Recupero della refurtiva. Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Se i beni rubati vengono recuperati prima del pagamento dell’Indennizzo, la Compagnia è tenuta a indennizzare solo i danni subiti dagli stessi in conseguenza del Furto. Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell’Indennizzo e la Compagnia ha indennizzato il danno integralmente, i beni recuperati diventano di proprietà della Compagnia; il Contraente/Assicurato può, tuttavia, riacquistarne la proprietà rimborsando alla Compagnia l’Indennizzo incassato. Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell’Indennizzo e la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di: • conservare la proprietà dei beni recuperati restituendo alla Compagnia l’Indennizzo incassato; • vendere i beni recuperati tramite la Compagnia, sopportando gli oneri fiscali eventualmente connessi. In quest’ultimo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno in base al valore delle cose recuperate e, di conseguenza, ad un nuovo calcolo dell’Indennizzo dovuto ai sensi del contratto; si effettuano, quindi, eventuali conguagli fra l’Indennizzo pagato e l’importo così ottenuto.
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Recupero della refurtiva. Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Se i beni rubati vengono recuperati prima del pagamento dell’Indennizzo, la Compagnia è tenuta a indennizzare solo i danni subiti dagli stessi in conseguenza del Furto. Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell’Indennizzo e la Compagnia ha indennizzato il danno integralmente, i beni recuperati diventano di proprietà della Compagnia; il Contraente/Assicurato può, tuttavia, riacquistarne la proprietà rimborsando alla Compagnia l’Indennizzo incassato. Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell’Indennizzo e la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di: • conservare la proprietà dei beni recuperati restituendo alla Compagnia l’Indennizzo incassato; • vendere i beni recuperati tramite la Compagnia, sopportando gli oneri fiscali eventualmente connessi. In quest’ultimo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno in base al valore delle cose recuperate e, di conseguenza, ad un nuovo calcolo dell’Indennizzo dovuto ai sensi del contratto; si effettuano, quindi, eventuali conguagli fra l’Indennizzo pagato e l’importo così ottenuto.
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Recupero della refurtiva. Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Se i beni rubati vengono recuperati prima del pagamento dell’Indennizzo, la Compagnia è tenuta a indennizzare solo i danni subiti dagli stessi in conseguenza del Furto. Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell’Indennizzo e la Compagnia ha indennizzato il danno integralmente, i beni recuperati diventano di proprietà della Compagnia; il Contraente/Assicurato può, tuttavia, riacquistarne la proprietà rimborsando alla Compagnia l’Indennizzo incassato. Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell’Indennizzo e la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di: • conservare la proprietà dei beni recuperati restituendo alla Compagnia l’Indennizzo incassato; • vendere i beni recuperati tramite la Compagnia, sopportando gli oneri fiscali eventualmente connessi. In quest’ultimo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno in base al valore delle cose recuperate e, di conseguenza, ad un nuovo calcolo dell’Indennizzo dovuto ai sensi del contratto; si effettuano, quindi, eventuali conguagli fra l’Indennizzo pagato e l’importo così ottenuto.
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