Verifiche e collaudi Clausole campione

Verifiche e collaudi. 17 14. ASSICURAZIONI 19
Verifiche e collaudi. Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> QdI.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica[1] 0,0300
Verifiche e collaudi. 1. La fornitura oggetto del presente contratto, di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 del precedente art. 2, così come descritta nel Piano di Progetto approvato dall’Amministrazione, sarà sottoposta a collaudo, che dovrà avvenire entro trenta (30) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, da parte dell’Amministrazione, del “pronti al collaudo” della Società. A tal proposito l’Amministrazione nominerà, entro il termine di tre mesi dalla data di avvio delle attività, un’apposita Commissione che dovrà procedere, in contraddittorio con i rappresentanti della Società, al collaudo e alla verifica di funzionalità dei prodotti forniti, in conformità con quanto previsto dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico. 2. I servizi di cui ai punti da 1.4 a 1.8 del precedente art. 2, saranno trimestralmente sottoposti ad una specifica verifica ed approvazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, attraverso reports emessi da un apposito “Portale di Governo della Fornitura”, di cui al successivo art. 9, istituito a spese della Società e messi a disposizione dell’Amministrazione. 3. Attraverso il Portale di Governo della Fornitura, l’Amministrazione, nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto, potrà accedere a tutta la documentazione relativa all’intero progetto, visionarla, stamparla e disporne come meglio crede. 4. Mensilmente la Società trasmetterà al Direttore dell’esecuzione del contratto, reports ed informazioni sullo stato avanzamento lavori che dovranno prevedere almeno: • Pianificazione delle attività; • Aggiornamenti sulla pianificazione; • Documenti di analisi tecnica; 5. Con cadenza trimestrale, l’Amministrazione procederà inoltre alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai servizi per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, attraverso reports rilasciati dall’apposito “Portale di Governo della fornitura”, approvando o meno i singoli SAL. Tale verifica riguarderà: stesse; 6. Inoltre all'Amministrazione è riconosciuta la facoltà di procedere al controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in qualsiasi momento di efficacia del presente contratto. La Società s’impegna a prestare la propria collaborazione per consentire all'Amministrazione lo svolgimento di tali controlli. 7. La commissione di collaudo procederà a redigere apposito verbale di Collaudo che verrà consegnato al Fornitore entro il quinto (5°) giorno successivo dal termine del Collaudo stesso. 8....
Verifiche e collaudi. Sulla base dell’espressione CP = V*G*P*S*Q, utilizzando i parametri Q relativi alla prestazione di Verifiche e Collaudi, è stata definita la Tabella 9 che costituisce la base per il calcolo dei compensi da riconoscere per le attività di cui alla presente SEZIONE; tali compensi sono compresi anche in caso di collaudo in corso d’opera. I compensi andranno moltiplicati per il fattore “K” [%] quale valore della variazione percentuale, riferita alla SEZIONE 2, offerta in sede di gara e riportata in contratto.
Verifiche e collaudi. Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960 QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200 QdI.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 0,1800
Verifiche e collaudi. Il Collaudatore a titolo esemplificativo e non esaustivo deve: - verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, se- condo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, e che le eventuali va- rianti siano conformi al contratto e quanto formalmente approvato dalla Committen- te; - verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi cor- rispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’esecutore siano state espletate tem- pestivamente e diligentemente; - effettuare tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore; - esaminare le eventuali riserve formulate dall’Impresa Realizzatrice; - emettere, qualora ritenga collaudabile il lavoro, il certificato di collaudo che dovrà contenere: - una relazione che ripercorra tutte le fasi dalla progettazione all’esecuzione; - richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d’opera (da allegare); - il verbale della visita definitiva; - la sintesi delle valutazioni circa la collaudabilità dell’opera; - la certificazione di collaudo. Non potranno in ogni caso svolgere attività di collaudo: - i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e gli avvocati e procuratori dello Sta- to, in attività di servizio; - coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o su- bordinato con l’esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; - coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo prestata a qual- siasi titolo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; - soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare.
Verifiche e collaudi. Tutti i materiali, salvo diverso accordo o prassi, saranno soggetti, sia in fase di produzione che in fase di consegna, ad ispezione e verifica da parte dell'Acquirente, eventuali Clienti o da Ispettori da questi nominati. La verifica potrà riguardare anche il sistema di qualità implementato all'interno dell'organizzazione del Fornitore. L’ispezione non pregiudica in ogni caso il diritto di rifiutare la merce non conforme o inidonea né comporta, in alcun modo, riconoscimento del perfetto adempimento e/o accettazione della merce. Il Fornitore dovrà consentire il libero accesso, in orario di lavoro, nei propri locali al personale dell'Acquirente, ai suoi clienti e all'Autorità e dovrà fornire, a sue spese, tutta l'assistenza tecnica e gli strumenti necessari per la verifica. I collaudi dovranno essere eseguiti dal Fornitore, a proprie spese, in conformità all’ordine/contratto ed alle prescrizioni di legge. In caso di collaudo congiunto, il programma dovrà essere spedito con un preavviso minimo di 7 giorni. Sono a carico e spese del Fornitore tutte le pratiche di approvazione/collaudi o autorizzazioni richieste per legge. Le certificazioni originali e complete di collaudo dovranno essere rilasciate all'Acquirente.
Verifiche e collaudi. Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> QdI.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 17/01/2018) 0,2200
Verifiche e collaudi. 9.1. Impianti meccanici 57 9.2. Impianti elettrici 58
Verifiche e collaudi. La società CSE una vola terminata l’opera provvederà a mettere il Committente nelle condizioni di effettuare le opportune verifiche. Se, nonostante l’invito rivolto dalla CSE il Committente tralascia di procedere alle verifiche senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro 5 giorni, l’opera si considererà accettata dallo stesso Committente. Se il Committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considererà accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica. Il pagamento costituirà presunzione di accettazione dell’opera da parte del Committente. Il collaudo dell’opera è ad esclusivo carico del Committente; in caso di diversa pattuizione i relativi costi saranno rimborsati alla CSE previa esibizione della relativa fattura.