Recesso della Compagnia. La Compagnia può recedere dal contratto se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). L’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso. La Compagnia può, inoltre, recedere dall’Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti. Il recesso dalla Polizza implica il recesso anche dalla Polizza Collettiva n° 5490/02. L’esercizio del diritto di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
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Recesso della Compagnia. La Compagnia può ha la facoltà di recedere dal contratto se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). L’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso. La Compagnia può, inoltre, recedere dall’Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti. Il recesso dalla Polizza implica il recesso anche dalla Polizza Collettiva n° 5490/025118/01. L’esercizio del diritto di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
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Recesso della Compagnia. La Compagnia può ha la facoltà di recedere dal contratto se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxxwww.treasury. gov). L’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso. La Compagnia può, inoltre, recedere dall’Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione Adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti. Il recesso dalla Polizza implica il recesso anche dalla Polizza Collettiva n° 5490/02n. 5116/01. L’esercizio del diritto di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
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Recesso della Compagnia. La Compagnia può recedere dal contratto se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). L’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso. La Compagnia può, inoltre, recedere dall’Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti. Il recesso dalla Polizza implica il recesso anche dalla Polizza Collettiva n° 5490/025491/02. L’esercizio del diritto di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
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Recesso della Compagnia. La Compagnia può ha la facoltà di recedere dal contratto se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). L’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso. La Compagnia può, inoltre, recedere dall’Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti. Il recesso dalla Polizza implica il recesso anche dalla Polizza Collettiva n° 5490/025119/01. L’esercizio del diritto di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
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Recesso della Compagnia. La Compagnia può recedere dal contratto se l’Aderente o l’Assicurato entrano entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). L’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso. La Compagnia può, inoltre, recedere dall’Assicurazione dal contratto di assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’Assicurazionesottoscrizione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti. Il recesso dalla Polizza implica il recesso anche dalla Polizza Collettiva n° 5490/02. L’esercizio del diritto di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
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Recesso della Compagnia. La Compagnia può recedere dal contratto se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxxwww.treasury. gov). L’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso. La Compagnia può, inoltre, recedere dall’Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione Adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti. Il recesso dalla Polizza implica il recesso anche dalla Polizza Collettiva n° 5490/02n. 5488/02. L’esercizio del diritto di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
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