Common use of Referente Clause in Contracts

Referente. Si definisce Referente il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Nella Sezione 2 del presente Capitolo, per ciascuna configurazione, è precisato chi, ai sensi del TIAD, può svolgere il ruolo di Referente della configurazione. Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti. Il Referente, nei casi precisati nelle Sezioni 2 e 3 del presente capitolo, deve aver ricevuto apposito mandato per svolgere tale ruolo. Inoltre, nei casi di presenza nella configurazione di produttori “terzi” o di impianti/UP in scambio sul posto con produttore non coincidente con il Referente o di impianti/UP per i quali viene richiesto il ritiro dedicato nell’ambito del servizio per l’autoconsumo diffuso, per i quali il Referente non coincida con il produttore, il Referente deve aver ricevuto apposito mandato dai produttori affinché tali impianti/UP rilevino nell’ambito della configurazione o affinché per tali impianti il Referente possa richiedere il ritiro dedicato a suo nome. Ai fini dell’espletamento delle attività di verifica e controllo previste, il Referente è tenuto a consentire l’accesso agli impianti di produzione che rilevano ai fini delle configurazioni, informandone preventivamente i relativi produttori. Eventuali recuperi derivanti da verifiche e controlli saranno comunicati al Referente, il quale provvederà ad informare i membri secondo le modalità convenute negli atti di natura privatistica interni alla configurazione. Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, per effetto dell’art. 76 del suddetto decreto.

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Samples: Cessione Dei Crediti, Cessione Dei Crediti, www.mase.gov.it

Referente. Si definisce Referente il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo l9autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento l9ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Nella Sezione 2 del presente Capitolo, per ciascuna configurazione, è precisato chi, ai sensi del TIAD, può svolgere il ruolo di Referente della configurazione. Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l’autoconsumo l9autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti. Il Referente, nei casi precisati nelle Sezioni 2 e 3 del presente capitolo, deve aver ricevuto apposito mandato per svolgere tale ruolo. Inoltre, nei casi di presenza nella configurazione di produttori “terzi” <terzi= o di impianti/UP in scambio sul posto con produttore non coincidente con il Referente o di impianti/UP per i quali viene richiesto il ritiro dedicato nell’ambito nell9ambito del servizio per l’autoconsumo l9autoconsumo diffuso, per i quali il Referente non coincida con il produttore, il Referente deve aver ricevuto apposito mandato dai produttori affinché tali impianti/UP rilevino nell’ambito nell9ambito della configurazione o affinché per tali impianti il Referente possa richiedere il ritiro dedicato a suo nome. Ai fini dell’espletamento dell9espletamento delle attività di verifica e controllo previste, il Referente è tenuto a consentire l’accesso l9accesso agli impianti di produzione che rilevano ai fini delle configurazioni, informandone preventivamente i relativi produttori. Eventuali recuperi derivanti da verifiche e controlli saranno comunicati al Referente, il quale provvederà ad informare i membri secondo le modalità convenute negli atti di natura privatistica interni alla configurazione. Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, per effetto dell’artdell9art. 76 del suddetto decreto.

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Samples: www.comune.roma.it