MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI FLUSSI INFORMATIVI Clausole campione

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI FLUSSI INFORMATIVI. Le segnalazioni e i flussi informativi debbono pervenire all’Organismo di Vigilanza ad opera delle mediante le modalità definite dall’Organismo di Vigilanza, tra cui la posta elettronica alla casella xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx000@xxxx.xx. Al fine di svolgere correttamente i compiti che gli sono propri, d’altronde, l’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, dei responsabili delle funzioni aziendali, degli organi societari, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc...) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto. In particolare, devono essere segnalate senza ritardo: • le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. n. 231/2001, compreso l’avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per reati previsti nel D.lgs. n. 231/2001; • le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello. Le segnalazioni devono essere fatte direttamente all’Organismo di Vigilanza, che, come detto, è già destinatario dei flussi informativi inerenti alle risultanze periodiche dell’attività di controllo, nonché di tutte «le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili» da parte delle funzioni aziendali. L’Organismo di Xxxxxxxxx valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un’indagine interna. L’Organismo di Xxxxxxxxx prenderà in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. La Società garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in particolare, assicura che l’eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio posto in essere ai danni del segnalante sia reso nullo, così come il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura connotata da caratteri ritorsivi o discriminatori. La Società, inoltre, assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro l’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge...

Related to MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI FLUSSI INFORMATIVI

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).