Verifiche e collaudi. 17 14. ASSICURAZIONI 19
Verifiche e collaudi. Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> QdI.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica[1] 0,0300
Verifiche e collaudi. La società CSE una vola terminata l’opera provvederà a mettere il Committente nelle condizioni di effettuare le opportune verifiche. Se, nonostante l’invito rivolto dalla CSE il Committente tralascia di procedere alle verifiche senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro 5 giorni, l’opera si considererà accettata dallo stesso Committente. Se il Committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considererà accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica. Il pagamento costituirà presunzione di accettazione dell’opera da parte del Committente. Il collaudo dell’opera è ad esclusivo carico del Committente; in caso di diversa pattuizione i relativi costi saranno rimborsati alla CSE previa esibizione della relativa fattura.
Verifiche e collaudi. Nel periodo di efficacia del presente Contratto, l’Ente ha facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati ed ai Livelli di Servizio, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti rispetto al Progetto dei Fabbisogni. Umbria Digitale è tenuta a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche. Per le nuove linee di connettività Umbria Digitale comunicherà all’Ente per ogni singola linea il “Pronti al Collaudo” e il Piano di Collaudo con almeno 5 gg di anticipo rispetto alla data presunta di collaudo al fine di pianificare e supportare le attività necessarie alla migrazione minimizzando il periodo di transizione. L’ente procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite da Umbria Digitale al fine di accertarne la regolare esecuzione, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Umbria Digitale o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
Verifiche e collaudi. Durante l’esecuzione dei lavori la DL effettuerà alcune prove e visite in cantiere al fine di verificare che la fornitura dei materiali corrisponda alle prescrizioni contrattuali, alle marche approvate ed alle modalità esecutive risultanti dai disegni progettuali. Si intendono effettuare in particolare modo le seguenti prove : • Verifiche funzionali di tutti gli impianti; • Verifica della corretta marcatura delle morsettiere, cassette, terminali dei cavi, ecc.; • Verifica della corretta targhettatura delle apparecchiature interne ed esterne sul quadro elettrico; • Verifiche previste dalla norma CEI 64-8/6 paragrafo 612.1 La strumentazione richiesta per effettuare le prove dovrà essere fornita dalla ditta che realizzerà gli impianti. La DL compilerà un verbale circa le prove che verranno effettuate ed emetterà il documento di fine lavori dopo avere accertato che da parte dell’impresa sono state recepite ed eseguite eventuali modifiche, aggiunte, riparazioni, che nel corso dei lavori si sono rese necessarie. Il collaudo tecnico finale verrà effettuato entro due mesi dalla data di ultimazione dei lavori e consisterà nella verifica delle prescrizioni presenti in questo progetto esecutivo e di quelle ulteriori aggiunte nel corso dei lavori.
Verifiche e collaudi. 3.4.1 Verifiche delle prestazioni oggetto di fornitura
Verifiche e collaudi. Tutti i materiali, salvo diverso accordo o prassi, saranno soggetti, sia in fase di produzione che in fase di consegna, ad ispezione e verifica da parte dell'Acquirente, eventuali Clienti o da Ispettori da questi nominati. La verifica potrà riguardare anche il sistema di qualità implementato all'interno dell'organizzazione del Fornitore. L’ispezione non pregiudica in ogni caso il diritto di rifiutare la merce non conforme o inidonea né comporta, in alcun modo, riconoscimento del perfetto adempimento e/o accettazione della merce. Il Fornitore dovrà consentire il libero accesso, in orario di lavoro, nei propri locali al personale dell'Acquirente, ai suoi clienti e all'Autorità e dovrà fornire, a sue spese, tutta l'assistenza tecnica e gli strumenti necessari per la verifica. I collaudi dovranno essere eseguiti dal Fornitore, a proprie spese, in conformità all’ordine/contratto ed alle prescrizioni di legge. In caso di collaudo congiunto, il programma dovrà essere spedito con un preavviso minimo di 7 giorni. Sono a carico e spese del Fornitore tutte le pratiche di approvazione/collaudi o autorizzazioni richieste per legge. Le certificazioni originali e complete di collaudo dovranno essere rilasciate all'Acquirente.
Verifiche e collaudi. Sulla base dell’espressione CP = V*G*P*S*Q, utilizzando i parametri Q relativi alla prestazione di Verifiche e Collaudi, è stata definita la Tabella 9 che costituisce la base per il calcolo dei compensi da riconoscere per le attività di cui alla presente SEZIONE; tali compensi sono compresi anche in caso di collaudo in corso d’opera. I compensi andranno moltiplicati per il fattore “K” [%] quale valore della variazione percentuale, riferita alla SEZIONE 2, offerta in sede di gara e riportata in contratto.
Verifiche e collaudi. Il Collaudatore a titolo esemplificativo e non esaustivo deve: - verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, se- condo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, e che le eventuali va- rianti siano conformi al contratto e quanto formalmente approvato dalla Committen- te; - verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi cor- rispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’esecutore siano state espletate tem- pestivamente e diligentemente; - effettuare tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore; - esaminare le eventuali riserve formulate dall’Impresa Realizzatrice; - emettere, qualora ritenga collaudabile il lavoro, il certificato di collaudo che dovrà contenere: - una relazione che ripercorra tutte le fasi dalla progettazione all’esecuzione; - richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d’opera (da allegare); - il verbale della visita definitiva; - la sintesi delle valutazioni circa la collaudabilità dell’opera; - la certificazione di collaudo. Non potranno in ogni caso svolgere attività di collaudo: - i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e gli avvocati e procuratori dello Sta- to, in attività di servizio; - coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o su- bordinato con l’esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; - coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo prestata a qual- siasi titolo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; - soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare.
Verifiche e collaudi. Il collaudo di accettazione dei beni oggetto di fornitura o lavorazione di cui all’ordine viene eseguito a cura di OMET nei propri Stabilimenti da suo personale, salvo diverso accordo tra le parti. La semplice consegna dei beni presso gli stabilimenti di OMET non significa, quindi, accettazione dei detti beni. La denuncia dei difetti, vizi, mancanza di qualità promesse o essenziali dei beni oggetto dell’ordine può essere effettuata da OMET entro 12 mesi dal ricevimento nei propri stabilimenti dei detti beni; ciò anche se i beni fossero già stati messi in lavorazione e le relative fatture fossero state già pagate. Nel caso di consegna di aliud pro alio varrà la normativa tecnica e giuridica in materia. L’esecuzione dei collaudi in narrativa dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni delle norme relative al settore merceologico dei beni oggetto del collaudo. Se in fase di collaudo venissero riscontrate forniture totali o parziali di scarto, forniture non conformi o comunque non idonee all’uso previsto contrattualmente, OMET, oltre agli altri rimedi ed azioni consentiti dalla Legge (ivi inclusa la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni) avrà anche la possibilità di: