale in perimetro è mantenuto, presso CF, il complessivo trattamento di loro rispettiva pertinenza, in essere presso Carige al momento del passaggio per quanto riguarda gli aspetti normativi, retributivi (RAL, ivi compresi l’ “ex premio di rendimento” e gli assegni ad personam, che manterranno le stesse caratteristiche attuali) e di carriera acquisiti, l’inquadramento attribuito, nonché l’anzianità di servizio, anche convenzionale, maturata. Carige trasferirà a CF l’eventuale TFR accantonato in azienda, il rateo delle quote della tredicesima mensilità maturato alla data di decorrenza della cessione del ramo d’azienda e tutti gli altri ratei retributivi relativi ad eventuali voci per le quali è prevista l’erogazione differita. L’inserimento in CF del personale in perimetro avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli. In proposito, le Parti confermano la centralità della formazione ai fini dello sviluppo professionalelavoro ripartito.
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Rapporti di lavoro. Dalla data di efficacia giuridica della cessione del Ramodell’operazione di cessione, i rapporti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori ricompresi nel Ramo medesimo perimetro di cessione (di seguito, “personale in perimetro”) proseguono alle dipendenze di CF JfG senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2112 cod. civ. ed avute presenti le previsioni dell’articolo 31, comma 5, del CCNL ABI 31/3/2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali. A decorrere dalla suddetta dataTenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 2112, pertantocomma 3, cod. civ., nei confronti del personale in perimetro continua perimetro, successivamente alla data di efficacia giuridica dell’operazione, continuerà a trovare applicazione la contrattazione collettiva nazionale di lavoro secondo livello della cedente, come individuata dall’articolo 20 del settore del credito tempo per tempo vigente e si applicano gli accordi e le disposizioni aziendali vigenti presso CF, salvo quanto previsto dal presente Verbale di AccordoAccordo sottoscritto tra Carige e Organizzazioni Sindacali in data 16/12/2017. Al personale in perimetro è mantenuto, presso CFJfG, il complessivo trattamento di loro rispettiva pertinenza, in essere presso Carige al momento del passaggio per quanto riguarda gli aspetti normativi, retributivi (RAL, ivi compresi l’ “ex premio di rendimento” e gli assegni ad personam, che manterranno le stesse caratteristiche attuali) e di carriera acquisiti, l’inquadramento attribuito, nonché l’anzianità di servizio, anche convenzionale, maturata. Carige trasferirà a CF JfG l’eventuale TFR accantonato in azienda, il rateo delle quote della tredicesima mensilità maturato alla data di decorrenza della dell’operazione di cessione del ramo d’azienda e tutti gli altri ratei retributivi relativi ad eventuali voci per le quali è prevista l’erogazione differita. L’inserimento in CF JfG del personale in perimetro avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli. In proposito, le Parti confermano la centralità della formazione ai fini dello sviluppo professionale.
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Samples: Verba Di Accordo
Rapporti di lavoro. Dalla data Per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti di efficacia giuridica lavoro, il contratto integrativo detta diverse disposizioni in materia di apprendistato, lavoro supplementare, part-time post partum e periodo di prova nei contratti stagionali. In tema di apprendistato, le parti fanno riferimento a quanto previsto dall’Accordo sull’apprendistato nel settore del Turismo del 17 aprile 2012 e all’Accordo di rinnovo del CCNL del settore Turismo del 18 gennaio 2014. L’Accordo del 2012 (che recepisce le indicazioni normative previste dal D.lgs. n. 167/2011), in particolare, prevede la possibilità di assumere apprendisti per lo svolgimento di tutte le attività tipiche del settore turistico, con contratti che potranno durare sino a 36 mesi, elevabili in alcuni casi stabiliti dalla contrattazione integrativa a 48 mesi. Gli ap- prendisti stagionali possono prestare servizio anche per periodi di breve durata, durante l'intervallo tra una stagione ed un'altra, beneficiando anche del diritto di precedenza nella riassunzione per la stagione successiva. Il successivo Accordo del 18 gennaio 2014 ha stabilito la durata e le attività formative da svolgere (ad esempio, nel caso di apprendisti inquadrati nel II e III livello del CCNL, la durata del rapporto è fissata ad un massimo di 46 mesi, mentre le ore da dedicare alla formazione sono 60). Le attività formative potranno essere svolte sia in azienda che all’esterno e ulteriori attività svolte presso altre aziende potranno essere cumulate per raggiungere la quantità necessaria di ore da dedicare alla formazione. L’accordo prevede che nel caso in cui l’apprendista sia già in possesso di un titolo di studio inerente all’area di attività o comunque abbia già maturato prece- denti esperienze nel settore, l’impegno formativo sarà ridotto. L’accordo di rinnovo della cessione provin- cia piemontese nel regolare il rapporto di lavoro di apprendistato, prende atto di una grande lacuna del Ramonostro ordinamento. Le parti, infatti, tenendo conto della mancanza di un sistema nazionale di certificazione delle competenze dell’apprendista, hanno stabilito che nel caso in cui – come detto – un lavoratore apprendista presenti un titolo di studio pertinente al settore in cui lavora al fine di diminuire le ore dedicate alla formazione, sarà il datore di lavoro a valutare la validità e l’attinenza del titolo stesso; mentre nelle ipotesi di esperienze pregresse nel settore o nel caso di partecipazione ad eventi formativi, il datore di lavoro potrà chiedere di attestare le competenze all’Ente Bilaterale del Turismo (EBTurismo VCO). In tema di lavoro supplementare, il contratto stabilisce un duplice limite. Da una parte, infatti, prevede che le ore di lavoro supplementare non possano eccedere il limite di 220 nell’arco di un anno. Dall’altra, fissa il limite settimanale di 48 ore. Un’importante novità introdotta da contratto è quella del lavoro a tempo parziale post partum. Le lavoratrici impiegate a tempo indeterminato possono chiedere la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da full-time a part-time nel caso in cui – dopo il periodo di astensione obbli- gatoria dal lavoro prevista dalla legge per la gravidanza e la maternità – vogliano assistere il proprio figlio fino al raggiungimento dei tre anni di età. L’art. 8 del testo contrattuale, però, fissa un limi- te: potranno beneficiare della trasformazione temporanea solo il 5% delle dipendenti dell’unità produttiva, mentre nelle unità produttive composte da un numero compreso tra 10 e 19 lavoratori, solo una lavoratrice potrà usufruire del beneficio della trasformazione del contratto in part-time. In alternativa, la lavoratrice potrà richiedere un’aspettativa non retribuita per un perio- do massimo di tre mesi dalla fine del periodo di astensione obbligatoria fino al compimento di un anno del bambino. In materia di periodo di prova nei contratti di stagione a termine, le parti lo hanno fissato a 15 giorni per i rapporti a termine di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni; men- tre è previsto un periodo di prova di 20 giorni per i rapporti a termine superiori ai 120 giorni. Anche in materia di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori ricompresi nel Ramo medesimo (intermittente, l’accordo prevede la possibilità dell’utilizzo della tipolo- gia contrattuale in caso di seguito, “personale in perimetro”) proseguono alle dipendenze di CF senza soluzione di continuità, ai sensi e assunzioni per gli effetti dell’articolo 2112 cod. civ. ed avute presenti le previsioni dell’articolo 31, comma 5, del CCNL ABI 31/3/2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali. A decorrere dalla suddetta data, pertanto, nei confronti del personale in perimetro continua a trovare applicazione la contrattazione collettiva nazionale svolgere prestazioni di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente e si applicano gli accordi e le disposizioni aziendali vigenti presso CF, salvo quanto previsto dal presente Verbale di Accordo. Al personale in perimetro è mantenuto, presso CF, il complessivo trattamento di loro rispettiva pertinenza, in essere presso Carige al momento del passaggio per quanto riguarda gli aspetti normativi, retributivi (RAL, ivi compresi l’ “ex premio di rendimento” e gli assegni ad personam, che manterranno le stesse caratteristiche attuali) extra e di carriera acquisitisurroga: banquet- ting, l’inquadramento attribuitomeeting, nonché l’anzianità convegni, manifestazioni ed eventi similari, attività di servizioassistenza e ricevimento, anche convenzionale, maturataed altri casi individuati dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale. Carige trasferirà a CF l’eventuale TFR accantonato in azienda, il rateo delle quote della tredicesima mensilità maturato alla data Il lavoratore dovrà dar- ne disponibilità per iscritto e riceverà l’indennità mensile di decorrenza della cessione disponibilità prevista dall’art. 16 del ramo d’azienda e tutti gli altri ratei retributivi relativi ad eventuali voci per le quali è prevista l’erogazione differitaD.lgs. L’inserimento in CF n. 81 del personale in perimetro avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli. In proposito, le Parti confermano la centralità della formazione ai fini dello sviluppo professionale15 giugno 2015.
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Samples: Contratto Integrativo Territoriale
Rapporti di lavoro. Dalla data Per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti di efficacia giuridica lavoro, il contratto integrativo detta diverse disposizioni in materia di apprendistato, lavoro supplementare, part-time post partum e periodo di prova nei contratti stagionali. In tema di apprendistato, le parti fanno riferimento a quanto previsto dall’Accordo sull’apprendistato nel settore del Turismo del 17 aprile 2012 e all’Accordo di rinnovo del CCNL del settore Turismo del 18 gennaio 2014. L’Accordo del 2012 (che recepisce le indicazioni normative previste dal D.lgs. n. 167/2011), in particolare, prevede la possibilità di assumere apprendisti per lo svolgimento di tutte le attività tipiche del settore turistico, con contratti che potranno durare sino a 36 mesi, elevabili in alcuni casi stabiliti dalla contrattazione integrativa a 48 mesi. Gli apprendisti stagionali possono prestare servizio anche per periodi di breve durata, durante l’intervallo tra una stagione ed un’altra, beneficiando anche del diritto di precedenza nella riassunzione per la stagione successiva. Il successivo Accordo del 18 gennaio 2014 ha stabilito la durata e le attività formative da svolgere (ad esempio, nel caso di apprendisti inquadrati nel II e III livello del CCNL, la durata del rapporto è fissata ad un massimo di 46 mesi, mentre le ore da dedicare alla formazione sono 60). Le attività formative potranno essere svolte sia in azienda che all’esterno e ulteriori attività svolte presso altre aziende potranno essere cumulate per raggiungere la quantità necessaria di ore da dedicare alla formazione. L’accordo prevede che nel caso in cui l’apprendista sia già in possesso di un titolo di studio inerente all’area di attività o comunque abbia già maturato precedenti esperienze nel settore, l’impegno formativo sarà ridotto. L’accordo di rinnovo della cessione provincia piemontese nel regolare il rapporto di lavoro di apprendistato, prende atto di una grande lacuna del Ramonostro ordinamento. Le parti, infatti, tenendo conto della mancanza di un sistema nazionale di certificazione delle competenze dell’apprendista, hanno stabilito che nel caso in cui – come detto – un lavoratore apprendista presenti un titolo di studio pertinente al settore in cui lavora al fine di diminuire le ore dedicate alla formazione, sarà il datore di lavoro a valutare la validità e l’attinenza del titolo stesso; mentre nelle ipotesi di esperienze pregresse nel settore o nel caso di partecipazione ad eventi formativi, il datore di lavoro potrà chiedere di attestare le competenze all’Ente Bilaterale del Turismo (EBTurismo VCO). In tema di lavoro supplementare, il contratto stabilisce un duplice limite. Da una parte, infatti, prevede che le ore di lavoro supplementare non possano eccedere il limite di 220 nell’arco di un anno. Dall’altra, fissa il limite settimanale di 48 ore. Un’importante novità introdotta da contratto è quella del lavoro a tempo parziale post partum. Le lavoratrici impiegate a tempo indeterminato possono chiedere la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da full-time a part-time nel caso in cui – dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla legge per la gravidanza e la maternità – vogliano assistere il proprio figlio fino al raggiungimento dei tre anni di età. L’art. 8 del testo contrattuale, però, fissa un limite: potranno beneficiare della trasformazione temporanea solo il 5% delle dipendenti dell’unità produttiva, mentre nelle unità produttive composte da un numero compreso tra 10 e 19 lavoratori, solo una lavoratrice potrà usufruire del beneficio della trasformazione del contratto in part-time. In alternativa, la lavoratrice potrà richiedere un’aspettativa non retribuita per un periodo massimo di tre mesi dalla fine del periodo di astensione obbligatoria fino al compimento di un anno del bambino. In materia di periodo di prova nei contratti di stagione a termine, le parti lo hanno fissato a 15 giorni per i rapporti a termine di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni; mentre è previsto un periodo di prova di 20 giorni per i rapporti a termine superiori ai 120 giorni. Anche in materia di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori ricompresi nel Ramo medesimo (intermittente, l’accordo prevede la possibilità dell’utilizzo della tipologia contrattuale in caso di seguito, “personale in perimetro”) proseguono alle dipendenze di CF senza soluzione di continuità, ai sensi e assunzioni per gli effetti dell’articolo 2112 cod. civ. ed avute presenti le previsioni dell’articolo 31, comma 5, del CCNL ABI 31/3/2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali. A decorrere dalla suddetta data, pertanto, nei confronti del personale in perimetro continua a trovare applicazione la contrattazione collettiva nazionale svolgere prestazioni di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente e si applicano gli accordi e le disposizioni aziendali vigenti presso CF, salvo quanto previsto dal presente Verbale di Accordo. Al personale in perimetro è mantenuto, presso CF, il complessivo trattamento di loro rispettiva pertinenza, in essere presso Carige al momento del passaggio per quanto riguarda gli aspetti normativi, retributivi (RAL, ivi compresi l’ “ex premio di rendimento” e gli assegni ad personam, che manterranno le stesse caratteristiche attuali) extra e di carriera acquisitisurroga: banquetting, l’inquadramento attribuitomeeting, nonché l’anzianità convegni, manifestazioni ed eventi similari, attività di servizioassistenza e ricevimento, anche convenzionale, maturataed altri casi individuati dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale. Carige trasferirà a CF l’eventuale TFR accantonato in azienda, il rateo delle quote della tredicesima mensilità maturato alla data Il lavoratore dovrà darne disponibilità per iscritto e riceverà l’indennità mensile di decorrenza della cessione disponibilità prevista dall’art. 16 del ramo d’azienda e tutti gli altri ratei retributivi relativi ad eventuali voci per le quali è prevista l’erogazione differitaD.lgs. L’inserimento in CF n. 81 del personale in perimetro avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli. In proposito, le Parti confermano la centralità della formazione ai fini dello sviluppo professionale15 giugno 2015.
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Samples: Contratto Integrativo Territoriale
Rapporti di lavoro. Dalla data di efficacia giuridica della cessione del Ramo, i rapporti Art. 13 Orario di lavoro delle lavoratrici L’orario di lavoro del personale medico a tempo definito è fissato in 28 ore e dei lavoratori ricompresi nel Ramo medesimo (di seguito, “personale trenta minuti settimanali e quello a tempo pieno è fissato in perimetro”) proseguono alle dipendenze di CF senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2112 cod. civ. ed avute presenti le previsioni dell’articolo 31, comma 5, del CCNL ABI 31/3/2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali38 ore settimanali. A decorrere dalla suddetta data, pertanto, nei confronti del personale in perimetro continua a trovare applicazione la contrattazione collettiva nazionale dall’1/9/99 l’orario di lavoro del settore del credito a tempo per tempo vigente definito è fissato in 30 ore settimanali. Per settori di particolare e si applicano gli accordi e le disposizioni aziendali vigenti presso CFspeciale attività medico- chirurgica può essere adottata, salvo quanto previsto dal presente Verbale di Accordo. Al personale in perimetro è mantenuto, presso CFa giudizio dell'Amministrazione della Struttura sanitaria, il complessivo trattamento rapporto part-time che sarà regolato secondo le norme della legislazione in materia. Eventuali variazioni dell'orario di loro rispettiva pertinenzalavoro potranno essere effettuate dall'Amministrazione, su richiesta dell'interessato e in essere presso Carige al momento base a particolari esigenze organizzative della Struttura sanitaria, previa intesa con il medico interessato e con la RSM, fatte salve le attribuzioni del passaggio per quanto riguarda gli aspetti normativiDirettore sanitario. Per i medici a rapporto di lavoro a tempo definito o a tempo pieno, retributivi (RALl'orario giornaliero sarà articolato di norma , ivi compresi l’ “ex premio di rendimento” e gli assegni ad personamsu sei giorni lavorativi e, che manterranno le stesse caratteristiche attuali) e di carriera acquisiti, l’inquadramento attribuito, nonché l’anzianità di serviziodove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche convenzionalesu cinque giorni lavorativi, maturatacon orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore, fatte comunque salve le attribuzione del Direttore sanitario. Carige trasferirà Qualora la Direzione sanitaria ne ravvisi la necessità, detti turni potranno essere modificati, d’intesa con la RSM, anche nel corso dell’anno con un preavviso di tre mesi. I criteri per la formulazione dei turni e dell'orario di servizio saranno stabiliti dalla Struttura sanitaria entro il primo trimestre di ciascun anno di intesa con la RSM, fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario. Durante l'orario di lavoro il sanitario è tenuto a CF l’eventuale TFR accantonato in aziendacompiere secondo scienza e coscienza gli atti medici inerenti la sua qualifica. La vigilanza sull'osservanza dell'orario è effettuata dall'Amministrazione della Struttura sanitaria, il rateo delle quote della tredicesima mensilità maturato alla data attraverso sistemi obiettivi di decorrenza della cessione del ramo d’azienda e controllo unici ed uguali per tutti gli altri ratei retributivi relativi ad eventuali voci per le quali è prevista l’erogazione differita. L’inserimento in CF del personale in perimetro avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli. In proposito, le Parti confermano la centralità della formazione ai fini dello sviluppo professionalei medici.
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