Rappresentanza Sindacale Territoriale. Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della Legge 300/1970, cioè che hanno meno di 16 dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione di Secondo livello svolta in tali piccole realtà, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “R.S.T.”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle XX.XX. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono le seguenti materie: a) i diritti di informazione; b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato; c) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali; d) la titolarità della Contrattazione nelle Aziende prive di RSA: di Secondo livello; di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o di attivazione degli ammortizzatori sociali; di eventuali Accordi Aziendali relativi al passaggio di CCNL; degli Accordi sui controlli a distanza; degli altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo livello, così come previsto dall’art. 19. L’applicazione e la decorrenza degli Accordi di Secondo livello sottoscritti dalla RST restano sospese fino alla validazione da parte della competente Commissione Bilaterale Nazionale costituita presso l’En.Bi.C. Tale inoltro potrà essere effettuato da qualsiasi parte ne abbia l’interesse. Il funzionamento della RST sarà garantito mediante quota della riscossione del contributo “misto” (Azienda e Lavoratore), destinato alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C., così come definito all’art. 173 del presente CCNL. Detto contributo sarà versato all’Ente Bilaterale che lo destinerà integralmente alle RST costituite nel settore e nell’ambito territoriale di esazione, secondo i modi e le procedure previste dallo Statuto dell’Ente e dal relativo Regolamento approvato dall’Assemblea dell’En.Bi.C. e i criteri adottati, per quanto di competenza, da ciascuna Organizzazione Sindacale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rappresentanza Sindacale Territoriale. Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della Legge 300/1970n. 300/1970 e del precedente articolo 5, cioè che hanno meno di 16 7 (sette) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione di Secondo livello svolta in tali piccole realtà, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “R.S.T.”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle XX.XX. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono le seguenti materie:
a) i diritti di informazioned’informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
d) la titolarità della Contrattazione nelle Aziende prive di RSAR.S.A., la titolarità della Contrattazione: # di Secondo livello; # di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o di attivazione d’attivazione degli ammortizzatori sociali; # di eventuali Accordi Aziendali relativi al passaggio di CCNL; # degli Accordi sui controlli a distanza; # degli altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo livello, così come previsto dall’art. 19. L’applicazione e la decorrenza degli Accordi di Secondo livello sottoscritti dalla RST R.S.T. restano sospese fino alla validazione da parte trasmissione dell’Accordo all’Archivio Accordi di Secondo Livello della competente Commissione Bilaterale Nazionale costituita presso l’En.Bi.C. L’En.Bi.C. provvederà all’inoltro dell’Accordo di Secondo livello alla competente Sezione “Contrattazione decentrata” presso il CNEL. Tale inoltro potrà essere effettuato da qualsiasi parte Parte ne abbia l’interesseinteresse. Le Parti Nazionali di riferimento di quelle locali sottoscrittrici degli Accordi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti (di Secondo Livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell’Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL. Il funzionamento della RST R.S.T. sarà garantito mediante quota parte della riscossione del contributo “misto” (Azienda e Lavoratore), destinato alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C., così come definito all’art. 173 171 del presente CCNL. Detto contributo sarà versato all’Ente Bilaterale Bilaterale, che lo destinerà integralmente alle RST R.S.T. costituite nel settore e nell’ambito territoriale di esazione, secondo i modi e le procedure previste dallo Statuto dell’Ente e dal relativo Regolamento approvato dall’Assemblea dell’En.Bi.C. e i criteri adottati, per quanto di competenza, da ciascuna Organizzazione Sindacale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rappresentanza Sindacale Territoriale. Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della Legge 300/1970, cioè che hanno meno di 16 dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione di Secondo livello svolta in tali piccole realtà, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “R.S.T.”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle XX.XX. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono le seguenti materie:
a) i diritti di informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
d) la titolarità della Contrattazione nelle Aziende prive di RSA: # di Secondo livello; # di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o di attivazione degli ammortizzatori sociali; # di eventuali Accordi Aziendali relativi al passaggio di CCNL; # degli Accordi sui controlli a distanza; # degli altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo livello, così come previsto dall’art. 19. L’applicazione e la decorrenza degli Accordi di Secondo livello sottoscritti dalla RST restano sospese fino alla validazione da parte trasmissione dell’Accordo all’Archivio Bilaterale degli Accordi di Secondo Livello della competente Competente Commissione Bilaterale Nazionale costituita presso l’En.Bi.C. Tale inoltro potrà essere effettuato da qualsiasi parte ne abbia l’interesse. Le Parti Nazionali di riferimento di quelle locali sottoscrittrici degli Accordi di Secondo livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti (di Secondo livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell’Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL. Il funzionamento della RST sarà garantito mediante quota della riscossione del contributo “misto” (Azienda e Lavoratore), destinato alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C., così come definito all’art. 173 del presente CCNL. Detto contributo sarà versato all’Ente Bilaterale Bilaterale, che lo destinerà integralmente alle RST R.S.T. costituite nel settore e nell’ambito territoriale di esazione, secondo i modi e le procedure previste dallo Statuto dell’Ente e dal relativo Regolamento approvato dall’Assemblea dell’En.Bi.C. e i criteri adottati, per quanto di competenza, da ciascuna Organizzazione Sindacale.
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Rappresentanza Sindacale Territoriale. Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della Legge 300/1970n. 300/1970 o del precedente articolo 4, cioè che hanno meno di 16 7 (sette) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione di Secondo livello svolta in tali piccole realtà, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “R.S.T.”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle XX.XX. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono le seguenti materie:
a) i diritti di informazioned’informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
d) la titolarità della Contrattazione nelle Aziende prive di RSAR.S.A., la R.S.T. avrà la titolarità della Contrattazione: # di Secondo livello; # di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o di attivazione d’attivazione degli ammortizzatori sociali; # di eventuali Accordi Aziendali relativi al passaggio di CCNL; # degli Accordi sui controlli a distanza; # degli altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo livello, così come previsto dall’art. 19. L’applicazione e la decorrenza degli Accordi di Secondo livello sottoscritti dalla RST R.S.T. restano sospese fino alla validazione da parte trasmissione dell’Accordo all’Archivio Accordi di Secondo Livello della competente Commissione Bilaterale Nazionale costituita presso l’En.Bi.C. Tale inoltro L’En.Bi.C. provvederà all’inoltro dell’Accordo di Secondo livello alla competente Sezione “Contrattazione decentrata” presso il CNEL. L’inoltro all’Ispettorato Territoriale Provinciale potrà essere effettuato da qualsiasi parte Parte ne abbia l’interesseinteresse. Le Parti Nazionali di riferimento di quelle locali sottoscrittrici degli Accordi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti (di Secondo Livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell’Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL. Il funzionamento della RST R.S.T. sarà garantito mediante un contributo annuo di € 36,00, quale quota parte della riscossione del contributo “misto” (Azienda e Lavoratore), destinato alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C., così come definito all’art. 173 179 del presente CCNL. Detto contributo sarà versato all’Ente Bilaterale Bilaterale, che lo destinerà integralmente alle RST R.S.T. costituite nel settore e nell’ambito territoriale di esazione, secondo i modi e le procedure previste dallo Statuto dell’Ente e dal relativo Regolamento approvato dall’Assemblea dell’En.Bi.C. e i criteri adottati, per quanto di competenza, da ciascuna Organizzazione Sindacale.
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Rappresentanza Sindacale Territoriale. Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della Legge 300/1970n. 300/1970 o del precedente articolo 5, cioè che hanno meno di 16 7 (sette) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione di Secondo livello svolta in tali piccole realtà, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “R.S.T.”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle XX.XX. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono le seguenti materie:
a) i diritti di informazioned’informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
d) la titolarità della Contrattazione nelle Aziende prive di RSAR.S.A., la titolarità della Contrattazione: # di Secondo livello; # di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o di attivazione d’attivazione degli ammortizzatori sociali; # di eventuali Accordi Aziendali relativi al passaggio di CCNL; # degli Accordi sui controlli a distanza; # degli altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo livello, così come previsto dall’art. 19. L’applicazione e la decorrenza degli Accordi di Secondo livello sottoscritti dalla RST R.S.T. restano sospese fino alla validazione da parte trasmissione dell’Accordo all’Archivio Accordi di Secondo Livello della competente Commissione Bilaterale Nazionale costituita presso l’En.Bi.C. Tale inoltro L’En.Bi.C. provvederà all’inoltro dell’Accordo di Secondo livello alla competente Sezione “Contrattazione decentrata” presso il CNEL. L’inoltro all’Ispettorato Territoriale Provinciale potrà essere effettuato da qualsiasi parte Parte ne abbia l’interesseinteresse. Le Parti Nazionali di riferimento di quelle locali sottoscrittrici degli Accordi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti (di Secondo Livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell’Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL. Il funzionamento della RST R.S.T. sarà garantito mediante un contributo annuo di € 36,00, quale quota parte della riscossione del contributo “misto” (Azienda e Lavoratore), destinato alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C., così come definito all’art. 173 179 del presente CCNL. Detto contributo sarà versato all’Ente Bilaterale Bilaterale, che lo destinerà integralmente alle RST R.S.T. costituite nel settore e nell’ambito territoriale di esazione, secondo i modi e le procedure previste dallo Statuto dell’Ente e dal relativo Regolamento approvato dall’Assemblea dell’En.Bi.C. e i criteri adottati, per quanto di competenza, da ciascuna Organizzazione Sindacale.
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Rappresentanza Sindacale Territoriale. Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della Legge 300/1970n. 300/1970 o del precedente articolo 4, cioè che hanno meno di 16 7 (sette) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione Aziendale di Secondo livello svolta in tali piccole realtà, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “R.S.T.”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle XX.XX. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono le seguenti materie:
a) i diritti di informazioned’informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
d) nelle Aziende che, per ragioni dimensionali o per altri motivi, sono prive di R.S.A., la R.S.T. avrà la titolarità della Contrattazione nelle Aziende prive di RSAContrattazione: § di Secondo livello; § di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o di attivazione d’attivazione degli ammortizzatori sociali; § di eventuali Accordi Aziendali relativi al passaggio di CCNL; § degli Accordi sui controlli a distanza; § degli altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo livello, così come previsto dall’art. 1920. L’applicazione e la decorrenza Le Parti Nazionali di riferimento di quelle locali sottoscrittrici degli Accordi di Secondo livello sottoscritti dalla RST restano sospese fino alla validazione da parte della competente Commissione Bilaterale Nazionale costituita presso l’En.Bi.C. Tale inoltro potrà essere effettuato da qualsiasi parte ne abbia l’interesseLivello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti (di Secondo Livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell’Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL. Il funzionamento della RST R.S.T. sarà garantito mediante un contributo annuo di € 36,00, quale quota parte della riscossione del contributo “misto” (Azienda e Lavoratore), destinato alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C.M.S., così come definito all’art. 173 181 del presente CCNL. Detto contributo sarà versato all’Ente Bilaterale Bilaterale, che lo destinerà integralmente alle RST R.S.T. costituite nel settore e nell’ambito territoriale di esazione, secondo i modi e le procedure previste dallo Statuto dell’Ente e dal relativo Regolamento approvato dall’Assemblea dell’En.Bi.C. M.S. e i criteri adottati, per quanto di competenza, da ciascuna Organizzazione SindacaleSindacale sottoscrittrice del presente CCNL.
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