Common use of Rappresentanti dell’Appaltatore Clause in Contracts

Rappresentanti dell’Appaltatore. 9.2.1. Prima dell’inizio dell’esecuzione di ogni Contratto, l’Appaltatore dovrà nominare un direttore di cantiere (il “Direttore di Cantiere”), responsabile dell’organizzazione del Sito e dell’esecuzione del Contratto, un capocantiere (il “Capocantiere”), che sovrintenderà all’esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi. 9.2.2. La nomina del Direttore di Cantiere e del Capocantiere dovrà essere notificata preventivamente alla Committente con lettera firmata dall’Appaltatore. 9.2.3. Il Capocantiere dovrà essere presente nel Sito allestito al fine dell’esecuzione di ciascun Contratto. Il Capo Cantiere dovrà svolgere i propri compiti e doveri cooperando attivamente ed in maniera continuativa con il Direttore di Cantiere. 9.2.4. La Committente potrà rifiutare il Direttore del Cantiere, il Capocantiere nominati dall’Appaltatore ovvero esigerne la sostituzione, in qualunque momento, qualora non ritenga l’uno o l’altro in possesso delle qualifiche e/o delle competenze necessarie ai fini dello svolgimento dei loro compiti o qualora, ad avviso della Committente, il Direttore del Cantiere, il Capocantiere non svolgano le proprie funzioni con la necessaria diligenza. In tal caso, l’Appaltatore provvederà immediatamente alla sostituzione del Direttore del Cantiere e/o del Capocantiere con altra persona qualificata. 9.2.5. Il Direttore di Cantiere, il Capocantiere saranno autorizzati a ricevere tutte le comunicazioni dirette all’Appaltatore e a rappresentare quest’ultimo in tutti gli atti inerenti l’esecuzione del Contratto. 9.2.6. Il Direttore di Cantiere sarà responsabile dell’osservanza degli standard di sicurezza e di tutte le altre norme applicabili. 9.2.7. Il Direttore di Cantiere, il Capocantiere dovranno svolgere i propri compiti e doveri cooperando attivamente e in maniera continuativa con il Rappresentante della Committente. Il Direttore di Cantiere sarà responsabile di valutare ed informare prontamente il Rappresentante della Committente di ogni cosa di cui ritenga necessario che il Rappresentante della Committente venga a conoscenza al fine di conseguire una corretta esecuzione dell’appalto in conformità al Contratto. 9.2.8. L’Appaltatore rimarrà in ogni caso pienamente responsabile dell’operato del Direttore di Cantiere, del Capocantiere e del personale dell’Appaltatore impiegato nel Contratto.

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Samples: Appalto, Appalto

Rappresentanti dell’Appaltatore. 9.2.1. Prima dell’inizio dell’esecuzione di ogni Contratto15.1 L’Appaltatore nomina, l’Appaltatore dovrà nominare un direttore di cantiere (il “Direttore di Cantiere”), responsabile dell’organizzazione del Sito e dell’esecuzione del Contrattoanteriormente alla consegna dei lavori, un capocantiere (il “Capocantiere”)proprio direttore tecnico, che sovrintenderà all’esecuzione in possesso dei Lavori requisiti previsti dalla disciplina vigente e/o dal Contratto, dandone notizia con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata al Committente. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere munito dei Servizinecessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l’Appaltatore deve consegnare in copia conforme all’originale al Direttore dei lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 16, comma 5, delle presenti Condizioni Generali. 9.2.215.2 Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell’esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e all’esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. La nomina del Direttore A tale fine, il direttore tecnico assume – in materia di Cantiere sicurezza e del Capocantiere dovrà essere notificata preventivamente alla Committente con lettera firmata dall’Appaltatoresalute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell’Appaltatore, da questi delegate. Rimane fermo l’obbligo dell’Appaltatore di svolgere attività di controllo sull’esercizio delle competenze delegate nonché l’esercizio diretto – da parte dell’Appaltatore – di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate. 9.2.3. Il Capocantiere dovrà essere 15.3 L’Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente nel Sito allestito al fine dell’esecuzione articolo, uno o più direttori di ciascun cantiere, in possesso degli eventuali requisiti previsti dal Contratto. Il Capo Cantiere dovrà svolgere i propri compiti e doveri cooperando attivamente ed , per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico in maniera continuativa con il Direttore di Cantiereuno o più cantieri determinati. 9.2.4. La 15.4 Il Committente potrà rifiutare il Direttore del Cantiereè in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il Capocantiere direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di cantiere nominati dall’Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione, in qualunque momento, qualora non ritenga l’uno o l’altro in possesso delle qualifiche e/o delle competenze necessarie ai fini dello svolgimento dei loro compiti o qualora, ad avviso della Committente, il Direttore del Cantiere, il Capocantiere non svolgano le proprie funzioni con la necessaria diligenza. In tal caso, l’Appaltatore provvederà immediatamente alla sostituzione del Direttore del Cantiere e/o del Capocantiere con altra persona qualificata. 9.2.5. Il Direttore di Cantiere, il Capocantiere saranno autorizzati a ricevere tutte le comunicazioni dirette all’Appaltatore e a rappresentare quest’ultimo in tutti gli atti inerenti l’esecuzione del Contratto. 9.2.6. Il Direttore di Cantiere sarà responsabile dell’osservanza degli standard di sicurezza e di tutte le altre norme applicabili. 9.2.7. Il Direttore di Cantiere, il Capocantiere dovranno svolgere i propri compiti e doveri cooperando attivamente e in maniera continuativa con il Rappresentante della Committente. Il Direttore di Cantiere sarà responsabile di valutare ed informare prontamente il Rappresentante della Committente di ogni cosa di cui ritenga necessario che il Rappresentante della Committente venga a conoscenza al fine di conseguire una corretta esecuzione dell’appalto in conformità al Contratto. 9.2.8. L’Appaltatore rimarrà in ogni caso pienamente responsabile dell’operato del Direttore di Cantiere, del Capocantiere e del personale dell’Appaltatore impiegato nel Contratto.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Rappresentanti dell’Appaltatore. 9.2.115.1 L’Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia con lettera raccomandata a.r. Prima dell’inizio dell’esecuzione al Committente. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l’Appaltatore deve consegnare in copia conforme all’originale al Direttore dei lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna e trovano applicazione le disposizioni di ogni Contrattocui all’art. 16, l’Appaltatore dovrà nominare un comma 5, delle presenti Condizioni Generali. 15.2 Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell’esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e all’esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tale fine, il direttore tecnico assume – in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell’Appaltatore, da questi delegate. Rimane fermo l’obbligo dell’Appaltatore di svolgere attività di controllo sull’esercizio delle competenze delegate nonché l’esercizio diretto – da parte dell’Appaltatore – di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate. 15.3 L’Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati. 15.4 Il Committente è in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di cantiere (il “Direttore di Cantiere”), responsabile dell’organizzazione del Sito e dell’esecuzione del Contratto, un capocantiere (il “Capocantiere”), che sovrintenderà all’esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi. 9.2.2. La nomina del Direttore di Cantiere e del Capocantiere dovrà essere notificata preventivamente alla Committente con lettera firmata dall’Appaltatore. 9.2.3. Il Capocantiere dovrà essere presente nel Sito allestito al fine dell’esecuzione di ciascun Contratto. Il Capo Cantiere dovrà svolgere i propri compiti e doveri cooperando attivamente ed in maniera continuativa con il Direttore di Cantiere. 9.2.4. La Committente potrà rifiutare il Direttore del Cantiere, il Capocantiere nominati dall’Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione, in qualunque momento, qualora non ritenga l’uno o l’altro in possesso delle qualifiche e/o delle competenze necessarie ai fini dello svolgimento dei loro compiti o qualora, ad avviso della Committente, il Direttore del Cantiere, il Capocantiere non svolgano le proprie funzioni con la necessaria diligenza. In tal caso, l’Appaltatore provvederà immediatamente alla sostituzione del Direttore del Cantiere e/o del Capocantiere con altra persona qualificata. 9.2.5. Il Direttore di Cantiere, il Capocantiere saranno autorizzati a ricevere tutte le comunicazioni dirette all’Appaltatore e a rappresentare quest’ultimo in tutti gli atti inerenti l’esecuzione del Contratto. 9.2.6. Il Direttore di Cantiere sarà responsabile dell’osservanza degli standard di sicurezza e di tutte le altre norme applicabili. 9.2.7. Il Direttore di Cantiere, il Capocantiere dovranno svolgere i propri compiti e doveri cooperando attivamente e in maniera continuativa con il Rappresentante della Committente. Il Direttore di Cantiere sarà responsabile di valutare ed informare prontamente il Rappresentante della Committente di ogni cosa di cui ritenga necessario che il Rappresentante della Committente venga a conoscenza al fine di conseguire una corretta esecuzione dell’appalto in conformità al Contratto. 9.2.8. L’Appaltatore rimarrà in ogni caso pienamente responsabile dell’operato del Direttore di Cantiere, del Capocantiere e del personale dell’Appaltatore impiegato nel Contratto.

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Samples: Contract, Condizioni Generali Di Contratto

Rappresentanti dell’Appaltatore. 9.2.11. Prima dell’inizio dell’esecuzione di ogni ContrattoL’Appaltatore che non conduce i servizi personalmente dovrà farsi rappresentare, l’Appaltatore dovrà nominare un direttore di cantiere (il “Direttore di Cantiere”)per mandato conferito per atto scritto, responsabile dell’organizzazione del Sito da persona fornita dei requisiti tecnici e dell’esecuzione del Contratto, un capocantiere (il “Capocantiere”), che sovrintenderà all’esecuzione morali per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi. 9.2.2. La nomina del Direttore di Cantiere e del Capocantiere dovrà essere notificata preventivamente alla Committente con lettera firmata dall’Appaltatore. 9.2.3. Il Capocantiere dovrà essere presente nel Sito allestito al fine dell’esecuzione di ciascun Contratto. Il Capo Cantiere dovrà svolgere i propri compiti e doveri cooperando attivamente ed in maniera continuativa con il Direttore di Cantiere. 9.2.4. La Committente potrà rifiutare il Direttore del Cantiere, il Capocantiere nominati dall’Appaltatore ovvero esigerne la sostituzione, in qualunque momento, qualora non ritenga l’uno o l’altro in possesso delle qualifiche e/o delle competenze necessarie ai fini dello svolgimento dei loro compiti o qualora, ad avviso della Committente, il Direttore del Cantiere, il Capocantiere non svolgano le proprie funzioni con la necessaria diligenza. In tal caso, l’Appaltatore provvederà immediatamente alla sostituzione del Direttore del Cantiere e/o del Capocantiere con altra persona qualificata. 9.2.5. Il Direttore di Cantiere, il Capocantiere saranno autorizzati servizi a ricevere tutte le comunicazioni dirette all’Appaltatore e a rappresentare quest’ultimo in tutti gli atti inerenti l’esecuzione norma del Contratto. 9.2.62. Il Direttore L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. 3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l’Amministrazione Comunale, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di Cantiere sarà responsabile dell’osservanza degli standard esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante. 4. Al “Responsabile della Commessa” (Interfaccia unica verso la Stazione Appaltante) di sicurezza cui all’art. 10 comma 2 del presente Capitolato, sono, in particolare, delegate le funzioni di: − programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le altre norme applicabiliattività previste nell’appalto sia a canone che extra-canone, e quindi anche la raccolta e fornitura alla Stazione Appaltante delle informazioni e della reportistica necessaria al monitoraggio delle performance conseguite, incluse tutte le attività tecniche di cui ai “Servizi compresi nel canone”; − gestione di richieste, segnalazioni e problematiche gestionali sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l’Appalto; − supervisione del processo di fatturazione delle prestazioni; − supervisione delle attività relative all’adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti della Stazione Appaltante per quanto di competenza; − responsabile dei rapporti con gli utenti delle strutture; − prendere in consegna ed in custodia manutentiva tutti i beni artt. 2051 e 2043 Codice Civile. 9.2.73. Il Direttore di Cantiere, il Capocantiere dovranno svolgere Al “Responsabile Tecnico per i propri compiti e doveri cooperando attivamente e in maniera continuativa con il Rappresentante della Committente. Il Direttore di Cantiere sarà responsabile di valutare ed informare prontamente il Rappresentante della Committente di ogni cosa Servizi ” di cui ritenga necessario all’art. 10 comma 3 del presente Capitolato, sono, in particolare, delegate le funzioni di: − programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività tecniche di cui ai “Servizi compresi nel canone”; − prestazione professionale di redazione della certificazione e/o verifica di conformità e/o corretta posa in opera ove normativamente prevista; − prestazione professionale di presentazione dell’aggiornamento catastale laddove siano eseguiti degli interventi (nell’ambito del presente Appalto) che il Rappresentante della Committente venga a conoscenza al fine introducono delle modifiche di conseguire una corretta esecuzione dell’appalto in conformità al Contratto. 9.2.8. L’Appaltatore rimarrà in ogni caso pienamente responsabile dell’operato del Direttore rilievo ai fini catastali e di Cantiereverifica dello stato di fatto catastale; − gestione di richieste, del Capocantiere segnalazioni e del personale dell’Appaltatore impiegato nel Contratto.problematiche tecniche sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l’Appalto;

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Manutenzione, Servizio Di Manutenzione Dei Manti Erbosi

Rappresentanti dell’Appaltatore. 9.2.1L’Appaltatore indica nell’arch./ing. Prima dell’inizio dell’esecuzione il Responsabile dei servizi di progettazione esecutiva che è delegato a trattare, definire e decidere, con la Stazione appaltante e per essa con il RUP, ogni Contratto, l’Appaltatore dovrà nominare un direttore di cantiere (il “Direttore di Cantiere”), responsabile dell’organizzazione del Sito e dell’esecuzione del Contratto, un capocantiere (il “Capocantiere”), che sovrintenderà all’esecuzione dei Lavori questione tecnica e/o amministrativa e/o contrattuale concernente, in particolare, lo svolgimento del Progetto esecutivo. L’Appaltatore indica nell’arch./ing./geom. il proprio Direttore tecnico, ed eventualmente, uno o più Direttori di cantiere, trasmettendo alla Stazione appaltante la/e procura/e con sottoscrizione autenticata attestante i relativi poteri e con chiara indicazione di quale di essi ha la rappresentanza esclusiva dell’Appaltatore medesimo. Per la idonea esecuzione delle opere la Stazione appaltante potrà, per giustificati motivi, rifiutare il Responsabile dei Servizi. 9.2.2. La nomina del Direttore servizi di Cantiere e del Capocantiere dovrà essere notificata preventivamente alla Committente con lettera firmata dall’Appaltatore. 9.2.3. Il Capocantiere dovrà essere presente nel Sito allestito al fine dell’esecuzione di ciascun Contratto. Il Capo Cantiere dovrà svolgere i propri compiti e doveri cooperando attivamente ed in maniera continuativa con progettazione o il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di Cantiere. 9.2.4. La Committente potrà rifiutare il Direttore del Cantierecantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al Contratto d’appalto, il Capocantiere nominati dall’Appaltatore ovvero esigerne la sostituzione, in qualunque momento, qualora non ritenga l’uno o l’altro in possesso delle qualifiche e/o delle competenze necessarie ai fini dello svolgimento senza che spetti alcun compenso all’Appaltatore a titolo di indennizzo. L’Appaltatore si impegna a garantire per tutta la durata dell’appalto l’impiego del Responsabile dei loro compiti o qualora, ad avviso della Committente, il Direttore del Cantiere, il Capocantiere non svolgano le proprie funzioni con la necessaria diligenza. In tal caso, l’Appaltatore provvederà immediatamente alla sostituzione servizi di progettazione e del Direttore tecnico. La loro sostituzione è ammessa nei soli casi di cessazione del Cantiere erapporto di dipendenza o di collaborazione nonché di oggettivo impedimento all’espletamento delle funzioni/o del Capocantiere con altra persona qualificata. 9.2.5mansioni assunte. Il Direttore di Cantiere, il Capocantiere saranno autorizzati a ricevere tutte le comunicazioni dirette all’Appaltatore e a rappresentare quest’ultimo in tutti gli atti inerenti l’esecuzione del Contratto. 9.2.6. Il Direttore di Cantiere sarà responsabile dell’osservanza degli standard di sicurezza e di tutte le altre norme applicabili. 9.2.7. Il Direttore di Cantiere, il Capocantiere dovranno svolgere i propri compiti e doveri cooperando attivamente e in maniera continuativa con il Rappresentante della Committente. Il Direttore di Cantiere sarà responsabile di valutare ed informare prontamente il Rappresentante della Committente di ogni cosa di cui ritenga necessario che il Rappresentante della Committente venga a conoscenza al fine di conseguire una corretta esecuzione dell’appalto in conformità al Contratto. 9.2.8. L’Appaltatore rimarrà La sostituzione dovrà essere in ogni caso pienamente responsabile dell’operato previamente comunicata alla Stazione appaltante e da quest’ultima autorizzata e contemplare l’impiego di soggetti in possesso di profilo idoneo. L’Appaltatore si impegna altresì a non operare, senza giustificato motivo, la sostituzione dei progettisti designati per la redazione del Direttore Progetto esecutivo come individuati nella propria offerta. La loro sostituzione è ammessa nei soli casi di Cantiere, cessazione del Capocantiere rapporto di dipendenza o di collaborazione nonché di oggettivo impedimento all’espletamento delle funzioni/mansioni assunte. La sostituzione dovrà essere in ogni caso previamente comunicata alla Stazione appaltante e da quest’ultima autorizzata e contemplare l’impiego di soggetti in possesso di profilo analogo a quello dichiarato in sede di offerta. La sede individuata per la redazione del personale dell’Appaltatore impiegato nel Contratto.Progetto esecutivo è in via

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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori

Rappresentanti dell’Appaltatore. 9.2.115.1 L’Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia con lettera raccomandata a.r. Prima dell’inizio dell’esecuzione al Committente. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l’Appaltatore deve consegnare in copia conforme all’originale al Direttore dei lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna e trovano applicazione le disposizioni di ogni Contrattocui all’art. 16, l’Appaltatore dovrà nominare un comma 5, delle presenti Condizioni Generali. 15.2 Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell’esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e all’esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture edevitarequalsiasiipotesidipericoloallapubblicaincolumità. A tale fine, il direttore tecnico assume – in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell’Appaltatore, daquestidelegate. Rimane fermo l’obbligo dell’Appaltatore di svolgere attività di controllo sull’esercizio delle competenze delegate nonché l’esercizio diretto – da parte dell’Appaltatore – di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate. 15.3 L’Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati. 15.4 Il Committente è in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di cantiere (il “Direttore di Cantiere”), responsabile dell’organizzazione del Sito e dell’esecuzione del Contratto, un capocantiere (il “Capocantiere”), che sovrintenderà all’esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi. 9.2.2. La nomina del Direttore di Cantiere e del Capocantiere dovrà essere notificata preventivamente alla Committente con lettera firmata dall’Appaltatore. 9.2.3. Il Capocantiere dovrà essere presente nel Sito allestito al fine dell’esecuzione di ciascun Contratto. Il Capo Cantiere dovrà svolgere i propri compiti e doveri cooperando attivamente ed in maniera continuativa con il Direttore di Cantiere. 9.2.4. La Committente potrà rifiutare il Direttore del Cantiere, il Capocantiere nominati dall’Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione, in qualunque momento, qualora non ritenga l’uno o l’altro in possesso delle qualifiche e/o delle competenze necessarie ai fini dello svolgimento dei loro compiti o qualora, ad avviso della Committente, il Direttore del Cantiere, il Capocantiere non svolgano le proprie funzioni con la necessaria diligenza. In tal caso, l’Appaltatore provvederà immediatamente alla sostituzione del Direttore del Cantiere e/o del Capocantiere con altra persona qualificata. 9.2.5. Il Direttore di Cantiere, il Capocantiere saranno autorizzati a ricevere tutte le comunicazioni dirette all’Appaltatore e a rappresentare quest’ultimo in tutti gli atti inerenti l’esecuzione del Contratto. 9.2.6. Il Direttore di Cantiere sarà responsabile dell’osservanza degli standard di sicurezza e di tutte le altre norme applicabili. 9.2.7. Il Direttore di Cantiere, il Capocantiere dovranno svolgere i propri compiti e doveri cooperando attivamente e in maniera continuativa con il Rappresentante della Committente. Il Direttore di Cantiere sarà responsabile di valutare ed informare prontamente il Rappresentante della Committente di ogni cosa di cui ritenga necessario che il Rappresentante della Committente venga a conoscenza al fine di conseguire una corretta esecuzione dell’appalto in conformità al Contratto. 9.2.8. L’Appaltatore rimarrà in ogni caso pienamente responsabile dell’operato del Direttore di Cantiere, del Capocantiere e del personale dell’Appaltatore impiegato nel Contratto.

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Samples: Contratto Di Appalto