Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. l’Appaltatore deve eleggere il suo domicilio legale, ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.. 2. L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. 3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/00 , il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea. 4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. l’Appaltatore L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere il suo domicilio legalepresso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi e nei modi di cui all’art. dell’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte d’appalto approvato con D.M. ll. pp. 19 aprile 2000, n. 145.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto..
2. L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/00 , il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea.
4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
3. L’appaltatore ha l’obbligo altresì di comunicare, con i medesimi termini e modalità, ai sensi dell’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. ll. pp. 19 aprile 2000, n. 145, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l’esecuzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. l’Appaltatore L’appaltatore deve eleggere il suo domicilio legale, ai sensi e nei modi di cui all’art. all’articolo 2 del Capitolato capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto...
2. L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha deve altresì l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’articolo e nei modi di cui all’articolo 3 del D.M. 145/00capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
3. Qualora l’appaltatore non conduca L'appaltatore dovrà nominare in modo formale un proprio rappresentante, nominato "Rappresentante dell'Impresa“, per le notificazioni e le intimazioni che saranno effettuate a mezzo di messo comunale o di lettera raccomandata al domicilio indicato, ove andrà allestita idonea cassetta postale intestata dall'appaltatore per il recapito della corrispondenza. Qualsiasi comunicazione fatta al Rappresentante dell'Impresa si considererà come effettuata direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/00 , il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idoneaall'Impresa Appaltatrice.
4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni Ogni variazione del domicilio di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
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