AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA Clausole campione

AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA. La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un’apposita Area Riservata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. L’accesso al servizio è gratuito: si effettua dopo l’autenticazione con le chiavi d’accesso rilasciate direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente e garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza. L’utilizzo dell’Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso. Nell’Area Riservata è possibile consultare le coperture assicurative in corso, le Condizioni di Assicurazione, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Tale Area può anche essere utilizzata per gestire telematicamente il contratto secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento.
AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA. La Compagnia mette a disposizione del Cliente sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, apposita Area Riservata. L’utilizzo dell’Area Riservata è disciplinato dalle “Condizioni di Servizio dell’Area Riservata di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.”, che dovranno essere accettate all’atto del primo accesso. All’interno dell’Area Riservata sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, la documentazione della Polizza e ogni altra eventuale informazione utile ai fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa.
AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA. Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I Nel caso in cui i due medici non raggiungano un accordo sul grado di invalidità permanente, le controversie possono essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio medico. Xxxxxxxx parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Il Collegio medico deve risiedere nella sede dell'Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. In caso ne valuti l'opportunità, il Collegio medico può rinviare il definitivo accertamento dell'invalidità permanente a una data da definirsi e stabilire un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per entrambe le parti.
AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA. La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un’apposita Area Riservata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. L’accesso al servizio è gratuito: si effettua dopo l’autenticazione con le chiavi d’accesso rilasciate direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente e garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza. L’utilizzo dell’Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso.
AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA. Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I Nell’Area Riservata è possibile consultare le coperture assicurative in corso, le Condizioni di Assicurazione del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, l’Attestato di rischio oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.
AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA. La Compagnia mette a disposizione sul sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx un’apposita Area Riservata ai Contraenti. All’interno di tale Area Riservata sarà possibile consulta- re le coperture assicurative in essere, la documentazione precontrattuale e contrattuale della Polizza, lo stato dei pa- gamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra eventuale informazione utile ai fini di una migliore com- prensione della propria posizione assicurativa.
AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA. Sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx la Compagnia mette a disposizione del Cliente un’apposita Area Riservata. L’accesso all’Area Riservata è gratuito: si effettua dopo l’autenticazione con le chiavi di accesso, rilasciate direttamente dalla Compagnia su richiesta del Cliente e garantisce un adeguato livello di riservatezza e sicurezza. L’utilizzo dell’Area Riservata è disciplinato dalle Condizioni di Servizio che dovranno essere accettate all’atto del primo accesso. Nell’Area Riservata si possono consultare la documentazione precontrattuale e contrattuale della polizza e ogni altra informazione utile a conoscere la propria situazione assicurativa.
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  • Clausola di riservatezza 7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 3. L’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 4. L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 5. L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISPRA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. 6. L’ISPRA verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 7. Al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l’Affidatario si obbliga a trasmettere all’ISPRA, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. 8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.