Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.
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