Common use of RAPPORTO OTTIMALE Clause in Contracts

RAPPORTO OTTIMALE. 1. La libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell’organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione. 2. Agli effetti del precedente comma l’assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 833/78. 3. Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. L’ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello sviluppo delle forme associative. 4. Ciascuna Azienda cura la tenuta degli elenchi dei pediatri di libera scelta per l’erogazione dell’assistenza primaria, i quali, ai fini dell’esercizio della scelta del pediatra da parte del cittadino, sono articolati nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3. 5. In ogni ambito deve essere garantito di norma l’inserimento di almeno due pediatri. 6. Il pediatra operante in un comune comprendente più Aziende, fermo restando che deve essere iscritto nell’elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 7. La determinazione del numero dei pediatri iscrivibili in comuni comprendenti più Aziende, viene determinata sommando i pediatri iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna Azienda, inferiori a 600 abitanti, possono concorrere, sommandosi, alla determinazione di carenza di pediatri nell’intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto più elevato. 8. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, fatti salvi quelli già in essere, per ciascun ambito territoriale può essere iscritto un pediatra per ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 6 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell’ambito. Le Regioni possono indicare per ambiti territoriali dell’assistenza primaria un diverso rapporto pediatra/popolazione assistibile. La variabilità di tale rapporto deve essere concordata nell’ambito degli Accordi regionali. 9. In mancanza di accordo regionale, le Regioni possono definire una disciplina diversa che consenta la piena attuazione del diritto all’assistenza pediatrica e la libera scelta dell’assistito nell’elenco dei pediatri, prevedendo l’inserimento graduale di nuovi pediatri convenzionati sul territorio, previo confronto con le XX.XX. maggiormente rappresentative a livello regionale. 10. Nella determinazione del numero dei pediatri iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni o autolimitazioni di massimali già dichiarate ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, derivanti dall’applicazione dell’art. 38 a carico dei singoli pediatri già iscritti nell’elenco. Per l’applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell’allegato C 11. Ai fini della determinazione dei pediatri iscrivibili nell’elenco, l’Azienda, utilizzando l’elenco di cui all’art. 43 comma 5, scorpora dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale (come definita al precedente comma 8) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell’ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del pediatra in altro ambito territoriale dell’Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per il rapporto ottimale nell’ambito territoriale in cui hanno esercitato il diritto di scelta. 12. In tutti i comuni dell’ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3, in tutte le circoscrizioni e nelle zone con oltre 300 assistiti di ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi dell’art. 33 comma 1, sentito il Comitato Aziendale deve esser comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell’ordine di inserimento, degli ultimi pediatri inseriti. 13. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente. 14. In caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti. 15. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, nell’ambito degli Accordi regionali stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono essere individuate specifiche e peculiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai pediatri già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale.

Appears in 4 contracts

Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

RAPPORTO OTTIMALE. 1. La libera scelta del pediatra medico avviene, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell’organizzazione dell'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione. 2. Agli effetti del precedente comma l’assistenza l'assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 833/78. 3. Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. L’ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello sviluppo delle forme associativeassociative tra i medici della medicina generale. 4. Ciascuna Azienda cura la tenuta degli elenchi dei pediatri di libera scelta medici convenzionati per l’erogazione dell’assistenza l'erogazione dell'assistenza primaria, i quali, ai fini dell’esercizio dell'esercizio della scelta del pediatra medico da parte del cittadino, sono articolati nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3. 5. In ogni ambito L’ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve essere garantito comprendere popolazione non inferiore a 7.000 abitanti anagraficamente residenti. Per motivi geografici, di norma l’inserimento viabilità, di almeno due pediatridistanza tra comuni, di difficile percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli insediamenti abitativi o per altre valide condizioni, le Regioni possono individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore a 7.000 unità ma comunque mai inferiore a 5.000. 6. Il pediatra operante in un comune comprendente Nei comuni comprendenti più Aziende, fermo restando che deve essere iscritto nell’elenco per la determinazione del rapporto ottimale si fa riferimento alla popolazione complessiva residente nel comune, sulla base dei parametri di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 25, cui al comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 8339. 7. La determinazione del numero dei pediatri medici iscrivibili in comuni comprendenti più Aziende, viene determinata sommando i pediatri medici iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna Azienda, inferiori a 600 500 abitanti, possono concorrere, sommandosi, alla determinazione di carenza di pediatri medici nell’intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto più elevato. 8. Il medico operante in un comune comprendente più Aziende, fermo restando che può essere iscritto nell’elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte in tutto l'ambito comunale ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 9. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, fatti salvi quelli già in essere, per ciascun ambito territoriale può essere iscritto solamente un pediatra per medico ogni 600 residenti, 1000 abitanti residenti o frazione di 1000 superiore a 300500, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 6 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell’ambitoprecedente. Le Regioni possono indicare per ambiti territoriali dell’assistenza primaria e per l’intero territorio regionale un diverso rapporto pediatramedico/popolazione assistibileresidente. La variabilità di tale rapporto deve essere concordata nell’ambito degli Accordi regionali. 9. In mancanza di accordo regionale, le Regioni possono definire una disciplina diversa che consenta la piena attuazione regionali e comunque fino ad un aumento massimo del diritto all’assistenza pediatrica e la libera scelta dell’assistito nell’elenco dei pediatri, prevedendo l’inserimento graduale di nuovi pediatri convenzionati sul territorio, previo confronto con le XX.XX. maggiormente rappresentative a livello regionale30%. 10. Nella determinazione del numero dei pediatri medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche dei differenti valori di massimale e delle eventuali limitazioni o autolimitazioni di massimali già dichiarate ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, derivanti dall’applicazione dall'applicazione dell’art. 38 39 a carico dei singoli pediatri medici già iscritti nell’elenconell'elenco. Per l’applicazione l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell’allegato Cnell'allegato B. 11. Ai fini della determinazione dei pediatri medici iscrivibili nell’elenco, l’Azienda, utilizzando l’elenco di cui all’art. 43 44 comma 5, scorpora dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale (come definita al precedente comma 8) 9) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell’ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del pediatra medico in altro ambito territoriale dell’Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per il rapporto ottimale nell’ambito nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato il diritto di scelta. 12. In tutti i comuni dell’ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3, in tutte le circoscrizioni e nelle zone con oltre 300 assistiti 500 abitanti di ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi dell’art. 33 34 comma 1, sentito il Comitato Aziendale deve esser comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell’ordine di inserimento, degli ultimi pediatri medici inseriti. 13. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente. 14. In caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra medico conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti. 15. Fatto salvo quanto previsto al comma 89, nell’ambito degli Accordi regionali stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionaleregionali, possono essere individuate specifiche e peculiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai pediatri medici già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale.

Appears in 4 contracts

Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

RAPPORTO OTTIMALE. 1. La libera scelta del pediatra medico avviene, ai sensi dell’artdell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell’organizzazione dell'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione. 2. Agli effetti del precedente comma l’assistenza l'assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell’artdell'art. 25 della legge n. 833/78. 3. Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. L’ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello sviluppo delle forme associativeassociative tra i medici della medicina generale. 4. Ciascuna Azienda cura la tenuta degli elenchi dei pediatri di libera scelta medici convenzionati per l’erogazione dell’assistenza l'erogazione dell'assistenza primaria, i quali, ai fini dell’esercizio dell'esercizio della scelta del pediatra medico da parte del cittadino, sono articolati nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3. 5. In ogni ambito L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve essere garantito comprendere popolazione non inferiore a 7.000 abitanti anagraficamente residenti. Per motivi geografici, di norma l’inserimento viabilità, di almeno due pediatridistanza tra comuni, di difficile percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli insediamenti abitativi o per altre valide condizioni, le Regioni possono individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore a 7.000 unità ma comunque mai inferiore a 5.000. 6. Il pediatra operante in un comune comprendente Nei comuni comprendenti più Aziende, fermo restando che deve essere iscritto nell’elenco per la determinazione del rapporto ottimale si fa riferimento alla popolazione complessiva residente nel comune, sulla base dei parametri di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 25, cui al comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 8339. 7. La determinazione del numero dei pediatri medici iscrivibili in comuni comprendenti più Aziende, viene determinata sommando i pediatri medici iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna Azienda, inferiori a 600 500 abitanti, possono concorrere, sommandosi, alla determinazione di carenza di pediatri medici nell’intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto più elevato. 8. Il medico operante in un comune comprendente più Aziende, fermo restando che può essere iscritto nell'elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte in tutto l'ambito comunale ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 9. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, fatti salvi quelli già in essere, per ciascun ambito territoriale può essere iscritto solamente un pediatra per medico ogni 600 residenti, 1000 abitanti residenti o frazione di 1000 superiore a 300500, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 6 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell’ambitodell'anno precedente. Le Regioni possono indicare per ambiti territoriali dell’assistenza primaria un diverso rapporto pediatramedico/popolazione assistibileresidente. La variabilità di tale rapporto deve essere concordata nell’ambito degli Accordi regionali. 9. In mancanza di accordo regionale, le Regioni possono definire una disciplina diversa che consenta la piena attuazione regionali e comunque fino ad un aumento massimo del diritto all’assistenza pediatrica e la libera scelta dell’assistito nell’elenco dei pediatri, prevedendo l’inserimento graduale di nuovi pediatri convenzionati sul territorio, previo confronto con le XX.XX. maggiormente rappresentative a livello regionale30%. 10. Nella determinazione del numero dei pediatri medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche dei differenti valori di massimale e delle eventuali limitazioni o autolimitazioni di massimali già dichiarate ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, derivanti dall’applicazione dell’artdall'applicazione dell'art. 38 39 a carico dei singoli pediatri medici già iscritti nell’elenconell'elenco. Per l’applicazione l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell’allegato Cnell'allegato B. 11. Ai fini della determinazione dei pediatri medici iscrivibili nell’elenco, l’Azienda, utilizzando l’elenco di cui all’art. 43 44 comma 5, scorpora dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale (come definita al precedente comma 8) 9) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell’ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del pediatra medico in altro ambito territoriale dell’Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per il rapporto ottimale nell’ambito nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato il diritto di scelta. 12. In tutti i comuni dell’ambito dell'ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3, in tutte le circoscrizioni e nelle zone con oltre 300 assistiti 500 abitanti di ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi dell’art. 33 34 comma 1, sentito il Comitato Aziendale deve esser comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell’ordine di inserimento, degli ultimi pediatri medici inseriti. 13. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente. 14. In caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra medico conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti. 15. Fatto salvo quanto previsto al comma 89, nell’ambito degli Accordi regionali stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionaleregionali, possono essere individuate specifiche e peculiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai pediatri medici già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale.

Appears in 3 contracts

Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

RAPPORTO OTTIMALE. 1. La libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell’organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione. 2. Agli effetti del precedente comma l’assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 833/78. 3. Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. L’ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello sviluppo delle forme associative. 4. Ciascuna Azienda cura la tenuta degli elenchi dei pediatri di libera scelta per l’erogazione dell’assistenza primaria, i quali, ai fini dell’esercizio della scelta del pediatra da parte del cittadino, sono articolati nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3. 5. In ogni ambito deve essere garantito di norma l’inserimento di almeno due pediatri. 6. Il pediatra operante in un comune comprendente più Aziende, fermo restando che deve essere iscritto nell’elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 7. La determinazione del numero dei pediatri iscrivibili in comuni comprendenti più Aziende, viene determinata sommando i pediatri iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna Azienda, inferiori a 600 abitanti, possono concorrere, sommandosi, alla determinazione di carenza di pediatri nell’intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto più elevato. 8. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, fatti salvi quelli già in essere, per ciascun ambito territoriale può essere iscritto un pediatra per ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 6 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell’ambito. Le Regioni possono indicare per ambiti territoriali dell’assistenza primaria un diverso rapporto pediatra/popolazione assistibile. La variabilità di tale rapporto deve essere concordata nell’ambito degli Accordi regionali. 9. In mancanza di accordo regionale, le Regioni possono definire una disciplina diversa che consenta la piena attuazione del diritto all’assistenza pediatrica e la libera scelta dell’assistito nell’elenco dei pediatri, prevedendo l’inserimento graduale di nuovi pediatri convenzionati sul territorio, previo confronto con le XX.XX. maggiormente rappresentative a livello regionale. 10. Nella determinazione del numero dei pediatri iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni o autolimitazioni di massimali già dichiarate ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, derivanti dall’applicazione dell’art. 38 a carico dei singoli pediatri già iscritti nell’elenco. Per l’applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell’allegato CC. 11. Ai fini della determinazione dei pediatri iscrivibili nell’elenco, l’Azienda, utilizzando l’elenco di cui all’art. 43 comma 5, scorpora dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale (come definita al precedente comma 8) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell’ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del pediatra in altro ambito territoriale dell’Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per il rapporto ottimale nell’ambito territoriale in cui hanno esercitato il diritto di scelta. 12. In tutti i comuni dell’ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3, in tutte le circoscrizioni e nelle zone con oltre 300 assistiti di ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi dell’art. 33 comma 1, sentito il Comitato Aziendale deve esser comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell’ordine di inserimento, degli ultimi pediatri inseriti. 13. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente. 14. In caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti. 15. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, nell’ambito degli Accordi regionali stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono essere individuate specifiche e peculiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai pediatri già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

RAPPORTO OTTIMALE. 1. La Il rapporto ottimale pediatri di libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell’organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regionescelta/assistibili di età compresa tra 0 e 6 anni è pari a 1:600 riferito a ciascun ambito territoriale. 2. Agli effetti Gli Accordi Integrativi Regionali possono determinare rapporti ottimali diversi per singoli ambiti territoriali o per l'intero territorio regionale, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche demografiche, delle peculiarità geografiche del precedente comma l’assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comunaliterritorio e dell’offerta assistenziale, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 833/78nonché di specifiche difficoltà assistenziali locali. 3. Le RegioniNei Comuni comprendenti più Aziende, sulla base delle indicazioni per la determinazione del piano sanitario o di altra determinazionerapporto ottimale, possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. L’ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello sviluppo delle forme associativesi fa riferimento alla popolazione complessiva 0-6 anni residente nel Comune. 4. Ciascuna Azienda cura la tenuta degli elenchi dei pediatri L'ambito territoriale di libera scelta per l’erogazione dell’assistenza primaria, i qualiiscrizione del pediatra, ai fini dell’esercizio dell'esercizio della scelta del pediatra da parte del cittadinocittadino e dell'apertura degli studi medici, sono articolati nei medesimi ambiti territoriali è costituito, sulla base di comuni determinazioni aziendali, da uno o gruppi di comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3. 5più Comuni. In ogni ambito deve essere garantito di norma l’inserimento l'inserimento di almeno due pediatri. 6. Il pediatra operante in un comune Comune comprendente più Aziende, fermo restando che deve essere Aziende è iscritto nell’elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 7. La determinazione del numero dei pediatri iscrivibili in comuni comprendenti più Aziende, viene determinata sommando i pediatri iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna Azienda, inferiori a 600 abitanti, possono concorrere, sommandosi, alla determinazione di carenza di pediatri nell’intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto più elevato. 8. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, fatti salvi quelli già in essere, per ciascun ambito territoriale può essere iscritto un pediatra per ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 6 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell’ambito. Le Regioni possono indicare per ambiti territoriali dell’assistenza primaria un diverso rapporto pediatra/popolazione assistibile. La variabilità di tale rapporto deve essere concordata nell’ambito degli Accordi regionali. 9. In mancanza di accordo regionale, le Regioni possono definire una disciplina diversa che consenta la piena attuazione del diritto all’assistenza pediatrica e la libera scelta dell’assistito nell’elenco dei pediatri, prevedendo l’inserimento graduale di nuovi pediatri convenzionati sul territorio, previo confronto con le XX.XX. maggiormente rappresentative a livello regionale. 10. Nella determinazione del numero dei pediatri iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni o autolimitazioni di massimali già dichiarate ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, derivanti dall’applicazione dell’art. 38 a carico dei singoli pediatri già iscritti nell’elenco. Per l’applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell’allegato C 11. Ai fini della determinazione dei pediatri iscrivibili nell’elenco, l’Azienda, utilizzando l’elenco di cui all’art. 43 comma 5, scorpora dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale (come definita al precedente comma 8) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell’ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del pediatra in altro ambito territoriale dell’Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per il rapporto ottimale nell’ambito territoriale in cui hanno esercitato il diritto di scelta. 12. In tutti i comuni dell’ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3, in tutte le circoscrizioni e nelle zone con oltre 300 assistiti di ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi dell’art. 33 comma 1, sentito il Comitato Aziendale deve esser comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell’ordine di inserimento, degli ultimi pediatri inseriti. 13. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente. 14. In caso di modifiche modifica di ambito territoriale territoriale, il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il nel rispetto dei massimali o quote individuali e il del diritto di scelta degli assistiti. 155. Fatto salvo quanto previsto al comma 8In tutti i Comuni, Circoscrizioni e località con oltre 300 assistiti deve essere comunque assicurata l'assistenza ambulatoriale, sentito il Comitato aziendale. L’AFT è l'articolazione organizzativa di riferimento da considerare per la valutazione del fabbisogno di pediatri di libera scelta. 6. Il fabbisogno di pediatri di libera scelta viene regolato nell’ambito degli Accordi regionali stipulati Integrativi Regionali, tenendo conto dei seguenti criteri: a) capacità di acquisire assistiti da parte dei pediatri di libera scelta facenti parte di diversi ambiti territoriali della stessa AFT; b) confronto del nuovo rapporto ottimale determinato dagli AAIIRR con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative il rapporto ottimale di cui al comma 1. Qualora sia possibile soddisfare il fabbisogno in una AFT avvalendosi di pediatri già operanti nella Azienda, si provvede, sulla base di criteri da definire a livello regionale, possono essere individuate specifiche e peculiari modalità alla procedura di determinazione degli mobilità interna di pediatri appartenenti ad ambiti territoriali diversi operanti nella medesima AFT, purché inseriti nel medesimo elenco di scelta da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio almeno 2 (due) anni. La zona resasi carente a seguito della procedura di assistiti in carico ai mobilità è pubblicata secondo quanto previsto dall’articolo 31. I pediatri già inseriti disponibili sono graduati nell'ordine della maggiore anzianità di incarico a tempo indeterminato e della effettiva capacità ricettiva del relativo minore età. 7. Espletate le procedure di cui al comma precedente, qualora permanga un fabbisogno assistenziale, si procede all'inserimento di nuovi pediatri. 8. Al fine di garantire l’assistenza pediatrica, l’Azienda può procedere all’individuazione di un ambito territoriale e carente anche in deroga al presente articolo, previo parere del Comitato aziendale.

Appears in 2 contracts

Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

RAPPORTO OTTIMALE. 1. La libera scelta del pediatra medico avviene, ai sensi dell’artdell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell’organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regionedell'organizzazione sanitaria. 2. Agli effetti del precedente comma l’assistenza l'assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comunalicomuna- li, ai sensi dell’artdell'art. 25 della legge n. 833/78. 3. Le Regioniregioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. L’ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello sviluppo delle forme associative. 4. Ciascuna Azienda Azienda, anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'art. 3, cura la tenuta degli elenchi e- lenchi dei pediatri di libera scelta medici convenzionati per l’erogazione dell’assistenza l'erogazione dell'assistenza primaria, i quali, ai fini dell’esercizio dell'esercizio della scelta del pediatra medico da parte del cittadino, sono articolati nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3. 5. In ogni ambito L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve essere garantito comprendere popolazione non inferiore a 5.000 abitanti. Per motivi geografici, di norma l’inserimento viabilità, di almeno due pediatridistanza tra comuni, di difficile percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli insediamenti abitativi o per altre valide condizioni, le Regioni pos- sono individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore a 5.000 unità ma comunque mai inferiore a 3.500. 6. Il pediatra operante in un comune comprendente Nei comuni comprendenti più Aziende, fermo restando che deve essere iscritto nell’elenco per la determinazione del rapporto ottimale si fa riferimento alla popolazione complessiva residente nel comune, sulla base dei parametri di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 25, cui al comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 8339. 7. La determinazione del numero dei pediatri medici iscrivibili in comuni comprendenti più Aziende, viene determinata determi- nata sommando i pediatri medici iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna Azienda, inferiori a 600 500 abitanti, possono concorrerecon- correre, sommandosi, alla determinazione di carenza di pediatri medici nell’intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto più elevato. 8. Fino alla stipula dei nuovi Accordi Il medico operante in un comune comprendente più Aziende, fermo restando che può essere iscritto nell'e- lenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte in tutto l'ambito comunale ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 9. Ferma restando la facoltà delle Regioni di disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina gene- rale secondo parametri diversi definiti nell'ambito degli accordi regionali, fatti salvi quelli già in essereai sensi dell'art. 8, lett. h), decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, per ciascun ambito territoriale territoriale, definito ai sensi del comma 3, può essere iscritto soltanto un pediatra medico per ogni 600 residenti, 1000 residenti o frazione di 1000 superiore a 300500, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 6 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell’ambito. Le Regioni possono indicare per ambiti territoriali dell’assistenza primaria un diverso rapporto pediatra/popolazione assistibile. La variabilità di tale rapporto deve essere concordata nell’ambito degli Accordi regionali. 9. In mancanza di accordo regionale, le Regioni possono definire una disciplina diversa che consenta la piena attuazione del diritto all’assistenza pediatrica e la libera scelta dell’assistito nell’elenco dei pediatri, prevedendo l’inserimento graduale di nuovi pediatri convenzionati sul territorio, previo confronto con le XX.XX. maggiormente rappresentative a livello regionaledell'anno precedente. 10. Nella determinazione del numero dei pediatri medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedentepreceden- te, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni o autolimitazioni di massimali già dichiarate ed esistenti esi- stenti alla data di entrata in vigore pubblicazione del presente Accordo, derivanti dall’applicazione dell’artdall'applicazione dell'art. 38 25 a carico dei singoli pediatri medici già iscritti nell’elenconell'elenco. Per l’applicazione l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano ri- chiamano le istruzioni pratiche riportate nell’allegato Cnell'allegato B. 11. Ai fini della determinazione dei pediatri medici iscrivibili nell’elenco, l’Azienda, utilizzando l’elenco di cui all’art. 43 30 comma 54, scorpora dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale (come definita al precedente comma 8) 9) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell’ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del pediatra medico in altro ambito territoriale dell’Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per il rapporto ottimale nell’ambito nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato il diritto di scelta. 12. In tutti i comuni dell’ambito dell'ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3, in tutte le circoscrizioni e nelle zone con oltre 300 assistiti ol- tre 500 abitanti di ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi dell’art. 33 del successivo articolo 20, comma 1, sentito il Comitato Aziendale Consultivo di Azienda, deve esser comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamenteprio- ritariamente, nell’ordine di inserimento, degli ultimi pediatri medici inseriti. 13. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento rife- rimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente. 14. In caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra medico conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inseritoinseri- to, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti. 15. Fatto salvo quanto previsto al comma 89, nell’ambito degli Accordi regionali stipulati con le Organizzazioni Sindacali Organizza- zioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono essere individuate specifiche e peculiari pe- culiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero nume- ro medio di assistiti in carico ai pediatri medici già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale terri- toriale e previo parere del Comitato aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Collettivo Nazionale

RAPPORTO OTTIMALE. 1. La libera scelta del pediatra medico avviene, ai sensi dell’artdell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell’organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regionedell'organizzazione sanitaria. 2. Agli effetti del precedente comma l’assistenza l'assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell’artdell'art. 25 della legge n. 833/78. 3. Le Regioniregioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. L’ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello sviluppo delle forme associative. 4. Ciascuna Azienda Azienda, anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'art. 3, cura la tenuta degli elenchi dei pediatri di libera scelta medici convenzionati per l’erogazione dell’assistenza l'erogazione dell'assistenza primaria, i quali, ai fini dell’esercizio dell'esercizio della scelta del pediatra medico da parte del cittadino, sono articolati nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3. 5. In ogni ambito L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve essere garantito comprendere popolazione non inferiore a 5.000 abitanti. Per motivi geografici, di norma l’inserimento viabilità, di almeno due pediatridistanza tra comuni, di difficile percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli insediamenti abitativi o per altre valide condizioni, le Regioni possono individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore a 5.000 unità ma comunque mai inferiore a 3.500. 6. Il pediatra operante in un comune comprendente Nei comuni comprendenti più Aziende, fermo restando che deve essere iscritto nell’elenco per la determinazione del rapporto ottimale si fa riferimento alla popolazione complessiva residente nel comune, sulla base dei parametri di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 25, cui al comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 8339. 7. La determinazione del numero dei pediatri medici iscrivibili in comuni comprendenti più Aziende, viene determinata sommando i pediatri medici iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna Azienda, inferiori a 600 500 abitanti, possono concorrere, sommandosi, alla determinazione di carenza di pediatri medici nell’intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto più elevato. 8. Fino alla stipula dei nuovi Accordi Il medico operante in un comune comprendente più Aziende, fermo restando che può essere iscritto nell'elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte in tutto l'ambito comunale ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 9. Ferma restando la facoltà delle Regioni di disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale secondo parametri diversi definiti nell'ambito degli accordi regionali, fatti salvi quelli già in essereai sensi dell'art. 8, lett. h), D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, per ciascun ambito territoriale territoriale, definito ai sensi del comma 3, può essere iscritto soltanto un pediatra medico per ogni 600 residenti, 1000 residenti o frazione di 1000 superiore a 300500, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 6 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell’ambito. Le Regioni possono indicare per ambiti territoriali dell’assistenza primaria un diverso rapporto pediatra/popolazione assistibile. La variabilità di tale rapporto deve essere concordata nell’ambito degli Accordi regionali. 9. In mancanza di accordo regionale, le Regioni possono definire una disciplina diversa che consenta la piena attuazione del diritto all’assistenza pediatrica e la libera scelta dell’assistito nell’elenco dei pediatri, prevedendo l’inserimento graduale di nuovi pediatri convenzionati sul territorio, previo confronto con le XX.XX. maggiormente rappresentative a livello regionaledell'anno precedente. 10. Nella determinazione del numero dei pediatri medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni o autolimitazioni di massimali già dichiarate ed esistenti alla data di entrata in vigore pubblicazione del presente Accordo, derivanti dall’applicazione dell’artdall'applicazione dell'art. 38 25 a carico dei singoli pediatri medici già iscritti nell’elenconell'elenco. Per l’applicazione l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell’allegato Cnell'allegato B. 11. Ai fini della determinazione dei pediatri medici iscrivibili nell’elenco, l’Azienda, utilizzando l’elenco di cui all’art. 43 30 comma 54, scorpora dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale (come definita al precedente comma 8) 9) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell’ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del pediatra medico in altro ambito territoriale dell’Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per il rapporto ottimale nell’ambito nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato il diritto di scelta. 12. In tutti i comuni dell’ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3, in tutte le circoscrizioni e nelle zone con oltre 300 assistiti di ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi dell’art. 33 comma 1, sentito il Comitato Aziendale deve esser comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell’ordine di inserimento, degli ultimi pediatri inseriti. 13. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente. 14. In caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti. 15. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, nell’ambito degli Accordi regionali stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono essere individuate specifiche e peculiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai pediatri già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale

RAPPORTO OTTIMALE. 1. La libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell’artdell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell’organizzazione dell'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione. 2. Agli effetti del precedente comma l’assistenza l'assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell’artdell'art. 25 della legge n. 833/78. 3. Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. L’ambito L'ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area dell'accesso all'area e dello sviluppo delle forme associative. 4. Ciascuna Azienda cura la tenuta degli elenchi dei pediatri di libera scelta per l’erogazione dell’assistenza l'erogazione dell'assistenza primaria, i quali, ai fini dell’esercizio dell'esercizio della scelta del pediatra da parte del cittadino, sono articolati nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3. 5. In ogni ambito deve essere garantito di norma l’inserimento l'inserimento di almeno due pediatri. 6. Il pediatra operante in un comune comprendente più Aziende, fermo restando che deve essere iscritto nell’elenco nell'elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’artdell'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 7. La determinazione del numero dei pediatri iscrivibili in comuni comprendenti più Aziende, viene determinata sommando i pediatri iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna Azienda, inferiori a 600 abitanti, possono concorrere, sommandosi, alla determinazione di carenza di pediatri nell’intero nell'intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto più elevato. 8. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, fatti salvi quelli già in essere, per ciascun ambito territoriale può essere iscritto un pediatra per ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 6 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell’ambitodell'ambito. Le Regioni possono indicare per ambiti territoriali dell’assistenza dell'assistenza primaria un diverso rapporto pediatra/popolazione assistibile. La variabilità di tale rapporto deve essere concordata nell’ambito nell'ambito degli Accordi regionali. 9. In mancanza di accordo regionale, le Regioni possono definire una disciplina diversa che consenta la piena attuazione del diritto all’assistenza all'assistenza pediatrica e la libera scelta dell’assistito nell’elenco dell'assistito nell'elenco dei pediatri, prevedendo l’inserimento l'inserimento graduale di nuovi pediatri convenzionati sul territorio, previo confronto con le XX.XX. maggiormente rappresentative a livello regionale. 10. Nella determinazione del numero dei pediatri iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni o autolimitazioni di massimali già dichiarate ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, derivanti dall’applicazione dell’artdall'applicazione dell'art. 38 a carico dei singoli pediatri già iscritti nell’elenconell'elenco. Per l’applicazione l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell’allegato nell'allegato C 11. Ai fini della determinazione dei pediatri iscrivibili nell’elenconell'elenco, l’Aziendal'Azienda, utilizzando l’elenco l'elenco di cui all’artall'art. 43 comma 5, scorpora dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale (come definita al precedente comma 8) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell’ambito nell'ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del pediatra in altro ambito territoriale dell’Azienda dell'Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per il rapporto ottimale nell’ambito nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato il diritto di scelta. 12. In tutti i comuni dell’ambito dell'ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3, in tutte le circoscrizioni e nelle zone con oltre 300 assistiti di ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi dell’artdell'art. 33 comma 1, sentito il Comitato Aziendale deve esser comunque assicurata l’assistenza l'assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell’ordine nell'ordine di inserimento, degli ultimi pediatri inseriti. 13. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente. 14. In caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti. 15. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, nell’ambito nell'ambito degli Accordi regionali stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono essere individuate specifiche e peculiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai pediatri già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Pediatria Di Libera Scelta

RAPPORTO OTTIMALE. 1. La libera scelta del pediatra medico avviene, ai sensi dell’artdell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell’organizzazione dell'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione. 2. Agli effetti del precedente comma l’assistenza l'assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell’artdell'art. 25 della legge n. 833/78. 3. Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. L’ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello sviluppo delle forme associativeassociative tra i medici della medicina generale. 4. Ciascuna Azienda cura la tenuta degli elenchi dei pediatri di libera scelta medici convenzionati per l’erogazione dell’assistenza l'erogazione dell'assistenza primaria, i quali, ai fini dell’esercizio dell'esercizio della scelta del pediatra medico da parte del cittadino, sono articolati nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3. 5. In ogni ambito L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve essere garantito comprendere popolazione non inferiore a 7.000 abitanti anagraficamente residenti. Per motivi geografici, di norma l’inserimento viabilità, di almeno due pediatridistanza tra comuni, di difficile percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli insediamenti abitativi o per altre valide condizioni, le Regioni possono individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore a 7.000 unità ma comunque mai inferiore a 5.000. 6. Il pediatra operante in un comune comprendente Nei comuni comprendenti più Aziende, fermo restando che deve essere iscritto nell’elenco per la determinazione del rapporto ottimale si fa riferimento alla popolazione complessiva residente nel comune, sulla base dei parametri di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 25, cui al comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 8339. 7. La determinazione del numero dei pediatri medici iscrivibili in comuni comprendenti più Aziende, viene determinata sommando i pediatri medici iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna Azienda, inferiori a 600 500 abitanti, possono concorrere, sommandosi, alla determinazione di carenza di pediatri medici nell’intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto più elevato. 8. Il medico operante in un comune comprendente più Aziende, fermo restando che può essere iscritto nell'elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte in tutto l'ambito comunale ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 9. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, fatti salvi quelli già in essere, per ciascun ambito territoriale può essere iscritto solamente un pediatra per medico ogni 600 residenti, 1000 abitanti residenti o frazione di 1000 superiore a 300500, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 6 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell’ambitodell'anno precedente. Le Regioni possono indicare per ambiti territoriali dell’assistenza primaria e per l’intero territorio regionale un diverso rapporto pediatramedico/popolazione assistibileresidente. La variabilità di tale rapporto deve essere concordata nell’ambito degli Accordi regionali. 9. In mancanza di accordo regionale, le Regioni possono definire una disciplina diversa che consenta la piena attuazione regionali e comunque fino ad un aumento massimo del diritto all’assistenza pediatrica e la libera scelta dell’assistito nell’elenco dei pediatri, prevedendo l’inserimento graduale di nuovi pediatri convenzionati sul territorio, previo confronto con le XX.XX. maggiormente rappresentative a livello regionale30%. 10. Nella determinazione del numero dei pediatri medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche dei differenti valori di massimale e delle eventuali limitazioni o autolimitazioni di massimali già dichiarate ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, derivanti dall’applicazione dell’artdall'applicazione dell'art. 38 39 a carico dei singoli pediatri medici già iscritti nell’elenconell'elenco. Per l’applicazione l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell’allegato Cnell'allegato B. 11. Ai fini della determinazione dei pediatri medici iscrivibili nell’elenco, l’Azienda, utilizzando l’elenco di cui all’art. 43 44 comma 5, scorpora dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale (come definita al precedente comma 8) 9) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell’ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del pediatra medico in altro ambito territoriale dell’Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per il rapporto ottimale nell’ambito nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato il diritto di scelta. 12. In tutti i comuni dell’ambito dell'ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3, in tutte le circoscrizioni e nelle zone con oltre 300 assistiti 500 abitanti di ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi dell’art. 33 34 comma 1, sentito il Comitato Aziendale deve esser comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell’ordine di inserimento, degli ultimi pediatri medici inseriti. 13. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente. 14. In caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra medico conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti. 15. Fatto salvo quanto previsto al comma 89, nell’ambito degli Accordi regionali stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionaleregionali, possono essere individuate specifiche e peculiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai pediatri medici già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale