RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO. In caso di recupero del veicolo rubato, l’Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti, op- pure alla Società, appena ne abbia avuto notizia e prov- vedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del vei- colo mettendo a disposizione della Società stessa i docu- menti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell’ in- dennizzo: - se non è pervenuta alla Società, la proposta di riacqui- sto di un altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro; - se è già pervenuta alla Società la proposta di riacquisto di un altro veicolo, la Società procederà alla liquidazio- ne del danno secondo quanto indicato all’art. 17. Nel caso di mancato riacquisto di un altro veicolo, l’Assi- curato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All’autoveicolo, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All’autoveicolo
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO. In caso di recupero del veicolo rubato, l’Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza ClientiClienti (Art. 3.12), op- pure alla Societàoppure ad AXA, appena ne abbia avuto notizia e prov- vedere provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del vei- colo veicolo mettendo a disposizione della Società stessa di AXA i docu- menti documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell’ in- dennizzodell’indennizzo: - se non è pervenuta alla Società, ad AXA la proposta di riacqui- sto riacquisto di un altro veicolo, la Società AXA indennizzerà i danni parziali, parziali eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro; - se è già pervenuta alla Società ad AXA la proposta di riacquisto di un altro veicolo, la Società AXA procederà alla liquidazio- ne liquidazione del danno secondo quanto indicato all’artall’ Art. 17X.6 - Procedure per la liquidazione del danno. Nel caso di mancato riacquisto di un altro veicoloveicolo ed entro un mese dall’avvenuto recupero del veicolo rubato, l’Assi- curato l’Assicurato ha facoltà di chiedere, e la Società AXA di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà. Nel caso in cui AXA abbia già provveduto ad effettuare la liquidazione dell’indennizzo, provvedendo in tal caso l’Assicurato provvederà a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, ricevuto dedotti i gli eventuali danni parziali.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autovetture, Autocarri Di Peso Complessivo Fino a 45 Quintali E Twizy, Insurance Contract
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO. In caso di recupero del veicolo rubato, l’Assicurato deve darne dar- ne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti, op- pure oppure alla Società, appena ne abbia avuto notizia e prov- vedere provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del vei- colo veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i docu- menti documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell’ in- dennizzoinden- nizzo: - se non è pervenuta alla Società, la proposta di riacqui- sto riacquisto di un altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro; - se è già pervenuta alla Società la proposta di riacquisto di un altro veicolo, la Società procederà alla liquidazio- ne liquidazione del danno secondo quanto indicato all’art. 17. Nel caso di mancato riacquisto di un altro veicolo, l’Assi- curato l’Assicu- rato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali.
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