Monitoraggio degli interventi Clausole campione

Monitoraggio degli interventi. 1. Nel caso in cui l’Appaltatore non intervenga per n° 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell’Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti. 2. Per qualsiasi intervento, l’Appaltatore dovrà comunicare, ogni lunedì, al Direttore dei Lavori tramite posta elettronica i dettagli delle lavorazioni eseguite nella settimana precedente con la specifica degli operatori utilizzati e della tempistiche di lavorazione nonché delle riprese video/fotografiche attestanti gli interventi stessi. 3. L’assenza di tale documentazione o il ritardo nell’invio della stessa superiore a 7 giorni comporta l’impossibilità della verifica dei lavori eseguiti nel periodo di riferimento. Per questo motivo, il Direttore dei Lavori provvederà a sollecitare tale invio non più di 5 volte. Dopo tale numero di solleciti, anche relativi a resoconti diversi, il Committente potrà risolvere l’Accordo Quadro per grave inadempimento dell’Appaltatore in ragione dell’impossibilità di verifica delle lavorazioni eseguite. 4. L’inoltro degli ordini di lavoro e l’esecuzione degli stessi da parte dell’impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 5. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Monitoraggio degli interventi. 14 Art. 20. In derogabilità dei termini di esecuzione 15
Monitoraggio degli interventi. Art. 13 – Verifiche di regolare esecuzione
Monitoraggio degli interventi. L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Committente ogni indicazione atta a garantire il monitoraggio degli interventi eseguiti. La mancanza di tali indicazioni costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali. In particolare, con cadenza settimanale, nel giorno concordato con il Direttore per l'esecuzione, l'appaltatore dovrà comunicare le attività programmate per la settimana, con orari e luoghi di esecuzione (in particolare per gli interventi di manutenzione preventiva) in maniera tale che questi possa esercitare la propria attività di controllo, fornendo altresì un resoconto delle attività eseguite nella settimana precedente, corredate da eventuale documentazione necessaria o comunque richiesta dalla committenza. L’assenza di tali comunicazioni o il ritardo nell’invio dei resoconti, comportando di fatto una difficoltà o addirittura l'impossibilità di verificare i lavori eseguiti nel periodo di riferimento, sarà passibile di penale come previsto nei successivi articoli del presente Capitolato. Il perdurante rifiuto (dopo due solleciti ripetuti per iscritto) a presentare i programmi e/o resoconti delle attività potrà comportare il diritto della Committenza a risolvere l’Accordo Quadro per grave inadempimento dell’Esecutore in ragione dell’impossibilità di verifica delle lavorazioni eseguite. L’inoltro delle Richiesta di Fornitura e l’esecuzione delle lavorazioni previste nelle stesse da parte dell’impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, in alternativa alla dichiarazione ex art. 106, comma 2 del d.P.R. 207/2010.
Monitoraggio degli interventi. 1. Il Gestore trasmetterà le informazioni sull’attuazione del programma degli interventi tramite PEC attraverso l’apposito schema di relazione annuale concordato con l’Ufficio d’Ambito. 2. Tale schema dovrà comunque contenere le informazioni relative alle opere realizzate nell’annualità oggetto di monitoraggio nonché a quelle in corso di progettazione, realizzazione e collaudo, con indicazione dei cronoprogrammi, dei costi inizialmente previsti ed effettivamente sostenuti. 3. Qualora si rilevino delle criticità in merito al rispetto della programmazione e della realizzazione delle opere previste dal Piano d’Ambito, il Gestore dovrà provvedere a darne pronta comunicazione all’Ufficio d’Ambito, nelle modalità concordate con lo stesso.
Monitoraggio degli interventi. 1. Nel caso in cui l’Esecutore non intervenga con le modalità descritte all’articolo 17 per n. 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell’Accordo Quadro per l’Operatore Economico inadempiente senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti. 2. L’inoltro degli ordini di servizio e l’esecuzione degli stessi da parte dell’impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, in alternativa alla dichiarazione di presa visione di tutti gli elaborati progettuali e delle condizioni di lavoro locali. 3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Monitoraggio degli interventi. 1. Lo stato di attuazione dell’accordo e dei singoli interventi è monitorato ogni anno al 31 marzo con le modalità previste nell’allegato . 2. Il monitoraggio dello stato di attuazione programma degli impianti è assicurato dalle Segreterie Tecniche sulla base delle informazioni trasmesse dai singoli gestori. 3. Le parti si impegnano altresì a fornire senza ritardo al responsabile dell’accordo, ed a ciascuna delle altre parti richiedenti le informazioni richieste sullo stato di attuazione dell’accordo.
Monitoraggio degli interventi. 3.1 Stato di avanzamento del Piano Operativo Con il monitoraggio del IV bimestre (dati al 31/08/2019), tutti gli interventi previsti nel Piano Operativo sono stati inseriti e validati in SNM-IGRUE.
Monitoraggio degli interventi. L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Committente ogni indicazione atta a garantire il monitoraggio degli interventi eseguiti. La mancanza di tali indicazioni costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali. In particolare, con cadenza settimanale, nel giorno concordato con il Direttore per l'esecuzione, l'appaltatore dovrà comunicare le attività programmate per la settimana, con orari e luoghi di esecuzione (in particolare per gli interventi di manutenzione preventiva) in maniera tale che questi possa esercitare la propria attività di controllo, fornendo altresì un resoconto delle attività eseguite nella settimana precedente,
Monitoraggio degli interventi. Al fine di consentire il monitoraggio informatico degli interventi, la Regione fornirà alla Provincia adeguato supporto e assistenza. La Provincia è tenuta al puntuale rispetto di tutte le indicazioni formulate dalla Regione in materia di registrazione nel sistema informativo di tutti i provvedimenti e dei connessi atti adottati per l’attuazione degli interventi di competenza.