Rapporti verticali Clausole campione

Rapporti verticali. Di norma, è meno probabile che gli accordi verticali diano luogo a restrizioni della concorrenza, in quanto: (i) intervengono tra imprese non direttamente concorrenti tra loro; (ii) possono generare effetti pro-competitivi incrementando l’efficienza a favore, in ultima istanza, dei consumatori. Gli effetti pro-competitivi generati da accordi verticali possono consistere, ad esempio, nel mitigare il problema dell’esternalità verticale (come ad es. la fissazione di un prezzo al dettaglio troppo elevato da parte del distributore); nell’arginare fenomeni di parassitismo (c.d. “free riding”); nel favorire l’apertura di – o l’ingresso in – nuovi mercati; nel realizzare economie di scala nella distribuzione dei prodotti; nell’assicurare condizioni qualitative standard della distribuzione; nel mitigare imperfezioni dei mercati finanziari7. Tuttavia, gli accordi verticali possono anche comportare effetti negativi per la concorrenza. Ad esempio, gli accordi verticali possono essere vietati se limitano eccessivamente la libertà commerciale delle parti; distorcono la concorrenza tra prodotti di uno stesso marchio o di marchi diversi; innalzano barriere all’ingresso o all’espansione di altri fornitori o acquirenti; facilitano la collusione tra fornitori o tra acquirenti concorrenti; limitano il commercio parallelo tra stati membri dell’Unione europea8. Inoltre, i possibili effetti negativi derivanti da un accordo verticale possono essere rinforzati dalla presenza di una rete di accordi simili stipulati anche da altri fornitori e acquirenti (c.d. “effetti cumulativi”)9. Ai sensi della normativa antitrust, sono generalmente esclusi dall’applicazione dell’art. 101 TFUE (e dunque leciti) gli accordi verticali tra imprese che detengano, nei mercati in cui rispettivamente operano, una quota inferiore al 30%10. Tuttavia, la medesima normativa prevede che alcune tipologie di accordi o di loro specifiche clausole restrittive della concorrenza non possano beneficiare dell’esclusione (c.d. “restrizioni escluse”). Laddove tali restrizioni fossero incluse in un accordo più ampio, ne 7 V. Commissione europea, Guidelines on vertical restraints, C(2022) 248/01, del 30.6.2022 (“Linee Guida Verticali”), § 16. 8 Cfr. Linee Guida Verticali, §§ 18-21. 9 Cfr. Linee Guida Verticali, § 22. 10 Cfr. Regolamento (UE) 2022/720 del 10.5.2022 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate. – obblighi di non concorrenza, dire...
Rapporti verticali. Di norma, è meno probabile che gli accordi verticali diano luogo a restrizioni della concorrenza, in quanto: (i) intervengono tra imprese non direttamente concorrenti tra loro; (ii) possono generare effetti pro-competitivi incrementando l’efficienza a favore, in ultima istanza, dei consumatori.

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  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.

  • Tempi di consegna Il tempo di consegna previsto per la soluzione proposta è di ……. giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Sito, come da studio di fattibilità in Annesso B. A conclusione della predisposizione della soluzione proposta, la consegna degli Spazi e dei relativi servizi accessori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, come da articolo 5 dell’Accordo, Dalla data di sottoscrizione di detto verbale decorrono i termini per il pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del presente Contratto di Sito secondo le modalità di fatturazione riportate nell’articolo 11 dell’Accordo