RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1. L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle XX.XX., che potranno programmarle nella Giornata Nazionale della Sicurezza con cadenza triennale su tutto il territorio nazionale, preferibilmente, previa intesa con le rispettive Società. 2. Tali Rappresentanti sono designati o eletti a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come individuata nel presente contratto, nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti nella Società, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 47 del D.lgs. 81 del 2008 (T.U.) e s.m.i. La eventuale designazione degli RLS da parte delle XX.XX., dovrà essere ratificata da parte dei lavoratori rappresentati, in sede di prima assemblea secondo le modalità previste dagli accordi. 3. I predetti rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle RSU, ove costituite, cosi come definite nel relativo accordo. 4. Le attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall'art. 50 del citato decreto. 5. L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. 6. La durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni ed è rinnovabile, secondo le modalità di cui al precedente comma 2. 7. È possibile la verifica del mandato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei lavoratori rappresentati; l'eventuale revoca del mandato stesso, deve determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva interessata. 8. Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo di quattro ore per ciascuna tornata elettorale, mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al precedente sesto capoverso, il numero di ore non può superare le due annue. 9. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto ai sensi dell'art 16 del vigente CCNL, ed è aggiuntivo rispetto a quello stabilito dall'articolo suddetto. 10. Periodicamente, con cadenza annuale, i RLS, riceveranno un aggiornamento formativo di 10 ore, in relazione alle eventuali revisioni normative intervenute, nonché alle revisioni introdotte nell’ambito del SGSSL/MOG aziendale, in ordine a modifiche nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, comprensive di adozione di macchinari e attrezzature, nonché ai cambiamenti tecnologici che sopravvengono. 11. I RLS potranno partecipare come uditori ai corsi di formazione destinati ai propri rappresentati. 12. Per gli RLS valgono le tutele previste dalla normativa vigente e dal CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1. L'elezione e/o 4.1 Nelle imprese cooperative le parti firmatarie del presente accordo, ai vari livelli di competenza, dovranno assumere le iniziative per la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle XX.XX., che potranno programmarle nella Giornata Nazionale identificazione della Sicurezza con cadenza triennale su tutto il territorio nazionale, preferibilmente, previa intesa con le rispettive Società.
2. Tali Rappresentanti sono designati o eletti a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come individuata nel presente contratto, nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti nella Società, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 47 del D.lgs. 81 del 2008 (T.U.) e s.m.i. La eventuale designazione degli RLS da parte delle XX.XX., dovrà essere ratificata da parte dei lavoratori rappresentati, in sede di prima assemblea secondo le modalità previste dagli accordi.
3. I predetti rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle RSU, ove costituite, cosi come definite nel relativo accordo.
4. Le attribuzioni dei Rappresentanti rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall'art. 50 entro 40 giorni dalla sottoscrizione del citato decreto.
5. L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
6. La durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni ed è rinnovabile, secondo presente accordo applicando le modalità di cui al precedente ai punti seguenti:
4.2 imprese cooperative oltre 15 lavoratori
4.3 Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse con più di 200 lavoratori, qualora la RSU risulti composta da tre lavoratori, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati nel numero di due tra i componenti delle RSU più 1 rappresentante eletto. Ove la RSU risulti composta da un numero di lavoratori superiore a tre, i rappresentanti per la sicurezza saranno individuati tra i componenti la RSU. Il numero dei rappresentanti sarà quello previsto dall’art. 18 comma 26 del D.Lgs. n. 626/94.
74.4 Resta inteso che la contrattazione nazionale di settore potrà definire un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dal citato art. È possibile la verifica del mandato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei lavoratori rappresentati; l'eventuale revoca del mandato stesso18, deve determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva interessata.
8. Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo di quattro ore per ciascuna tornata elettorale, mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al precedente sesto capoverso, ma sempre entro il numero di ore non può superare le due annue.
9. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto ai sensi dell'art 16 del vigente CCNL, ed è aggiuntivo rispetto a quello stabilito dall'articolo suddetto.
10. Periodicamente, con cadenza annuale, i RLS, riceveranno un aggiornamento formativo di 10 orecomponenti la RSU, in relazione alle eventuali revisioni normative intervenutea specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi rilevabili anche dai Comitati paritetici aziendali o di categoria istituiti dalla contrattazione.
4.5 Nelle aziende di cui sopra all’atto della costituzione della RSU, nonché alle revisioni introdotte nell’ambito il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati alla elezione della RSU medesima.
4.6 Ove la RSU sia già costituita, il/i nominativo del/dei rappresentanti per la sicurezza è/sono individuato/i dalla RSU tra i suoi componenti con successiva ratifica nella prima assemblea dei lavoratori.
4.7 In casi di RSU non ancora costituite ed operino ancora le RSA delle XX.XX. firmatarie del SGSSLpresente accordo, il/MOG i rappresentante/i per la sicurezza è/sono/ eletto/i dai lavoratori con le procedure di cui ai successivi commi 4.10 e 4.11. Il rappresentante così eletto rimane transitoriamente in carica fino alla elezione della RSU. Da quel momento trovano applicazione le norme stabilite dal presente accordo per le imprese nelle quali è presente la R.S.U. (commi 4.2. e 4.6).
4.8 In caso di dimissioni o di decadenza, il rappresentante per la sicurezza rimane in carica fino a nuova elezione da tenersi entro due mesi dalle dimissioni o dalla decadenza xxxxxxxx. I permessi retribuiti sono utilizzati in proporzione al periodo di esercizio della funzione di rappresentanza per la sicurezza.
4.9 In caso di mancanza di rappresentanza sindacale aziendale, in ordine il rappresentante o i rappresentanti per la sicurezza è/sono nominato/i mediante elezione a modifiche nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, comprensive suffragio universale con le procedure di adozione di macchinari cui ai successivi punti 4.10 e attrezzature, nonché ai cambiamenti tecnologici che sopravvengono4.11.
11. I RLS potranno partecipare come uditori ai corsi di formazione destinati ai propri rappresentati.
12. Per gli RLS valgono le tutele previste dalla normativa vigente e dal CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1. L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle XX.XX., che potranno programmarle nella Giornata Nazionale della Sicurezza con cadenza triennale trienna le su tutto il territorio nazionale, preferibilmente, previa intesa con le rispettive Società.
2. Tali Rappresentanti sono designati o eletti a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come individuata nel presente contratto, nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti nella Società, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 47 del D.lgs. 81 del 2008 (T.U.) e s.m.i. La eventuale designazione degli RLS da parte delle XX.XX., dovrà essere ratificata da parte dei lavoratori rappresentati, in sede di prima assemblea secondo le modalità previste dagli accordi.
3. I predetti rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle RSU, ove costituite, cosi come definite nel relativo accordo.
4. Le attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall'art. 50 del citato decreto.
5. L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è incompatibile incompatib ile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
6. La durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni ed è rinnovabile, secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
7. È possibile la verifica del mandato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei lavoratori lavorator i rappresentati; l'eventuale revoca del mandato stesso, deve determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva interessata.
8. Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo di quattro ore per ciascuna tornata elettorale, mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al precedente sesto capoverso, il numero di ore non può superare le due annue.
9. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto ai sensi dell'art 16 del vigente CCNL, ed è aggiuntivo rispetto a quello stabilito dall'articolo suddetto.
10. Periodicamente, con cadenza annuale, i RLS, riceveranno un aggiornamento formativo di 10 ore, in relazione alle eventuali revisioni normative intervenute, nonché alle revisioni introdotte nell’ambito del SGSSL/MOG aziendale, in ordine a modifiche nell’ambito nell’amb ito dell’organizzazione del lavoro, comprensive di adozione di macchinari e attrezzature, nonché ai cambiamenti tecnologici che sopravvengono.
11. I RLS potranno partecipare come uditori ai corsi di formazione destinati ai propri rappresentati.
12. Per gli RLS valgono le tutele previste dalla normativa vigente e dal CCNL.
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RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 14.1. L'elezione e/o Nelle imprese cooperative le parti firmatarie del presente accordo, ai vari livelli di competenza, dovranno assumere le iniziative per la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle XX.XX., che potranno programmarle nella Giornata Nazionale identificazione della Sicurezza con cadenza triennale su tutto il territorio nazionale, preferibilmente, previa intesa con le rispettive Società.
2. Tali Rappresentanti sono designati o eletti a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come individuata nel presente contratto, nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti nella Società, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 47 del D.lgs. 81 del 2008 (T.U.) e s.m.i. La eventuale designazione degli RLS da parte delle XX.XX., dovrà essere ratificata da parte dei lavoratori rappresentati, in sede di prima assemblea secondo le modalità previste dagli accordi.
3. I predetti rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle RSU, ove costituite, cosi come definite nel relativo accordo.
4. Le attribuzioni dei Rappresentanti rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall'art. 50 entro 40 giorni dalla sottoscrizione del citato decreto.
5. L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
6. La durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni ed è rinnovabile, secondo presente accordo applicando le modalità di cui al precedente comma 2ai punti seguenti:
4.2. Imprese cooperative oltre 15 lavoratori Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse che occupano da 16 a 200 lavoratori il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti la RSU. Laddove la contrattazione di categoria abbia previsto un numero di componenti le RSU superiore a quello dell'accordo del 13.9.1994, la stessa contrattazione di categoria potrà identificare un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a uno ma comunque sempre nell'ambito del numero complessivo dei componenti le RSU.
74.3. È possibile Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse con più di 200 lavoratori, qualora la verifica del mandato su richiesta RSU risulti composta da tre lavoratori, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati nel numero di almeno 1/3 (un terzo) dei lavoratori rappresentati; l'eventuale revoca del mandato stesso, deve determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva interessatadue tra i componenti delle RSU più 1 rappresentante eletto.
84.4. Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo Resta inteso che la contrattazione nazionale di quattro ore settore potrà definire un numero di rappresentanti per ciascuna tornata elettoralela sicurezza superiore a quello previsto dal citato art. 18, mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al precedente sesto capoverso, ma sempre entro il numero di ore non può superare le due annue.
9. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto ai sensi dell'art 16 del vigente CCNL, ed è aggiuntivo rispetto a quello stabilito dall'articolo suddetto.
10. Periodicamente, con cadenza annuale, i RLS, riceveranno un aggiornamento formativo di 10 orecomponenti la RSU, in relazione alle eventuali revisioni normative intervenute, nonché alle revisioni introdotte nell’ambito del SGSSL/MOG aziendale, in ordine a modifiche nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, comprensive specifiche esigenze di adozione prevenzione e protezione dai rischi rilevabili anche dai Comitati paritetici aziendali o di macchinari e attrezzature, nonché ai cambiamenti tecnologici che sopravvengonocategoria istituiti dalla contrattazione.
114.5. I RLS potranno partecipare come uditori ai corsi Nelle aziende di formazione destinati ai propri rappresentaticui sopra all'atto della costituzione della RSU, il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati alla elezione della RSU medesima.
124.6. Per gli RLS valgono Ove la RSU sia già costituita, il/i nominativo del/dei rappresentanti per la sicurezza è/sono individuato/i dalla RSU tra i suoi componenti con successiva ratifica nella prima assemblea dei lavoratori.
4.7. In casi di RSU non ancora costituite ed operino ancora le tutele previste RSA delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori con le procedure di cui ai successivi commi 4.10. e 4.11.. Il rappresentante così eletto rimane transitoriamente in carica fino alla elezione della RSU. Da quel momento trovano applicazione le norme stabilite dal presente accordo per le imprese nelle quali è presente la R.S.U. (commi 4.2. e 4.6.).
4.8. In caso di dimissioni o di decadenza, il rappresentante per la sicurezza rimane in carica fino a nuova elezione da tenersi entro due mesi dalle dimissioni o dalla normativa vigente e dal CCNLdecadenza medesima.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 14.1. L'elezione e/o Nelle imprese cooperative le parti firmatarie del presente accordo, ai vari livelli di competenza, dovranno assumere le iniziative per la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle XX.XX., che potranno programmarle nella Giornata Nazionale identificazione della Sicurezza con cadenza triennale su tutto il territorio nazionale, preferibilmente, previa intesa con le rispettive Società.
2. Tali Rappresentanti sono designati o eletti a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come individuata nel presente contratto, nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti nella Società, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 47 del D.lgs. 81 del 2008 (T.U.) e s.m.i. La eventuale designazione degli RLS da parte delle XX.XX., dovrà essere ratificata da parte dei lavoratori rappresentati, in sede di prima assemblea secondo le modalità previste dagli accordi.
3. I predetti rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle RSU, ove costituite, cosi come definite nel relativo accordo.
4. Le attribuzioni dei Rappresentanti rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall'art. 50 entro 40 giorni dalla sottoscrizione del citato decreto.
5. L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
6. La durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni ed è rinnovabile, secondo presente accordo applican- do le modalità di cui al precedente comma 2ai punti seguenti:
4.2. imprese cooperative oltre 15 lavoratori Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse che oc- cupano da 16 a 200 lavoratori il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti la RSU. Laddove la contrattazione di categoria abbia previsto un numero di componenti le RSU superiore a quello dell’accordo del 13.9.1994, la stessa contrattazione di categoria potrà identificare un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a uno ma comunque sem- pre nell’ambito del numero complessivo dei componenti le RSU.
74.3. È possibile Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse con più di 200 lavoratori, qualora la verifica RSU risulti composta da tre lavoratori, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati nel numero di due tra i componenti delle RSU più 1 rappresentante eletto. Ove la RSU risulti composta da un numero di lavoratori superiore a tre, i rappresentanti per la sicurezza saranno individuati tra i com- ponenti la RSU. Il numero dei rappresentanti sarà quello previsto dall’art. 18 com- ma 6 del mandato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei lavoratori rappresentati; l'eventuale revoca del mandato stesso, deve determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva interessataD. Lgs. n. 626/1994.
84.4. Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo Resta inteso che la contrattazione nazionale di quattro ore settore potrà defini- re un numero di rappresentanti per ciascuna tornata elettoralela sicurezza superiore a quello previsto dal citato art. 18, mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al precedente sesto capoverso, ma sempre entro il numero di ore non può superare le due annue.
9. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto ai sensi dell'art 16 del vigente CCNL, ed è aggiuntivo rispetto a quello stabilito dall'articolo suddetto.
10. Periodicamente, con cadenza annuale, i RLS, riceveranno un aggiornamento formativo di 10 orecompo- nenti la RSU, in relazione alle eventuali revisioni normative intervenutea specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi rilevabili anche dai Comitati paritetici aziendali o di categoria istituiti dalla contrattazione.
4.5. Nelle aziende di cui sopra all’atto della costituzione della RSU, nonché alle revisioni introdotte nell’ambito il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specifi- catamente tra i candidati alla elezione della RSU medesima.
4.6. Ove la RSU sia già costituita, il/i nominativo del/dei rappresentanti per la sicurezza è/sono individuato/i dalla RSU tra i suoi componenti con successiva ratifica nella prima assemblea dei lavoratori.
4.7. In casi di RSU non ancora costituite ed operino ancora le RSA delle XX.XX. firmatarie del SGSSLpresente accordo, il/MOG i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori con le procedure di cui ai successivi commi 4.10. e 4.11.. Il rappresentante così eletto rimane transitoriamente in carica fino alla elezione della RSU. Da quel mo- mento trovano applicazione le norme stabilite dal presente accordo per le imprese nelle quali è presente la RSU (commi 4.2. e 4.6.).
4.8. In caso di dimissioni o di decadenza, il rappresentante per la sicu- rezza rimane in carica fino a nuova elezione da tenersi entro due mesi dalle dimissioni o dalla decadenza medesima. I permessi retribuiti sono utilizzati in proporzione al periodo di eser- cizio della funzione di rappresentanza per la sicurezza.
4.9. In caso di mancanza di rappresentanza sindacale aziendale, in ordine il rap- presentante o i rappresentanti per la sicurezza è/sono nominato/i mediante elezione a modifiche nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, comprensive suffragio universale con le procedure di adozione di macchinari cui ai successivi punti 4.10. e attrezzature, nonché ai cambiamenti tecnologici che sopravvengono.
11. I RLS potranno partecipare come uditori ai corsi di formazione destinati ai propri rappresentati.
12. Per gli RLS valgono le tutele previste dalla normativa vigente e dal CCNL.4.11..
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RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1In rappresentanza dell'insieme dei lavoratori dell'Area ove trova applicazione il presente Contratto Aziendale possono essere designati dalle RSU in totale non più di 4 RLS da individuare nell'ambito delle stesse RSU e di norma resteranno in carica 3 (tre) anni. L'elezione Sarà cura della Cooperativa realizzare la formazione dei RLS tramite un modulo di ore per ogni RLS nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni. Con cadenza annuale saranno effettuati interventi formativi di aggiornamento, a cura della Cooperativa, che riguarderanno gli RLS e verranno concordati con gli stessi. Ogni RLS potrà utilizzare per l'agibilità del suo ruolo fino a n. 40 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le RSU, con utilizzo flessibile nel ciclo contrattuale attuale, attraverso possibile cumulo in aggiunta o in sottrazione sull’anno successivo, fermo restando il raggiungimento di una situazione non a debito nei confronti della cooperativa alla data di scadenza del contratto stesso. In caso di certificato utilizzo di ore da parte dei RLS per attività prevista dall’art. 50 del D.Lgs 81/08, svolte fuori dal proprio orario di lavoro, si procederà come segue: - riconoscimento delle ore di svolgimento della attività alla pari; - riconoscimento del tempo di trasferimento alla pari eccedente i 30 minuti complessivi su base giornaliera per spostamenti da luogo di lavoro a luogo di svolgimento di funzione di RLS e/o la designazione viceversa, ovvero per spostamenti in aggiunta ai normali spostamenti casa/lavoro e viceversa. Il trasferimento non è compreso nelle 40 ore di permesso per attività dei Rappresentanti RLS; - riconoscimento dei lavoratori è chilometri percorsi con applicazione del criterio della maggiore distanza. In caso di certificato utilizzo di ore da parte dei RLS per attività previste dall’art. 50 del D.lgs 81/08 svolte in orario di lavoro si procederà come segue: - riconoscimento di permessi retribuiti coincidenti con assenze da lavoro con diminuzione del monte ore previsto dal presente accordo, ovvero senza diminuzione del monte ore in caso di attività previste per gli adempimenti legislativi, comprensivi del tempo di trasferimento coincidenti con l’assenza dal lavoro; - riconoscimento dei chilometri percorsi con l’applicazione del criterio della maggiore distanza. In ogni caso nella stessa giornata non potranno essere programmate e riconosciute più di 8 ore giornaliere complessive per attività di RLS e prestazione lavorativa. Per l’effettuazione di specifiche assemblee relative alle materie del D.lgs 81/08 saranno utilizzate le normali ore di assemblea contrattualmente previste dal CCNL; in caso di esaurimento del suddetto monte ore generale di assemblea, in via del tutto eccezionale e su iniziativa delle XX.XX., che tematiche comunque urgenti ed impellenti potranno programmarle nella Giornata Nazionale della Sicurezza con cadenza triennale su tutto il territorio nazionale, preferibilmente, previa intesa con le rispettive Società.
2. Tali Rappresentanti sono designati o eletti a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come individuata nel presente contratto, nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti nella Società, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 47 del D.lgs. 81 del 2008 (T.U.) e s.m.i. La eventuale designazione degli RLS essere convocate da parte delle XX.XXRSU fino a due ore di assemblea nell’anno, a livello di PdV ovvero di unità organizzativa., dovrà essere ratificata da parte dei lavoratori rappresentati, in sede di prima assemblea secondo le modalità previste dagli accordi.
3. I predetti rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle RSU, ove costituite, cosi come definite nel relativo accordo.
4. Le attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall'art. 50 del citato decreto.
5. L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
6. La durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni ed è rinnovabile, secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
7. È possibile la verifica del mandato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei lavoratori rappresentati; l'eventuale revoca del mandato stesso, deve determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva interessata.
8. Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo di quattro ore per ciascuna tornata elettorale, mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al precedente sesto capoverso, il numero di ore non può superare le due annue.
9. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto ai sensi dell'art 16 del vigente CCNL, ed è aggiuntivo rispetto a quello stabilito dall'articolo suddetto.
10. Periodicamente, con cadenza annuale, i RLS, riceveranno un aggiornamento formativo di 10 ore, in relazione alle eventuali revisioni normative intervenute, nonché alle revisioni introdotte nell’ambito del SGSSL/MOG aziendale, in ordine a modifiche nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, comprensive di adozione di macchinari e attrezzature, nonché ai cambiamenti tecnologici che sopravvengono.
11. I RLS potranno partecipare come uditori ai corsi di formazione destinati ai propri rappresentati.
12. Per gli RLS valgono le tutele previste dalla normativa vigente e dal CCNL.
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Samples: Contratto Di Secondo Livello
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1. 1 L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è su iniziativa delle XX.XX., che potranno programmarle nella Giornata Nazionale della Sicurezza anche nelle giornate convenzionalmente dedicate alla salute e sicurezza sul lavoro con cadenza triennale su tutto il territorio nazionale, preferibilmente, previa intesa con le rispettive Società.
2. 2 Tali Rappresentanti sono designati o eletti a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come individuata nel presente contratto, nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti nella Società, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 47 del D.lgs. 81 del 2008 (T.U.) e s.m.i. .. La eventuale designazione degli RLS da parte delle XX.XX., dovrà essere ratificata da parte dei lavoratori rappresentati, in sede di prima assemblea secondo le modalità previste dagli accordi.
3. 3 I predetti rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle RSU, ove costituite, cosi come definite nel relativo accordo.
4. 4 Le attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall'art. 50 del citato decreto.
5. 5 L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
6. 6 La durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni ed è rinnovabile, secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
7. 7 È possibile la verifica del mandato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei lavoratori rappresentati; l'eventuale revoca del mandato stesso, deve determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva interessata.
8. 8 Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo di quattro ore per ciascuna tornata elettorale, mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al precedente sesto capoverso, il numero di ore non può superare le due annue.
9. 9 Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto ai sensi dell'art 16 del vigente CCNL, ed è aggiuntivo rispetto a quello stabilito dall'articolo suddetto.
10. 10 Periodicamente, con cadenza annuale, i RLS, riceveranno un aggiornamento formativo di 10 ore, in relazione alle eventuali revisioni normative intervenute, nonché alle revisioni introdotte nell’ambito del SGSSL/MOG aziendale, in ordine a modifiche nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, comprensive di adozione di macchinari e attrezzature, nonché ai cambiamenti tecnologici che sopravvengono.
11. 11 I RLS potranno partecipare come uditori ai corsi di formazione destinati ai propri rappresentati, e comunque quelli inerenti la materia della sicurezza sul lavoro.
12. 12 Per gli RLS valgono le tutele previste dalla normativa vigente e dal CCNL.
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