Reati tributari. La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione con modificazioni del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” ha introdotto nel corpo del Decreto, all’art. 25-quinquiesdecies le seguenti fattispecie di reato: − dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000): costituisce reato, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. − dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a € 30.000,00. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. − dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4, D. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, indica nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. − omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5, D. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, ometta di presentare la dichiarazione annuale IVA. − emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell’emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. − occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell’occultamento o distruzione, in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi. − indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10-xxxxxx, X. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, al fine al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. − sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000): costituisce reato la condotta di chi: (i), al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; (ii) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. La Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico fattispecie penali relative ai delitti contro il patrimonio culturale. Conseguentemente sono stati introdotti nel catalogo dei reati del D.Lgs. 231/2001 gli artt. 25-septiesdecies – “Delitti contro il patrimonio culturale” e l’art. 25- duodevicies – “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, i quali prevedono le seguenti fattispecie di reato: ─ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.): è punita la condotta di chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini; ─ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.): è punita la condotta di chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso o la detenzione;
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Reati tributari. La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione con modificazioni del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” ha introdotto nel corpo del Decreto, all’art. 25-25- quinquiesdecies le seguenti fattispecie di reato: − • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000): costituisce reato, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione dell'amministrazione finanziaria. − • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a € 30.000,00. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. − • dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4, D. LgsD.lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio transfrontalieri, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di almeno un altro Stato membro UEdocumenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. − • omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5, D. LgsD.lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UEtransfrontalieri, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, ometta di presentare la dichiarazione annuale IVA. − • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell’emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l’evasione l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. − • occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell’occultamento o distruzione, in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione l'evasione a terzi. − • indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10-xxxxxxquater, X. LgsD.lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UEtransfrontalieri, non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, al fine al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. − • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000): costituisce reato la condotta di chi: (i), al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; (ii) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. La Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “Disposizioni in materia L’analisi dei processi aziendali di reati contro il patrimonio culturale”, XXXX.XXXXXX ha introdotto consentito di individuare le attività nel nostro ordinamento giuridico cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie penali relative ai delitti contro il patrimonio culturaledi reato richiamate. Conseguentemente sono stati introdotti nel catalogo Per quanto riguarda i Processi strumentali relativi alla commissione dei reati del D.Lgs. 231/2001 gli artt. 25-septiesdecies – “Delitti contro il patrimonio culturale” di cui alla presente sezione, essi sono i seguenti: ⮚ Processo di conferimento di incarichi di docenza; ⮚ Gestione degli incarichi e l’art. 25- duodevicies – “Riciclaggio delle consulenze esterne; ⮚ Concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni; ⮚ Acquisto di beni culturali e devastazione servizi; ⮚ Gestione flussi monetari e saccheggio finanziari; ⮚ Rimborsi spese, utilizzo di beni culturali e paesaggistici”, carte di credito; ⮚ Spese di rappresentanza Per l’individuazione dei protocolli di controllo da adottare si rinvia all’apposita Parte Speciale K. Qui di seguito sono elencati: i) le Attività Sensibili; ii) le funzioni/unità organizzative coinvolte; iii) i quali prevedono le seguenti fattispecie di reato: ─ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.preati potenzialmente commettibili; iv) i protocolli specifici da adottare.): è punita la condotta di chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini; ─ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.): è punita la condotta di chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso o la detenzione;
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Reati tributari. La Legge 19 dicembre 2019(art 25-quinquiesdecies, n. 157 D.Lgs. 231/2001) Al fine di conversione con modificazioni del D.L. 26 ottobre 2019prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari, n. 124a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i Destinatari sono tenuti a: • redigere, recante “Disposizioni urgenti in materia fornire o trasmettere all’Amministrazione finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, xxxxxx e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e per esigenze indifferibili” ha introdotto nel corpo del Decretofinanziaria della Società ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari; • mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, all’arttrasparenza e collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all’acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società. 25-quinquiesdecies le seguenti fattispecie A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di: - contabilizzare (o detenere al fine di reato: − dichiarazione fraudolenta mediante uso di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2oggettivamente/soggettivamente inesistenti, D.lgs. 74/2000): costituisce reato, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture ; - indicare nelle dichiarazioni elementi attivi inferiori a quelli effettivi o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. − dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione l’Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a € 30.000,00. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. − dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4, D. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi, al fine di evadere l’imposta le imposte sui redditi o sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, indica nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi aggiunto; - emettere o crediti e ritenute fittizi. − omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5, D. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, ometta di presentare la dichiarazione annuale IVA. − emissione di rilasciare fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell’emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. − occultamento ; - alterare o distruzione comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di documenti contabili (art. 10natura patrimoniale, D.lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell’occultamento economica, finanziaria e fiscale; - occultare o distruzione, distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, conservazione – in modo da non consentire all’Amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, d’affari – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi. − indebita compensazione ; • non alienare simulatamente o non compiere altri atti fraudolenti sui beni / cespiti della Società o sui beni altrui idonei a rendere in caso tutto o in parte inefficace la procedura di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10-xxxxxx, X. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, al fine al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. − sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000): costituisce reato la condotta di chi: (i)riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte imposte; • illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società; • mettere a disposizione dei soci e degli altri Organi Sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00ogni e qualsivoglia attività di verifica e controllo legalmente e statutariamente attribuita ai predetti. A questo proposito, aliena simulatamente ai Xxxxxxxxxxx è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o compie comunque ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo da parte dei soci e degli altri atti fraudolenti sui propri Organi di controllo mediante l’occultamento o su altrui beni idonei a rendere in tutto la distruzione di documenti ovvero mediante l’uso di altri mezzi fraudolenti. • Reati astrattamente ipotizzabili - Truffa ai danni dello Stato o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; (ii) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. La Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico fattispecie penali relative ai delitti contro il patrimonio culturale. Conseguentemente sono stati introdotti nel catalogo dei reati del D.Lgs. 231/2001 gli artt. 25-septiesdecies – “Delitti contro il patrimonio culturale” e l’art. 25- duodevicies – “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, i quali prevedono le seguenti fattispecie di reato: ─ Furto di beni culturali altro ente pubblico (art. 518640, comma 2, n. 1), Cod. pen.); - Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis c.pCod. pen.): è punita la condotta ); - Traffico di chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini; ─ Appropriazione indebita di beni culturali influenze illecite (art. 518346-ter c.pbis, comma 2, Cod. pen.): è punita la condotta di chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto); - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. pen.); - Peculato (art. 314 Cod. pen.); - Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 Cod. pen.); - Abuso d’ufficio (art. 323 Cod. pen.); - Frode informatica (art. 640-ter, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso o la detenzione;Cod. pen.).
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Reati tributari. La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione con modificazioni del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” ha introdotto nel corpo del Decreto, all’art. 25-quinquiesdecies le seguenti fattispecie di reato: − dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000): costituisce reato, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione dell'amministrazione finanziaria. − dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a € 30.000,00. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. − dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4, D. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio transfrontalieri, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di almeno un altro Stato membro UEdocumenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. − omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5, D. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UEtransfrontalieri, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, ometta di presentare la dichiarazione annuale IVA. − emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell’emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l’evasione l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. − occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell’occultamento o distruzione, in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione l'evasione a terzi. − indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10-xxxxxx, X. quater D. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UEtransfrontalieri, non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, al fine al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. − sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000): costituisce reato la condotta di chi: (i), al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; (ii) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. La Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico fattispecie penali relative ai delitti contro il patrimonio culturale. Conseguentemente sono stati introdotti nel catalogo dei reati del D.Lgs. 231/2001 gli artt. 25-septiesdecies – “Delitti contro il patrimonio culturale” e l’art. 25- duodevicies – “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, i quali prevedono le seguenti fattispecie di reato: ─ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.): è punita la condotta di chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini; ─ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.): è punita la condotta di chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso o la detenzione;
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