Rapporti tra soggetti convenzionati. Art. 6 (Strumenti di consultazione e controllo) 1. La Giunta - Polo Marche DigiP consente a! Consiglio / agli Organismi regionali di garanzia l’accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento dell'attività di conservazione e per consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati e le prove di conservazione, secondo le modalità tecniche previste nel Disciplinare Tecnico. 2. Il Consiglio / gli Organismi regionali di garanzia concordano con la Giunta - Polo Marche DigiP i nominativi e le funzioni del personale abilitato allo svolgimento della funzione di cui al comma 1. 3. La Giunta - Polo Marche DigiP consente alla Sovrintendenza archivistica l’accesso al propri sistemi per rendere possibile ed operativo lo svolgimento della funzione di vigilanza e tutela prevista dalla legge ed effettuare le opportune verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di conservazione. Art. 7 (Oneri a carico delle parti, garanzie) 1. Il Consiglio / Gli Organismi regionali di garanzia rientra/rientrano nella Fascia A per numero di documenti/anno prodotti, e corrisponde alla Giunta, a tìtolo di rimborso spese, per gli anni 2018, 2019 e 2020 l'importo annuo stimato in € 670,00, secondo quanto riportato neli’Allegato A2 alla convenzione. 2. Eventuali variazioni alla fascia di appartenenza o richieste di servizi aggiuntivi che dovessero intervenire nella valorizzazione complessiva dei costi di gestione del servizio saranno recepite di comune accordo tra le parti, in fase di rinnovo della convenzione. Gli importi dovuti dal Consiglio alla Giunta saranno versati per ogni annualità in modalità anticipata entro il 31/03 di ogni anno; per l'anno 2018 l'importo sarà versato entro il 31 dicembre 2018. 3. Non sono previsti altri oneri a carico delle parti per il periodo di durata della presente convenzione.
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Samples: Convenzione Per I Servizi Di Conservazione Dei Documenti Informatici
Rapporti tra soggetti convenzionati. Art. 6 12 (Strumenti di consultazione Decorrenza e controllodurata della convenzione)
1. La Giunta - Polo Marche DigiP consente a! Consiglio / agli Organismi regionali presente convenzione ha durata di garanzia l’accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento dell'attività di conservazione e per consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati e le prove di conservazione, secondo le modalità tecniche previste nel Disciplinare Tecnicocinque anni a decorrere dal 1.10.2013.
2. Il Consiglio / gli Organismi regionali La convenzione è rinnovabile per un ulteriore periodo di garanzia concordano con la anni cinque mediante atto espresso di ciascun ente associato.
Art. 13 (Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)
1. Ciascun ente associato può recedere dalla presente Convenzione attuativa, adducendo le motivazioni di tale recesso solamente a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula, mediante l’adozione di apposita deliberazione giuntale e formale comunicazione agli altri Comuni aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell’anno solare.
2. La proposta di recesso deve essere deliberata dalla Giunta - Polo Marche DigiP i nominativi comunale e le funzioni del personale abilitato allo svolgimento della funzione di cui al comma 1sottoposta alla Conferenza dei Sindaci.
3. Il recesso, se comunicato al Presidente della Conferenza dei Sindaci entro il 31 ottobre decorre dal primo gennaio dell’anno successivo alla comunicazione; qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione. Restano a carico del Comune recedente le spese fino alla data di operatività del recesso ed eventuali rimborsi dei contributi pluriennali concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo della gestione.
4. La Giunta - Polo Marche DigiP consente convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa consensualmente dai Comuni aderenti, con apposita deliberazione giuntale, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo. Per quanto riguarda il servizio sociale, il servizio di assistenza domiciliare e la fornitura dei pasti a domicilio ci si riporta a quanto previsto al l’art. 7 comma 4. Le parti si impegnano che, nel caso di scioglimento della forma associativa o nel caso di recesso da parte di un ente associato, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di cinque anni, gli eventuali contributi concessi dalla Regione di cui alla Sovrintendenza archivistica l’accesso L.R. n. 18/2012 e con riferimento alla presente convenzione, dovranno essere restituiti alla Regione in quota parte, in proporzione al propri sistemi per rendere possibile ed operativo lo svolgimento della funzione tempo mancante all’intero periodo di vigilanza cinque anni e tutela prevista dalla legge ed effettuare le opportune verifiche sul corretto svolgimento dell'attività al numero di conservazioneabitanti dell’ente uscente.
Art. 7 14 (Oneri a carico delle parti, garanzieAdesione di altri Comuni)
1. Il Consiglio / Gli Organismi regionali A seguito di garanzia rientra/rientrano nella Fascia A per numero di documenti/anno prodottiespressa richiesta, su parere favorevole dei comuni aderenti, previa deliberazione dei singoli Consigli Comunali dei Comuni interessati e corrisponde alla Giunta, a tìtolo di rimborso spese, per gli anni 2018, 2019 e 2020 l'importo annuo stimato in € 670,00, secondo quanto riportato neli’Allegato A2 alla convenzione.
2. Eventuali variazioni alla fascia di appartenenza o richieste di servizi aggiuntivi che dovessero intervenire nella valorizzazione complessiva dei costi di gestione del servizio saranno recepite di comune accordo tra le parti, in fase di rinnovo della convenzione. Gli importi dovuti dal Consiglio alla Giunta saranno versati per ogni annualità in modalità anticipata entro il 31/03 di ogni anno; per l'anno 2018 l'importo sarà versato entro il 31 dicembre 2018.
3. Non sono previsti altri oneri a carico delle parti per il periodo di durata modifica della presente convenzione, altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla presente gestione associata.
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Samples: Convenzione Per La Progettazione E Gestione Associata Del Sistema Locale Dei Servizi Sociali
Rapporti tra soggetti convenzionati. Art. 6 (Strumenti di consultazione e controllo)
1. La Giunta - Polo Marche DigiP consente a! Consiglio / agli Organismi regionali di garanzia l’accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento dell'attività di conservazione e per consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati e le prove di conservazione, secondo le modalità tecniche previste nel Disciplinare Tecnico.
2. Il Consiglio / gli Organismi regionali di garanzia concordano con la Giunta - Polo Marche DigiP i nominativi e le funzioni del personale abilitato allo svolgimento della funzione di cui al comma 1.
3. La Giunta - Polo Marche DigiP consente alla Sovrintendenza archivistica l’accesso al propri sistemi per rendere possibile ed operativo lo svolgimento della funzione di vigilanza e tutela prevista dalla legge ed effettuare le opportune verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di conservazione.
Art. 7 (Oneri a carico delle partiParti)
1. La ripartizione degli oneri, garanzieanche finanziari, fra le parti sarà oggetto degli specifici accordi operativi indicati nell’art. 2.
2. A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione, saranno possibili trasferimenti di risorse finanziarie a seguito della positiva verifica della rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto riportato nell’Art. 8.
3. Gli importi previsti a titolo di rimborso ai sensi del comma precedente, saranno corrisposti esclusivamente per stati di avanzamento verificabili in relazione alle esigenze legate alla realizzazione delle attività in programma.
4. Per la gestione congiunta delle attività di rendicontazione del progetto si istituisce un gruppo di lavoro costituito da un rappresentante del progetto per conto di Sardegna Ricerche e da un rappresentante del progetto per conto di Agris Sardegna.
Art. 8 (Spese ammissibili e rendicontazione forfettaria)
1. Il rimborso dei costi sostenuti in funzione dei progetti sviluppati nell’ambito del presente Accordo seguirà le disposizioni contenute nel “Regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio / Gli Organismi regionali del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di garanzia rientra/rientrano nella Fascia A sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per numero lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di documenti/anno prodottisviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e corrisponde alla Giunta, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”. Nel presente Accordo sono riconosciute quali spese ammissibili a tìtolo rimborso: - risorse umane esterne - prestazioni di rimborso spese, per gli anni 2018, 2019 terzi - viaggi e 2020 l'importo annuo stimato in € 670,00, secondo quanto riportato neli’Allegato A2 alla convenzione.trasferte - materiali di consumo - xxxxx xxxxxxxxx - altre spese generali
2. Eventuali variazioni alla fascia L’Agenzia Agris Sardegna deve essere in grado di appartenenza o richieste produrre i documenti giustificativi relativi alle spese di servizi aggiuntivi che dovessero intervenire nella valorizzazione complessiva dei costi di gestione del servizio saranno recepite di comune accordo tra le parti, in fase di rinnovo della convenzione. Gli importi dovuti dal Consiglio alla Giunta saranno versati per ogni annualità in modalità anticipata entro il 31/03 di ogni anno; per l'anno 2018 l'importo sarà versato entro il 31 dicembre 2018propria competenza.
3. Non sono previsti altri oneri In ogni caso le spese dovranno essere funzionali agli obiettivi del progetto presentato e commisurate allo svolgimento delle attività in esso previste.
4. Sulle spese ammissibili a carico rimborso l’Agenzia Agris Sardegna potrà richiedere una anticipo pari al 30% dell’importo.
Art. 9 (Decorrenza e durata dell’Accordo di collaborazione)
1. La durata del presente Accordo di collaborazione è stabilita in 3 anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, fermo restando che la data di effettiva attivazione delle parti per il periodo singole funzioni verrà disposta in attuazione degli specifici accordi operativi di durata della presente convenzionecui all’art. 2.
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Samples: Collaboration Agreement
Rapporti tra soggetti convenzionati. Art. 6 7 (Strumenti di consultazione e controllo)
1. La Giunta - Polo Marche DigiP Il ParER consente a! Consiglio / agli Organismi regionali di garanzia all’Ente produttore l’accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento dell'attività dell’attività di conservazione e per consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati e le prove di conservazione, secondo con le modalità tecniche previste indicate nel Disciplinare TecnicoManuale di conservazione.
2. Il Consiglio / gli Organismi regionali di garanzia concordano L’Ente produttore concorda con la Giunta - Polo Marche DigiP il ParER il numero degli utenti del sistema e comunica i nominativi e le funzioni del personale abilitato allo svolgimento della funzione di cui al comma 11 seguendo le procedure definite da ParER per l’abilitazione e gestione degli utenti del sistema di conservazione.
3. La Giunta - Polo Marche DigiP consente alla Sovrintendenza archivistica l’accesso al propri sistemi Gli utenti del sistema saranno indicati nel Disciplinare Tecnico, che conterrà inoltre l'individuazione dei referenti e responsabili di riferimento delle Parti per rendere possibile ed operativo la nomina di tali utenti e per lo svolgimento della funzione delle attività di vigilanza versamento e tutela prevista dalla legge ed effettuare monitoraggio, oltre che per le opportune verifiche sul corretto svolgimento dell'attività fasi inziali di test propedeutiche all’effettiva attivazione delle funzioni di conservazione.
Art. 7 8 (Oneri a carico delle parti, garanzieParti)
1. Il Consiglio / Gli Organismi regionali di garanzia rientra/rientrano nella Fascia A per numero di documenti/anno prodotti, e corrisponde alla Giunta, Le Parti si danno reciprocamente atto che dallo svolgimento delle attività congiunte derivano a tìtolo di rimborso spese, per gli anni 2018, 2019 e 2020 l'importo annuo stimato in € 670,00, secondo quanto riportato neli’Allegato A2 alla convenzionecarico dell’IBACN oneri sopportati a esclusivo interesse dell’altra parte.
2. Eventuali variazioni alla fascia A mero titolo di appartenenza o richieste rimborso delle spese sostenute per l’erogazione delle funzioni oggetto del presente Accordo di servizi aggiuntivi che dovessero intervenire nella valorizzazione complessiva collaborazione, l’Ente Produttore si impegna a erogare all’IBACN l’importo annuale, corrispondente al reintegro dei costi vivi sopportati e specificamente imputabili alle voci di gestione costo indicato nell’allegato 1 “Calcolo del servizio saranno recepite rimborso costi” parte integrante del presente Accordo che riporta le modalità di comune accordo tra le parti, in fase di rinnovo della convenzione. Gli definizione dei costi e gli importi dovuti dal Consiglio alla Giunta saranno versati per ogni annualità in modalità anticipata entro il 31/03 di ogni anno; per l'anno 2018 l'importo sarà versato entro il 31 dicembre 2018derivanti.
3. Non sono previsti altri oneri L’importo previsto ai fini del rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma precedente dovrà essere corrisposto a carico consuntivo dall’Ente produttore all’IBACN entro il 31 marzo dell’anno successivo alla data di effettiva attivazione delle parti funzioni di conservazione dei documenti informatici e per ogni anno successivo di vigenza del presente Accordo di collaborazione.
4. L’importo di cui al comma 3 potrà essere aggiornato in accordo tra le Parti qualora la quantità di oggetti in conservazione si discosti significativamente nel tempo da quanto previsto nel citato allegato 1.
5. L’Ente Produttore inoltre sosterrà tutti i costi di collegamento e di interfacciamento del proprio sistema con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici, gestito dall’IBACN per il periodo di durata della presente convenzionetramite del ParER.
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Samples: Accordo Di Collaborazione
Rapporti tra soggetti convenzionati. Art. 6 7 (Strumenti di consultazione e controllo)
1. La Giunta - Polo Marche DigiP Il ParER consente a! Consiglio / agli Organismi regionali di garanzia all'Ente produttore l’accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento dell'attività dell’attività di conservazione e per consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati e le prove di conservazione, secondo con le modalità tecniche previste indicate nel Disciplinare TecnicoManuale di conservazione.
2. Il Consiglio / gli Organismi regionali di garanzia concordano L'Ente produttore concorda con la Giunta - Polo Marche DigiP il ParER i nominativi e le funzioni del personale abilitato allo svolgimento della funzione di cui al comma 1.
3. La Giunta - Polo Marche DigiP consente alla Sovrintendenza archivistica l’accesso al propri sistemi per rendere possibile ed operativo lo svolgimento della funzione di vigilanza e tutela prevista dalla legge ed effettuare le opportune verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di conservazione.
Art. 7 8 (Oneri a carico delle parti, garanzieParti)
1. Il Consiglio / Gli Organismi regionali di garanzia rientra/rientrano nella Fascia A per numero di documenti/anno prodotti, e corrisponde alla Giunta, a tìtolo mero titolo di rimborso spesedelle spese sostenute per l’erogazione delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, l’Ente Produttore si impegna a erogare all’IBACN l’importo “una tantum” pari a Euro 500,00 più IVA se dovuta, in relazione all’attivazione dei servizi di conservazione per gli anni 2018, 2019 e 2020 l'importo annuo ogni sistema di versamento stimato in € 670,00, secondo quanto riportato neli’Allegato A2 alla convenzionesulla serie storica dei costi che l’IBACN ha sostenuto per avviare Enti della complessità dell’Ente produttore.
2. Eventuali variazioni alla fascia Unitamente all’importo previsto ai sensi del primo comma, da corrispondersi “una tantum”, l’Ente produttore si impegna altresì a erogare all’IBACN, a titolo di appartenenza o richieste di servizi aggiuntivi che dovessero intervenire nella valorizzazione complessiva rimborso delle spese sostenute da quest’ultimo, l’importo annuale pari a Euro 500,00 più IVA se dovuta, corrispondente al reintegro dei costi vivi sopportati e specificamente imputabili alle voci di costo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: costo del personale assegnato a supportare l’Ente produttore per l’invio dei documenti in conservazione e per la gestione del servizio saranno recepite dell’archivio di comune accordo tra le particonservazione presso l’IBACN, costo dello spazio di memorizzazione utilizzato per la conservazione dei documenti dell’Ente produttore e stimato sui volumi dei documenti da inviare in fase conservazione annualmente dichiarati dall’Ente produttore durante l’analisi di rinnovo fattibilità propedeutica alla sottoscrizione di questa convenzione, costo di utilizzo della convenzione. Gli importi dovuti dal Consiglio alla Giunta saranno versati per ogni annualità in modalità anticipata entro piattaforma tecnologica di conservazione e gestione dell’archivio digitale, quota forfetaria inerente il 31/03 rimborso dei costi generali di ogni anno; per l'anno 2018 l'importo sarà versato entro il 31 dicembre 2018amministrazione indivisibili e/o non diversamente individuabili.
3. Non sono previsti altri oneri L’importo previsto ai fini del rimborso delle spese sostenute ai sensi dei commi precedenti, dovrà essere corrisposto a carico consuntivo dall’Ente produttore all’IBACN entro il 31 marzo dell’anno successivo alla data di effettiva attivazione delle parti funzioni di conservazione dei documenti informatici e per ogni anno successivo di vigenza del presente Accordo di collaborazione.
4. L’Ente Produttore inoltre sosterrà tutti i costi di collegamento e di interfacciamento del proprio sistema con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici, gestito dall’IBACN per il periodo di durata della presente convenzionetramite del ParER.
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Samples: Accordo Di Collaborazione