Rappresentanze sindacali. Le Rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le R.S.U. (Rappresentanze sindacali unitarie) costituite ai sensi del Protocollo d'intesa sottoscritto tra LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13 settembre 1994 che costituisce parte integrante del presente c.c.n.l. Ad integrazione dell'art. 3 di detto Protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le R.S.U., convengono quanto segue: a) 3 componenti per le R.S.U. costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75 addette/i; b) 4 componenti per le R.S.U. costituite nelle unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i; c) 5 componenti per le R.S.U. costituite nelle unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i. Sino alla costituzione delle sopraindicate R.S.U. le Rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le Rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.). Le R.S.U. o, in loro assenza, le R.S.A. hanno competenze per quanto previsto dall'art. 9. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze sindacali sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 23 della legge n. 300/1970 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 24 della legge medesima. A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l'esigenza oggettiva riconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al comma precedente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Cooperative Social Agreement
Rappresentanze sindacali. Le Rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le R.S.U. (Rappresentanze sindacali unitarie) costituite ai sensi del Protocollo d'intesa sottoscritto tra LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13 settembre 1994 che costituisce parte integrante del presente c.c.n.l. Ad integrazione dell'art. 3 di detto Protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le R.S.U., convengono quanto segue:
a) 3 componenti per le R.S.U. costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75 addette/i;
b) 4 componenti per le R.S.U. costituite nelle unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i;
c) 5 componenti per le R.S.U. costituite nelle unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i. Sino alla costituzione delle sopraindicate R.S.U. le Rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le Rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.). Le R.S.U. o, o in loro assenza, assenza le R.S.A. hanno competenze per quanto previsto dall'art. 9. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze sindacali sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 23 della legge n. 300/1970 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 24 della legge medesima. A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l'esigenza oggettiva riconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al comma precedente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rappresentanze sindacali. Le Rappresentanze Costituzione della R.S.U/R.S.A. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le R.S.U. (Rappresentanze sindacali unitarie) costituite ai sensi del Protocollo d'intesa sottoscritto tra LEGACOOPsottoscrittrici il c.c.n.l., CONFCOOPERATIVEin ciascuna cooperativa viene costituita la R.S.U., Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori, di cui agli accordi interconfederale da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL in data 13 settembre 1994 - che costituisce parte integrante del si intendono, con il presente c.c.n.l., recepiti nel settore sia relativamente alla costituzione che alla composizione delle stesse. Ad integrazione dell'artFermo restando quanto stabilito al punto precedente, per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche e del genere dei lavoratori in forza in cooperativa. I componenti della R.S.U. subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto. Nei confronti di ciascun componente la R.S.U. si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300. I componenti la R.S.U. restano in carica 3 di detto Protocollo le parti, relativamente al numero anni. Le Associazioni sindacali comunicheranno alle Direzioni delle cooperative i nominativi dei componenti le R.S.U., convengono quanto segue:
a) 3 componenti per le la R.S.U. costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75 addette/i;
b) 4 componenti per le R.S.U. costituite nelle unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i;
c) 5 componenti per le R.S.U. costituite nelle unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i. Sino alla costituzione delle sopraindicate R.S.U. le Rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le Rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.). Le R.S.U. o, in loro assenza, le R.S.A. hanno competenze per quanto previsto dall'art. 9. Per l'espletamento dei propri compiti e delle funzioni delle Rappresentanze sindacali R.S.U. od in alternativa delle R.S.A. sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'art. all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300/1970 300 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 24 della legge medesima. A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l'esigenza oggettiva riconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al comma precedente.
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Rappresentanze sindacali. Le Rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate In istituti con più di 15 dipendenti sono le R.S.U. (Rappresentanze sindacali unitarie) costituite ai sensi del Protocollo d'intesa sottoscritto tra LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13 settembre 1994 che costituisce parte integrante del presente c.c.n.l. Ad integrazione dell'art. 3 di detto Protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le R.S.U., convengono quanto segue:
a) 3 componenti per le R.S.U. costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75 addette/i;
b) 4 componenti per le R.S.U. costituite nelle unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i;
c) 5 componenti per le R.S.U. costituite nelle unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i. Sino alla costituzione delle sopraindicate R.S.U. le Rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono riconosciute le Rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.). Le R.S.A. o R.S.U. oelette sulla base dell'apposito regolamento assunto dalle Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse e dall'AGIDAE, in loro assenzadata 8 maggio 1995, e così composte: - in istituti con oltre 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti: 1 R.S.A./R.S.U. ogni 10 dipendenti oltre i 15 con un massimo complessivo fra tutte le R.S.A. hanno competenze Organizzazioni sindacali di quattro; - in istituti con oltre 50 dipendenti: 1 R.S.A./R.S.U. per quanto previsto dall'artogni Organizzazione sindacale con un massimo complessivo fra tutte le Organizzazioni sindacali di sei. 9Ogni Rappresentante sindacale ha diritto a venti ore quadrimestrali di lavoro, cumulabili, di permesso retribuito per l'espletamento del proprio mandato. Per l'espletamento I permessi dovranno essere richiesti con almeno tre giorni di anticipo alla Direzione dell'istituto. I nominativi dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze Rappresentanti sindacali sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 23 della legge n. 300/1970 e permessi non retribuiti verranno comunicati alla Direzione dell'istituto per le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 24 della legge medesima. A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l'esigenza oggettiva riconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al comma precedenteiscritto.
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Rappresentanze sindacali. Le Rappresentanze rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le R.S.U. (Rappresentanze sindacali unitarieSindacali Unitarie) costituite ai sensi del Protocollo protocollo d'intesa sottoscritto tra LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13 settembre 1994 13.9.1994 che costituisce parte integrante del presente c.c.n.l. C.C.N.L.. Ad integrazione dell'art. 3 di detto Protocollo protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le R.S.U., convengono quanto segue:
a) 3 componenti per le R.S.U. costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75 addette/i;
b) 4 componenti per le R.S.U. costituite nelle unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i;
c) 5 componenti per le R.S.U. costituite nelle unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i. Sino alla costituzione delle sopraindicate R.S.U. le Rappresentanze rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate collegato sono le Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali (R.S.A.RSA). Le R.S.U. o, o in loro assenza, assenza le R.S.A. RSA hanno competenze per quanto previsto dall'art. 99 . Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze sindacali sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 23 della legge n. 300/1970 300/70 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 24 della legge medesima. A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l'esigenza oggettiva riconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al comma precedente.
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